CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 31167/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo n.848/2022pubblicata in data 18 maggio 2022 ; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , con atto dell’11.1.2024, in esito ad accordo tra le parti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; rilevato che tale rinuncia è stata accettata con dichiarazione del difensore del controricorrente (che pure ha dato atto dell’intervenuto accordo), la cui procura non contempla, tuttavia, anche la facoltà di accettare la rinuncia; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del D.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che, sebbene l’accettazione della rinuncia non sia rituale, non debba farsi luogo a condanna alle spese, essendo tale pronuncia non più obbligatoria ai sensi del testo dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dal D.Lgs. n. 40/06 (cfr. S.U. n. 19514/08); [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che