CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2025
Cassazione n. 27903/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
30/10/2003 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. MINORENNI di XXXXXX Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che la revoca della sospensione condizionale della pena è stata, nella specie, ineccepibilmente disposta, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., avendo il ricorrente riportato, successivamente alla condanna condizionalmente sospesa, ed entro il termine biennale di legge, altra condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella già irrogata e sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163 cod. pen.; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza ulteriori statuizioni trattandosi di condanna riguardante soggetto minorenne all’epoca dei fatti (Sez. 1, n. 26870 del 03/10/2014, dep. 2015, S., Rv. 264025-01); P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]