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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:C:2008:29
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62007CO0229_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – Tribunal administratif de Paris – Interpretazione dell’art. 23 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) – Reciproco riconoscimento dei diplomi e libertà di stabilimento – Obbligo di prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l’esperienza pertinente acquisita dall’interessato – Situazione del cittadino di uno Stato terzo, titolare di un diploma di laurea in medicina rilasciato da tale Stato terzo e omologato da uno Stato membro, che intenda ottenere l’autorizzazione ad esercitare la professione di medico in un altro Stato membro in cui risiede legalmente con il coniuge, cittadino comunitario [OSCURATO:PERSONA]. 23 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, non osta a che uno Stato membro rifiuti a un cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino comunitario che non ha esercitato il suo diritto di libera circolazione, di avvalersi delle norme comunitarie sul reciproco riconoscimento dei diplomi e sulla libertà di stabilimento, e non impone alle autorità competenti dello Stato membro nel quale venga richiesta l’autorizzazione all’esercizio di una professione regolamentata di prendere in considerazione tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, anche se conseguiti al di fuori dell’Unione europea, qualora siano stati almeno oggetto di riconoscimento in un altro Stato membro, nonché l’esperienza pertinente acquisita dall’interessato, procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le cognizioni e le qualificazioni richieste dalla normativa nazionale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62007CO0229_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – Tribunal administratif de Paris – Interpretazione dell’art. 23 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) – Reciproco riconoscimento dei diplomi e libertà di stabilimento – Obbligo di prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l’esperienza pertinente acquisita dall’interessato – Situazione del cittadino di uno Stato terzo, titolare di un diploma di laurea in medicina rilasciato da tale Stato terzo e omologato da uno Stato membro, che intenda ottenere l’autorizzazione ad esercitare la professione di medico in un altro Stato membro in cui risiede legalmente con il coniuge, cittadino comunitario [OSCURATO:PERSONA]. 23 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, non osta a che uno Stato membro rifiuti a un cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino comunitario che non ha esercitato il suo diritto di libera circolazione, di avvalersi delle norme comunitarie sul reciproco riconoscimento dei diplomi e sulla libertà di stabilimento, e non impone alle autorità competenti dello Stato membro nel quale venga richiesta l’autorizzazione all’esercizio di una professione regolamentata di prendere in considerazione tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, anche se conseguiti al di fuori dell’Unione europea, qualora siano stati almeno oggetto di riconoscimento in un altro Stato membro, nonché l’esperienza pertinente acquisita dall’interessato, procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le cognizioni e le qualificazioni richieste dalla normativa nazionale.
Sentenza Corte di giustizia UE/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris