CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2024
Cassazione n. 33374/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consiglierq [OSCURATO:PERSONA]; iúdito il Pubblico Ministero, in persona del stituto rocurator [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo \a. àecAa\r-t.\-c-,,e, à\ OA2A udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio su annullamento disposto dalla Sezione Quinta di questa Corte in data 15 settembre 2022, ha confermato la sentenza in data 30 novembre 2018 con cui il Tribunale di Trapani, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di furto, aggravato dalla violenza sulle cose e dalla commissione del fatto su beni destinati a pubblico servizio, per essersi impossessata di energia elettrica, erogata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sottraendola dagli impianti di conduzione di [OSCURATO:PERSONA], mediante un collegamento a monte del !imitatore. 1.1. La sentenza rescindente - a fronte del motivo di ricorso con il quale si lamentava l'assenza nel capo d'imputazione della contestazione, formale ovvero in fatto, dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede - rilevato che l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma n.7), cod. pen. non era stata formalmente contestata, richiamato il consolidato principio ermeneutico secondo cui «una circostanza aggravante come quella in argomento (esposizione alla pubblica fede) deve essere necessariamente contestata almeno in fatto, ove per "contestazione in fatto si intende (...) una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi (Sez. U, n. 24906 del 19/4/2019, Sorge, Rv. 275436; Sez. 1, n. 51260 del 08/02/2017, Archinito, Rv. 271261; Sez. 6, n. 4461 del 15/12/2016, dep. 2017, Quaranta, Rv. 269615; Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255793; Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diaji, Rv. 253776; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027)», riteneva che la Corte di appello di Palermo avrebbe dovuto esplicitare, traendola dalla imputazione, la consistenza concreta della condotta circostanziale; «avrebbe dovuto, cioè, illustrare le ragioni per cui nella imputazione elevata dall'Accusa potesse essere ravvisabile la circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede». Di qui la necessità di un nuovo esame sul punto. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio riteneva sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma n.7), cod. pen. sub specie dell'essere il fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio, richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui con tale locuzione s'indica la cosa la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, Sentenza n. 689 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv 257773), inoltre precisando che l'aggravante sussiste ove la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale rispetto all'erogazione di pubblico servizio. Con specifico riferimento all'energia elettrica, richiamava dunque l'orientamento secondo cui, in tema di furto, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n.7), cod. pen. in caso di sottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e svolge un unico motivo, con il quale denuncia violazione dell'art. 625, primo comma n.7), cod. pen. e il corrispondente vizio di motivazione, giacché la Corte territoriale avrebbe omesso di attenersi ai principi espressi dalla sentenza rescindente. Invece di fornire adeguata motivazione in punto di sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede della cosa oggetto di furto, avrebbe erroneamente ritenuto sussistente quella della commissione del fatto su cosa destinata a pubblico servizio, mai contestata formalmente e neppure ravvisabile in fatto nell'imputazione. 3. L'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 8 aprile 2024, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, ritenendo insussistente la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché gli elementi di fatto dell'aggravante diversamente configurata sono stati ritualmente contestati, così da consentire all'imputato di difendersi sull'oggetto dell'addebito (si richiama, in proposito, Sez. 5, Sentenza n. 37434 del 19/05/2023, [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02BYROW), Rv. 285336). 4. La difesa della ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nel motivo di ricorso, replicando alla requisitoria dell'Avvocato generale e citando giurisprudenza a sostegno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. Nella giurisprudenza di legittimità è fermo il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., la cognizione del giudice di rinvio è attribuita nei limiti stabiliti dalla sentenza di annullamento ed entro gli stessi limiti l'imputato può esercitare la propria difesa, cioè in relazione all'oggetto del giudizio per il quale il giudice di rinvio sia stato investito. Se detto giudice non circoscrive l'esame della causa alle disposizioni della sentenza per cui fu pronunciato l'annullamento con rinvio, viola il principio devolutivo. Si è, inoltre, precisato che «Il giudice del rinvio è tenuto a uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell'annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicato implicito interno» (ex multis, di recente Sez. 6, n. 11641 del 20/02/2018, Ranzi, Rv. 272641). 4. La Corte di appello di Palermo non si è attenuta a detto principio. Non è superfluo premettere che - come si evince dagli atti, il cui accesso è consentito stante la natura di error in procedendo dedotto e rispetto al quale il Collegio è anche giudice del fatto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - la sentenza di primo grado, pur avendo ritenuto la responsabilità del ricorrente «per il reato ascritto», in motivazione aveva escluso la contestata aggravante di cui all'art. 625, primo comma n.2) cod. pen., ossia quella di avere commesso il fatto con violenza sulle cose. L'assenza d'impugnazione sul punto e, anzi, la ritenuta pacifica sussistenza della menzionata aggravante, ha comportato che, nei successivi gradi di giudizio, le censure dell'imputato e il relativo scrutinio da parte di questa Corte abbiano riguardato esclusivamente la mancata formale contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma n.7), cod. pen. sub specie dell'esposizione della cosa oggetto di furto alla pubblica fede che entrambi i Giudici di merito avevano ritenuto sussistente. È, infatti, stato questo l'oggetto del motivo unico del precedente ricorso per cassazione ed è su tale censura che la Sezione Quinta si è espressa, segnando i limiti del devolutum per il Giudice del rinvio. Sotto altro profilo, osserva il Collegio che l'art. 625 primo comma n.7) cod. pen. prevede più ipotesi di aggravanti, distinte e autonome tra loro, e per quanto qui di interesse quella dell'esposizione alla pubblica fede (pacificamente configurabile anche in caso di sorveglianza saltuaria quando la cosa si trovi in luoghi privati, ma aperti al pubblico), affatto diversa da quella delle cose destinate a pubblico servizio (che si identificano in quelle la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico). In tale cornice, la questione posta dalla ricorrente non può, pertanto, essere esaminata e risolta - come suggerito dall'Avvocato generale - alla stregua della verifica dell'eventuale violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (certamente insussistente, per le condivisibili argomentazioni svolte da questi nella requisitoria scritta), bensì deve essere scrutinata avendo riguardo al differente profilo della violazione del principio devolutivo da parte del Giudice del rinvio. Ebbene, a fronte della chiara indicazione svolta dalla Sezione Quinta affinché la sentenza rescindente illustrasse «le ragioni per cui nell'imputazione elevata dall'Accusa potesse essere ravvisabile la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede», il Giudice del rinvio ha invece ritenuto ravvisabile un'aggravante differente (quella di cui all'art. 625, primo comma n.7), cod. pen. della cosa destinata a pubblico servizio, affatto estranea al perimetro devoluto alla sua cognizione. 4. La sentenza impugnata dev'essere, dunque, annullata senza rinvio relativamente all'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n.7) cod. pen. che dev'essere esclusa quanto all'ipotesi della cosa destinata a pubblico servizio, ritenuta sussistente dal Giudice del rinvio, ma esulante dal devolutum, con la precisazione che - quanto all'ipotesi dell'esposizione a pubblica fede - la stessa è già stata ritenuta implicitamente insussistente dalla Corte di appello di Palermo. A tale annullamento consegue la rideterminazione della pena da infliggere, cui non può tuttavia provvedere il Collegio (e la sentenza impugnata non può, pertanto, essere annullata sul punto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103) non potendo esercitare la propria discrezionalità vincolata, poiché la individuazione della nuova pena richiederebbe la disamina di un ampio ventaglio di indici in punto di dosimetria, incompatibile con il giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio relativamente all'aggravante di cui all'art. 625 n.7) cod. pen. che esclude, e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appel