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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 21004/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14786-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] a tempo determinato R.G.N. 14786/2018 Cron.

Rep.

Ud. 22/06/2023 CC avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 410/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/11/2017 R.G.N. 1643/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello principale di Alitalia –[OSCURATO:PERSONA] spa e l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al terzo contratto concluso tra le parti (13.3.2012-12.5.2012), aveva dichiarato costituito tra le stesse un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 13.3.2012 e condannato la società al ripristino del rapporto e al pagamento di una indennità risarcitoria liquidata in misura pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha giudicato tempestiva l’impugnativa del terzo contratto a tempo determinato, cessato il 12.5.2012, avendo riguardo alla data di spedizione dell’impugnativa stragiudiziale (11.7.2012) e non alla data di ricezione della stessa da parte del destinatario (13.7.2012); ha ritenuto non assolto l’onere di prova, facente capo alla società datoriale, di rispetto della clausola di contingentamento; ha premesso che l’art. 2, d.lgs. n. 368 del 2001 consente l’apposizione di un termine ai contratti di assunzione delle aziende di trasporto aereo che abbiano luogo “per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci… nella percentuale non superiore al 15% dell'organico aziendale che al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati”; ha dato atto che la società ha prodotto l’elenco nominativo dei dipendenti adibiti alla data dell’1.1.2012 ai “servizi operativi di terra e di volo”, ma non l’elenco degli addetti alla “assistenza a bordo ai passeggeri e merci”; ha considerato congruo l’indennizzo liquidato ai sensi dell’art. 32, legge n. 183 del 2010 in base alle dimensioni dell’impresa, alla gravità della violazione e alla durata del rapporto pari a 14 mesi.3.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] spa (già Alitalia – [OSCURATO:PERSONA] spa) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 32, legge n. 183 del 2010, per avere la Corte di merito escluso la tardività dell’impugnativa stragiudiziale del contratto a termine concluso il 5.3.2012 e che avuto esecuzione dal 13.3.2012 al 12.5.2012.

Si assume che il criterio della scissione degli effetti della notifica per il mittente e il destinatario non possa operare al di fuori dell’ambito processuale e, quindi, in relazione all’impugnativa stragiudiziale del contratto a termine, che ha natura sostanziale, dovendosi considerare tale impugnazione come avente carattere recettizio.

5. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art.360 bis c.p.c., atteso che la Corte di merito ha deciso la questione in modo conforme all’indirizzo assolutamente consolidato di questa Corte, espresso fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8830 del 2010, secondo cui “L'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre detto termine, atteso che - in base ai principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale - l'effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio - idoneo a garantire un adeguato affidamento - sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del predetto art. 6, al lavoratore sia rimessa la scelta fra più forme di comunicazione, la quale, valendo a bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un'esistenza libera e dignitosa (artt.4 e 36 Cost.), concorre a mantenere un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti” (v. anche Cass. 6757 del 2011; n. 22295 del 2017; n. 18823 del 2018; n. 10802 del 2023 in motivazione).

La ricorrente, che neppure cita la pronuncia delle Sezioni Unite del 2010 (ma unicamente la sentenza n. 22287 del 2008), non offre alcun argomento che possa indurre a mutare orientamento ed anzi pretende di addossare al lavoratore il rischio connesso alla scelta dello strumento di comunicazione, in contrasto con quanto statuito nella sentenza delle S.U.

6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, d.lgs. n. 368 del 2001 per omesso o incompleto esame dei documenti relativi al rispetto della percentuale di contingentamento nell’anno 2012.

Si sostiene che, fin dalla costituzione in primo grado, la società ha prodotto (doc. 11 fascicolo di parte di primo grado) il prospetto relativo ai dipendenti assunti a tempo indeterminato alla data dell’1.1.2012, comprensivo di tutti i dipendenti adibiti ai servizi sopra indicati; che tale documento dimostrava il rispetto del limite del 15% dell’organico aziendale adibito ai servizi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci nell’anno solare di riferimento, come peraltro accertato dal Tribunale di Milano nel procedimento relativo ad altri assistenti di volo assunti in periodi coevi a quelli del controricorrente.

7. Il motivo è inammissibile in quanto, sebbene formulato sub specie di violazione di legge, critica nella sostanza la valutazione delle prove documentali come eseguita dai giudici di appello.

Tuttavia, ove anche riqualificata ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., la censura non supera il vaglio di inammissibilità in quanto nemmeno indica il fatto storico non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, come necessario ai fini della disposizione citata (v.

Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014).

8. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

9. La regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

10. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art.1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14786-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] a tempo determinato R.G.N. 14786/2018 Cron. Rep. Ud. 22/06/2023 CC avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 410/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/11/2017 R.G.N. 1643/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello principale di Alitalia –[OSCURATO:PERSONA] spa e l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al terzo contratto concluso tra le parti (13.3.2012-12.5.2012), aveva dichiarato costituito tra le stesse un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 13.3.2012 e condannato la società al ripristino del rapporto e al pagamento di una indennità risarcitoria liquidata in misura pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha giudicato tempestiva l’impugnativa del terzo contratto a tempo determinato, cessato il 12.5.2012, avendo riguardo alla data di spedizione dell’impugnativa stragiudiziale (11.7.2012) e non alla data di ricezione della stessa da parte del destinatario (13.7.2012); ha ritenuto non assolto l’onere di prova, facente capo alla società datoriale, di rispetto della clausola di contingentamento; ha premesso che l’art. 2, d.lgs. n. 368 del 2001 consente l’apposizione di un termine ai contratti di assunzione delle aziende di trasporto aereo che abbiano luogo “per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci… nella percentuale non superiore al 15% dell'organico aziendale che al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati”; ha dato atto che la società ha prodotto l’elenco nominativo dei dipendenti adibiti alla data dell’1.1.2012 ai “servizi operativi di terra e di volo”, ma non l’elenco degli addetti alla “assistenza a bordo ai passeggeri e merci”; ha considerato congruo l’indennizzo liquidato ai sensi dell’art. 32, legge n. 183 del 2010 in base alle dimensioni dell’impresa, alla gravità della violazione e alla durata del rapporto pari a 14 mesi.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] spa (già Alitalia – [OSCURATO:PERSONA] spa) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 32, legge n. 183 del 2010, per avere la Corte di merito escluso la tardività dell’impugnativa stragiudiziale del contratto a termine concluso il 5.3.2012 e che avuto esecuzione dal 13.3.2012 al 12.5.2012. Si assume che il criterio della scissione degli effetti della notifica per il mittente e il destinatario non possa operare al di fuori dell’ambito processuale e, quindi, in relazione all’impugnativa stragiudiziale del contratto a termine, che ha natura sostanziale, dovendosi considerare tale impugnazione come avente carattere recettizio. 5. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art.360 bis c.p.c., atteso che la Corte di merito ha deciso la questione in modo conforme all’indirizzo assolutamente consolidato di questa Corte, espresso fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8830 del 2010, secondo cui “L'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre detto termine, atteso che - in base ai principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale - l'effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio - idoneo a garantire un adeguato affidamento - sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del predetto art. 6, al lavoratore sia rimessa la scelta fra più forme di comunicazione, la quale, valendo a bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un'esistenza libera e dignitosa (artt.4 e 36 Cost.), concorre a mantenere un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti” (v. anche Cass. 6757 del 2011; n. 22295 del 2017; n. 18823 del 2018; n. 10802 del 2023 in motivazione). La ricorrente, che neppure cita la pronuncia delle Sezioni Unite del 2010 (ma unicamente la sentenza n. 22287 del 2008), non offre alcun argomento che possa indurre a mutare orientamento ed anzi pretende di addossare al lavoratore il rischio connesso alla scelta dello strumento di comunicazione, in contrasto con quanto statuito nella sentenza delle S.U. 6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, d.lgs. n. 368 del 2001 per omesso o incompleto esame dei documenti relativi al rispetto della percentuale di contingentamento nell’anno 2012. Si sostiene che, fin dalla costituzione in primo grado, la società ha prodotto (doc. 11 fascicolo di parte di primo grado) il prospetto relativo ai dipendenti assunti a tempo indeterminato alla data dell’1.1.2012, comprensivo di tutti i dipendenti adibiti ai servizi sopra indicati; che tale documento dimostrava il rispetto del limite del 15% dell’organico aziendale adibito ai servizi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci nell’anno solare di riferimento, come peraltro accertato dal Tribunale di Milano nel procedimento relativo ad altri assistenti di volo assunti in periodi coevi a quelli del controricorrente. 7. Il motivo è inammissibile in quanto, sebbene formulato sub specie di violazione di legge, critica nella sostanza la valutazione delle prove documentali come eseguita dai giudici di appello. Tuttavia, ove anche riqualificata ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., la censura non supera il vaglio di inammissibilità in quanto nemmeno indica il fatto storico non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, come necessario ai fini della disposizione citata (v. Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014). 8. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. 9. La regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 10. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art.1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore im
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