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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:239
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61993CJ0341_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-341/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal [OSCURATO:PERSONA] (Danimarca) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

[OSCURATO:PERSONA] A/S

e [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co., domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 6, punto 3, e 22 della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, soprammenzionata (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1 e ° testo modificato ° pag. 77), e dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all' adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1, e ° testo modificato ° GU 1983, C 97, pag. 1),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, F.A.

Schockweiler, C. Gulmann e P. Jann, presidenti di sezione, G.F.

Mancini, J.C.

Moitinho de Almeida, J.L.

Murray, D.A.O.

Edward (relatore), J.-P.

Puissochet, G. Hirsch e L. Sevón, giudici, avvocato generale: P. Léger cancelliere: R. Grass viste le osservazioni scritte presentate: ° per il governo tedesco, dal prof. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente; ° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal signor John D. Colahan, del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente; ° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] van Nuffel, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti; vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 maggio 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 30 giugno 1993, pervenuta in cancelleria il 5 luglio 1993, il [OSCURATO:PERSONA] (Danimarca) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1 e ° testo modificato ° pag. 77), e dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all' adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1, e ° testo modificato ° GU 1983, C 97, pag. 1; in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 6, punto 3, e 22 della [OSCURATO:PERSONA]. 2 Le dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co., attrice nella causa principale (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), con sede in Germania, e la [OSCURATO:PERSONA] A/S, convenuta nella causa principale (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), avente sede in Danimarca. 3 Mediante un contratto di agenzia stipulato il 10 agosto 1979, la [OSCURATO:PERSONA] designava la [OSCURATO:PERSONA] come agente esclusivo in Danimarca per la vendita della sua gamma di calzature di sicurezza. 4 Con lettera 22 marzo 1990 la [OSCURATO:PERSONA] recedeva dal contratto di agenzia con effetto immediato, sostenendo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva gravemente leso il rapporto di fiducia per aver licenziato un determinato dipendente. 5 L' 11 settembre 1990 la [OSCURATO:PERSONA] citava la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Byret di Broenderslev chiedendone la condanna al pagamento della somma di 223 173,39 DKR, maggiorata degli interessi, in relazione alla fornitura di calzature di sicurezza nel gennaio e nel febbraio 1990. 6 Dinanzi al Byret la [OSCURATO:PERSONA] ammetteva di essere debitrice della somma suddetta, ma chiedeva il rigetto della domanda dell' attrice e la condanna distinta di quest' ultima al pagamento della somma di 737 018,34 DKR; essa asseriva, infatti, di vantare a sua volta, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], vari crediti, uno dei quali relativo al danno subito per la risoluzione senza giusta causa del contratto di agenzia. 7 Con sentenza 26 marzo 1991 il Byret respingeva la domanda della [OSCURATO:PERSONA], in quanto era diretta sia ad ottenere un provvedimento di condanna distinto sia una compensazione, per il motivo che tra le domande della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non sussisteva il rapporto di connessione prescritto dall' art. 6, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA], il quale così dispone: "Il convenuto (...) potrà inoltre essere citato: (...) 3) qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale". 8 [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso la detta sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA].

In tale sede essa rinunciava alla domanda diretta ad ottenere un provvedimento di condanna distinto, limitandosi ad una domanda di compensazione nella misura di 223 173,39 DKR più gli interessi, corrispondente alla domanda originaria della [OSCURATO:PERSONA]. 9 [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la controversia sollevava una questione di interpretazione della [OSCURATO:PERSONA]. 10 Esso ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se l' art. 6, punto 3, si riferisca alle domande riconvenzionali proposte ai fini della compensazione. 2) Se l' espressione, contenuta nell' art. 6, punto 3, '(...) nascente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale (...)' debba ritenersi più restrittiva dell' espressione 'cause connesse' contenuta nell' art. 22, terzo comma".

Sulla prima questione 11 Con la prima questione, il giudice di rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sull' applicabilità dell' art. 6, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] alla situazione in cui il convenuto, citato dinanzi al foro competente, opponga alla domanda un suo asserito credito nei confronti dell' attore. 12 I diritti nazionali degli Stati membri fanno una distinzione, in generale, fra due situazioni.

Da un lato, quella in cui il convenuto eccepisce l' esistenza di un suo asserito credito nei confronti dell' attore, il quale avrebbe l' effetto di estinguere, totalmente o parzialmente, il credito da questo vantato.

Dall' altro, la situazione in cui il convenuto, con una domanda distinta proposta nell' ambito dello stesso giudizio, chiede la condanna dell' attore al pagamento di un debito nei suoi confronti.

In quest' ultimo caso la domanda distinta può riferirsi ad una somma maggiore di quella pretesa dall' attore e può essere tenuta ferma anche se la domanda attorea viene respinta. 13 Sul piano processuale l' eccezione costituisce parte integrante del processo instaurato dall' attore e non presuppone quindi che quest' ultimo sia "citato" dinanzi al giudice adito con l' azione, ai sensi dell' art. 6, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA].

I mezzi difensivi che si possono dedurre e le condizioni in cui essi possono essere dedotti sono determinati dalle norme del diritto nazionale. 14 Orbene, l' art. 6, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] non è diretto a disciplinare tale situazione. 15 Per contro, una domanda del convenuto mirante ad ottenere un provvedimento di condanna distinto nei confronti dell' attore presuppone la competenza del giudice da quest' ultimo adito a statuire su tale domanda. 16 L' oggetto dell' art. 6, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] è per l' appunto l' enunciazione delle condizioni sussistendo le quali un giudice è competente a statuire su di una domanda diretta ad un provvedimento di condanna distinto. 17 Anche se nella versione danese dell' art. 6, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] viene usato il termine generale "modfordringer", che può riferirsi ad entrambe le situazioni prospettate sopra nel punto 12, la terminologia giuridica di altri Stati contraenti sancisce espressamente la distinzione fra queste due situazioni.

Ad esempio, il diritto francese fa una distinzione fra "demande reconventionnelle" e "moyens de défense au fond"; il diritto inglese fra "counter-claim" e "set-off as a defence"; il diritto tedesco fra "Widerklage" e "Prozessaufrechnung", e il diritto italiano fra "domanda riconvenzionale" e "eccezione di compensazione".

Orbene, le pertinenti versioni linguistiche dell' art. 6, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] riproducono espressamente le espressioni "demande reconventionnelle", "counter-claim", "Widerklage" e "domanda riconvenzionale". 18 La prima questione del giudice di rinvio dev' essere pertanto risolta nel senso che l' art. 6, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] si riferisce solo alle domande proposte dai convenuti per ottenere un provvedimento di condanna distinto.

Esso non riguarda la situazione in cui un convenuto faccia valere, come semplice eccezione, un suo asserito credito nei confronti dell' attore.

Le eccezioni che si possono sollevare e le condizioni in cui esse possono essere sollevate sono disciplinate dal diritto nazionale.

Sulla seconda questione 19 Nell' ordinanza di rinvio si osserva che la seconda questione è posta solo per il caso in cui l' art. 6, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] si applichi alla situazione nella quale il convenuto faccia valere, come eccezione, un suo asserito credito nei confronti dell' attore.

Data la soluzione fornita alla prima questione, non vi è quindi motivo di risolvere la seconda.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 20 Le spese sostenute dai governi tedesco e britannico nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 30 giugno 1993, dichiara: L' art. 6, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, e dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all' adesione della Repubblica ellenica, si riferisce solo alle domande proposte dai convenuti per ottenere un provvedimento di condanna distinto.

Esso non riguarda la situazione in cui il convenuto faccia valere, come semplice eccezione, un suo asserito credito nei confronti dell' attore.

Le eccezioni che si possono sollevare e le condizioni in cui esse possono essere sollevate sono disciplinate dal diritto nazionale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61993CJ0341_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-341/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal [OSCURATO:PERSONA] (Danimarca) nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA] A/S e [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co., domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 6, punto 3, e 22 della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, soprammenzionata (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1 e ° testo modificato ° pag. 77), e dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all' adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1, e ° testo modificato ° GU 1983, C 97, pag. 1), LA CORTE, composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, F.A. Schockweiler, C. Gulmann e P. Jann, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet, G. Hirsch e L. Sevón, giudici, avvocato generale: P. Léger cancelliere: R. Grass viste le osservazioni scritte presentate: ° per il governo tedesco, dal prof. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente; ° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal signor John D. Colahan, del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente; ° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] van Nuffel, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti; vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 maggio 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 30 giugno 1993, pervenuta in cancelleria il 5 luglio 1993, il [OSCURATO:PERSONA] (Danimarca) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1 e ° testo modificato ° pag. 77), e dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all' adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1, e ° testo modificato ° GU 1983, C 97, pag. 1; in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 6, punto 3, e 22 della [OSCURATO:PERSONA]. 2 Le dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co., attrice nella causa principale (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), con sede in Germania, e la [OSCURATO:PERSONA] A/S, convenuta nella causa principale (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), avente sede in Danimarca. 3 Mediante un contratto di agenzia stipulato il 10 agosto 1979, la [OSCURATO:PERSONA] designava la [OSCURATO:PERSONA] come agente esclusivo in Danimarca per la vendita della sua gamma di calzature di sicurezza. 4 Con lettera 22 marzo 1990 la [OSCURATO:PERSONA] recedeva dal contratto di agenzia con effetto immediato, sostenendo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva gravemente leso il rapporto di fiducia per aver licenziato un determinato dipendente. 5 L' 11 settembre 1990 la [OSCURATO:PERSONA] citava la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Byret di Broenderslev chiedendone la condanna al pagamento della somma di 223 173,39 DKR, maggiorata degli interessi, in relazione alla fornitura di calzature di sicurezza nel gennaio e nel febbraio 1990. 6 Dinanzi al Byret la [OSCURATO:PERSONA] ammetteva di essere debitrice della somma suddetta, ma chiedeva il rigetto della domanda dell' attrice e la condanna distinta di quest' ultima al pagamento della somma di 737 018,34 DKR; essa asseriva, infatti, di vantare a sua volta, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], vari crediti, uno dei quali relativo al danno subito per la risoluzione senza giusta causa del contratto di agenzia. 7 Con sentenza 26 marzo 1991 il Byret respingeva la domanda della [OSCURATO:PERSONA], in quanto era diretta sia ad ottenere un provvedimento di condanna distinto sia una compensazione, per il motivo che tra le domande della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non sussisteva il rapporto di connessione prescritto dall' art. 6, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA], il quale così dispone: "Il convenuto (...) potrà inoltre essere citato: (...) 3) qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale". 8 [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso la detta sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]. In tale sede essa rinunciava alla domanda diretta ad ottenere un provvedimento di condanna distinto, limitandosi ad una domanda di compensazione nella misura di 223 173,39 DKR più gli interessi, corrispondente alla domanda originaria della [OSCURATO:PERSONA]. 9 [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la controversia sollevava una questione di interpretazione della [OSCURATO:PERSONA]. 10 Esso ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se l' art. 6, punto 3, si riferisca alle domande riconvenzionali proposte ai fini della compensazione. 2) Se l' espressione, contenuta nell' art. 6, punto 3, '(...) nascente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale (...)' debba ritenersi più restrittiva dell' espressione 'cause connesse' contenuta nell' art. 22, terzo comma". Sulla prima questione 11 Con la prima questione, il giudice di rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sull' applicabilità dell' art. 6, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] alla situazione in cui il convenuto, citato dinanzi al foro competente, opponga alla domanda un suo asserito credito nei confronti dell' attore. 12 I diritti nazionali degli Stati membri fanno una distinzione, in generale, fra due situazioni. Da un lato, quella in cui il convenuto eccepisce l' esistenza di un suo asserito credito nei confronti dell' attore, il quale avrebbe l' effetto di estinguere, totalmente o parzialmente, il credito da questo vantato. Dall' altro, la situazione in cui il convenuto, con una domanda distinta proposta nell' ambito dello stesso giudizio, chiede la condanna dell' attore al pagamento di un debito nei suoi confronti. In quest' ultimo caso la domanda distinta può riferirsi ad una somma maggiore di quella pretesa dall' attore e può essere tenuta ferma anche se la domanda attorea viene respinta. 13 Sul piano processuale l' eccezione costituisce parte integrante del processo instaurato dall' attore e non presuppone quindi che quest' ultimo sia "citato" dinanzi al giudice adito con l' azione, ai sensi dell' art. 6, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA]. I mezzi difensivi che si possono dedurre e le condizioni in cui essi possono essere dedotti sono determinati dalle norme del diritto nazionale. 14 Orbene, l' art. 6, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] non è diretto a disciplinare tale situazione. 15 Per contro, una domanda del convenuto mirante ad ottenere un provvedimento di condanna distinto nei confronti dell' attore presuppone la competenza del giudice da quest' ultimo adito a statuire su tale domanda. 16 L' oggetto dell' art. 6, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] è per l' appunto l' enunciazione delle condizioni sussistendo le quali un giudice è competente a statuire su di una domanda diretta ad un provvedimento di condanna distinto. 17 Anche se nella versione danese dell' art. 6, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] viene usato il termine generale "modfordringer", che può riferirsi ad entrambe le situazioni prospettate sopra nel punto 12, la terminologia giuridica di altri Stati contraenti sancisce espressamente la distinzione fra queste due situazioni. Ad esempio, il diritto francese fa una distinzione fra "demande reconventionnelle" e "moyens de défense au fond"; il diritto inglese fra "counter-claim" e "set-off as a defence"; il diritto tedesco fra "Widerklage" e "Prozessaufrechnung", e il diritto italiano fra "domanda riconvenzionale" e "eccezione di compensazione". Orbene, le pertinenti versioni linguistiche dell' art. 6, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] riproducono espressamente le espressioni "demande reconventionnelle", "counter-claim", "Widerklage" e "domanda riconvenzionale". 18 La prima questione del giudice di rinvio dev' essere pertanto risolta nel senso che l' art. 6, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] si riferisce solo alle domande proposte dai convenuti per ottenere un provvedimento di condanna distinto. Esso non riguarda la situazione in cui un convenuto faccia valere, come semplice eccezione, un suo asserito credito nei confronti dell' attore. Le eccezioni che si possono sollevare e le condizioni in cui esse possono essere sollevate sono disciplinate dal diritto nazionale. Sulla seconda questione 19 Nell' ordinanza di rinvio si osserva che la seconda questione è posta solo per il caso in cui l' art. 6, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] si applichi alla situazione nella quale il convenuto faccia valere, come eccezione, un suo asserito credito nei confronti dell' attore. Data la soluzione fornita alla prima questione, non vi è quindi motivo di risolvere la seconda. Decisione relativa alle spese Sulle spese 20 Le spese sostenute dai governi tedesco e britannico nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 30 giugno 1993, dichiara: L' art. 6, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, e dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all' adesione della Repubblica ellenica, si riferisce solo alle domande proposte dai convenuti per ottenere un provvedimento di condanna distinto. Esso non riguarda la situazione in cui il convenuto faccia valere, come semplice eccezione, un suo asserito credito nei confronti dell' attore. Le eccezioni che si possono sollevare e le condizioni in cui esse possono essere sollevate sono disciplinate dal diritto nazionale.
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