CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 ottobre 2022
Cassazione n. 37185/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30628-2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio èelettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in amministrazione straordinaria, (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), con sede in Milano , alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 29 , in persona del legale rappresentante pro tempore il commissario straordinario Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio èelettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA]. 15 , [OSCURATO:PERSONA] del Piave.- controricorrente - avversoil decreto del Tribunale di Milano, depositato in data 14.9.2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propose istanza di ammissione al passivo della procedura [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in amministrazione straordinaria, per un credito professionale pari ad euro 472.987,66, deducendo che: i) aveva assistito la [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione sia nel giudizio di appello che nei successivi giudizi in cassazione, in una causa molto rilevante riguardante la riconducibilità o meno al demanio delle cd. Dune di Sabaudia, acquistate nel 1952 dalla società allora denominata [OSCURATO:SOCIETA]. ed oggi denominata [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; ii) la causa si era risolta in senso positivo alle richieste della società oggi in a.s.in favore della quale era stata dunque giudizialmente riconosciuta la piena proprietà dei predetti luoghi; iii) aveva ricevuto un acconto per euro 18.075,99 per il giudizio di appello e di euro 25.822,84 per i giudizi in cassazione; iv) aveva chiesto, dopo una prima richiestainfruttuos a e applicando i minimi tariffari, euro 198.872,80 per il giudizio di appello ed euro 318.013,69 per i giudizi in Cassazione; v) aveva chiesto ed ottenuto l’emissione di un decreto ingiuntivo per euro 472.987,66, oltre accessori, subendo tuttavia l’opposizione della [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. 2. Il G.D., aderendo alla proposta del commissario straordinario, aveva escluso il credito richiesto dal Federico dall’ammissione al passivo, ritenendolo un credito contestato con particolare riferimento al valore delle controversie indicato dal professionista per la liquidazione degli onorari maturati. 3. Proposta opposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in amministrazione straordinaria, avverso il predetto provvedimento di diniego del g.d., il Tribunale di Milano, con il decreto qui di nuovo impugnato ed accogliendo parzialmente l’opposizione così proposta, ha ammesso il creditore istante al passivo concorsuale per euro 1.278,57, per gli onorari maturati in relazione al giudizio innanzi alla Corte di appello di Roma e per euro 15.950,36 per gli onorari maturati nei giudizi riuniti innanzi alla Corte di Cassazione, entrambi i crediti in via privilegiata ex art. 2751bis n. 2 cod. civ., oltre che per la somma di euro 2.148,00, in via chirografaria, per i diritti maturati innanzi alla Corte di appello di Roma. Il Tribunale di Milanoha ritenuto - per quanto qui ancora di interesse - che : a) non vi erano state contestazioni in ordine al fatto che l’odierno ricorrente avesse svolto attività di patrocinio nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione dal 1998 al mese di gennaio 2003 in relazione al già avviato processo di appello e al grado di legittimità, in ordine alla vicenda dei cd. Tumoleti del lago di Paola, concentrandosi invece la controversia sulla determinazione delle spettanze professionali ed in particolare sulla determinazione del valore della controversiae non potendosi neanche ricavare indicazioni in tal senso dai provvedimenti giurisdizionali che avevano definitivo la detta controversia in quanto gli stessi provvedimenti avevano disposto la compensazione delle spese di lite; b) non era neanche condivisibile, per la determinazione del valore della causa, la tesi difensiva dell’opponente secondo cui la società debitrice non aveva contestato il valore della causa, posto che tale “mancata contestazione” sarebbe stata rappresentata da una mera missiva dei legali - che illo temp o re avevano seguito la [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione - nella quale erano state mosse invece diverse contestazioni alle pretese economiche dell’odierno ricorrente, con la conseguenza che non poteva fornirsi a tale missiva (peraltro neanche sottoscritta dalla parte ma dal suo legale) alcuna valenzadi non contestazione; c) il valore della controversia non era neanche desumibile dalla perizia di parte allegata al ricorso in opposizione, in quanto perizia di parte e peraltro indirizzata a stabilire il valore commerciale del compendio immobiliare all’esito della lottizzazione operata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non già il valore della controversia all’epoca della sua instaurazione; d) dall’esame degli atti non emergevano elementi adeguati per stabilire quale fosse il valore della causa al momento dell’instaurazione del giudizio che risaliva addirittura al 1955; e) il detto contenzioso aveva ad oggetto il carattere demaniale o meno dei terreni oggetto dell’acquisto in data 17 novembre 1952 da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), dovendosi tuttavia constatare che non era possibile accertare il reddito dominicale dei terreni stessi nel 1955; f) conseguentemente il valore della controversia doveva ritenersi indeterminabile; g) non era neanche apprezzabile -come dato rilevante per la determinazione del valore della controversia - la successiva attività di valorizzazione dei terreni operata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, posto che, così operando, si sarebbe dovuto far dipendere il valore della causa dalla condotta di una parte pendente lite; h) la controversia in questione si presentava comunque di particolare complessità, avendo riguardatoquestioni peculiari, al punto da determinare anche la decisione giudiziale di compensare le spese di lite; i) occorreva pertanto applicare l’art. 5 del d.m. 5 ottobre 1994 n. 585 (operante ratione temporis), sia nel comma 1 (in relazione al numero delle questioni trattate), sia nel comma 2 (in considerazione della “particolare importanza” delle questioni), con conseguenziale applicabilità dei valori massimi raddoppiati; l) non si ravvisavano invece i presupposti per l’applicazione del comma 3 del citato art. 5, non rintracciandosialcun straordinario vantaggio “anche non patrimoniale”. 2.Il decreto, pubblicatoil 14.9.2018, è stata impugnato da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui la [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in amministrazione straordinaria, ha resistito con controricorso. Il ricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 1703, 1704, 1387, 1392 e 1369 cod. civ., in tema di mandato, nonché violazione dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., in tema di mancata contestazione specifica dei fatti di causa e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto per motivazione apparente e per violazione dell’art. 111, 6 comma, Cost., nonché degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. c.p.c. Si muovono da parte del ricorrente più censure, sostenendo che il Tribunale di Milano sarebbe incorso nella falsa applicazione delle norme predette in quanto non avrebbe, in primo luogo, correttamente valutato che il ricorrente e la SNIA avevano sempre concordato di attribuire al giudizio un valore in linea con il valore attuale e venale dei terreni. Secondo la prospettiva del ricorrente, il Tribunale non avrebbe correttamente valutato che: i) gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano fatto redigere una perizia di stima da parte dell’Arch. Mazzoli nella quale si attribuiva un valore di 70 miliardi di lire ai terreni oggetto della controversia e tale valore sarebbe stato accettato dalla [OSCURATO:PERSONA] srl; ii) tra l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], allora legale della società, non era mai sorta alcuna controversia o contestazione sul valore da attribuire alla lite; iii) la trattativa sul compenso era durata anni ed era sempre intercorsa tra l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Milano –aggiunge ancora il ricorrente – avrebbe du nque violato in primis la normativa sul mandato, omettendo un fatto decisivo per il giudizio, ovvero l’esistenza di un accordo sul valore da attribuire alla controversia, accordo che emergerebbe dalla corrispondenza intercorsa tra i legali e che in realtà presupporrebbe che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avesseanche la capacità di impegnare la [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ancora il ricorrente che, non avendo la [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contestato in via giudiziale l’esistenza delmandato e comunque l’operato dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe anche violato il principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. 1.1 Il motivo di doglianza è infondato. Non è possibile infattiaffermare che vi fosse tra le parti un accordo volto a determinare il valore della causa perché tale circostanza è stata esclusa dal Tribunale ambrosiano con accertamento in fatto qui non più censurabile. Ed invero, i giudici dell’opposizione allo stato passivo hanno compitamente affrontato la questione qui in discussione, negando sia alla corrispondenza intercorsa tra i legali che alla perizia di parte dell’Arch. Mazzoli un qualsivoglia valore dirimente per la controversia. Del resto, la questione avrebbepotuto avere rilevanza qualora le parti avessero convenzionalmente stabilito il compenso del professionista (circostanza, per altro, neanche allegata dallo stesso ricorrente), non rivestendo invece rilievo per la determinazione del valore della causa cui parametrare il detto comprensione perché in tal caso e diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente la questione dovrebbe intendersi rimessa, in prima battuta, ai giudici della controversia nel corso della quale erano maturati i compensi (ma sul punto si è visto che i giudici avevano provveduto ad una compensazione delle spese di lite) e, in seconda battuta, al Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo che, tuttavia, non ha ritenuto, per quanto già sopra rilevato, di avere sufficienti elementi di giudizio per ritenere determinabile il valore della controversia. In realtà, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto regolanti la materia in esame, evidenziando che il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo all'oggetto della domanda considerato nel momento iniziale della lite (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9082 del 19/04/2006; Sez. 2, Sentenza n. 7691del 07/06/2001 ; Cass. S ez. 2 , Sentenza n. 2172 del 27/02/1998 ). 1.2 Del pari infondata deve ritenersi -perché priva di supporto probatorio e perché anche smentita dagli accertamenti in fatto svolti dal Tribunale -la tesi difensiva del ricorrente secondo cui sarebbe esistito un mandato in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con conseguente capacità di quest’ultimo di impegnare la volontà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 1.3 Non condivisibile ed infondata anche l’ulteriore obiezione della mancata contestazione da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del valore della causa proprio perché la questione era stata fatta oggetto di un’accesa diatriba anche stragiudiziale tra le parti oggi in causa. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 6 (commi 1, 2 e 4), e 5 (comma 3) ed 11 del D.M. n. 585/1994, nonché dell’art. 15 c.p.c., in relazione sia al momento iniziale della lite sia al valore da attribuire alla stessa sia alla potestà di determinare il valore della lite e sia, infine, agli interessi perseguiti dal le parti. [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente che il Tribunale, al fine di individuare il valore da attribuire alla controversia, avrebbe fatto riferimento al 1955, anno in cui era insorto il contenzioso innanzi alla Commissione degli Usi civili. Si stigmatizza dunque l’erroneità di tale affermazione giudiziale in quanto se era vero che la giurisprudenza di legittimità aveva sempre affermato c he il valore della causa, ai fin i della liquidazione degli onorari, si determina avendo riguardo all’oggetto della domanda considerata al momento iniziale della lite, è altrettanto vero che questo principio sarebbe riferibile ad ogni grado del giudizio. Occorrerebbe – aggiunge il ricorrente – riferirsi , cioè, per ogni singolo grado di giudizio al momento in cui viene instaurato il contraddittorio per determinare il valore della controversia, tenendo anche presente che lo stesso potrebbe variare in ragione dell’aumento ovvero della diminuzione del valore della res litigiosa ovvero per il mutamento del petitum. [OSCURATO:SOCIETA] ancora il ricorrente che il Tribunale avrebbe ulteriormente errato laddove aveva ritenuto che la controversia avesse valore indeterminabile, sostenendo che i giudici del merito avrebberoerrato proprio nell ’ interpretazione degli artt. 15 c.p.c. e 6 D.M. n. 585/1994, anche alla luce del disposto dell’art. 11 D.M. n. 585/1994. Evidenzia infatti il ricorrente che il predetto art. 15 c.p.c. sarebbe norma applicabile solo dal giudice innanzi al quale pende la causa per la liquidazione delle spese del giudizio e non già dal giudice chiamato a decidere la controversia tra avvocato e cliente e che anche il richiamo contenuto nell’art. 6, 1 comma, D.M. n. 585/1994 sarebbe diretto esclusivamente al giudice della causa, come si ricava anche dal contento letterale della norma ove si fa riferimento alla liquidazione a carico del “soccombente”. Con la conseguenza – aggiunge il ricorrente – che il giudice che deve decidere la controversia relativa agli onorari tra avvocato e cliente dovrebbe, a rigore ed in ossequio al disposto di cui all’art. 6, 2 comma, D.M. n. 585/94 verificare con ogni mezzo il reale ed effettivo valore della controversia per la quale l’avvocato chiede il pagamento degli onorari, non essendo vincolato a “quanto emerge dagli atti” cui invece dovrebbe attenersi il giudice della lite. Si evidenzia ancora che il Tribunale avrebbe dunque violato il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato (art. 6, 2 comma e 4, D.M. n. 585/1994), non valutando correttamente la straordinaria importanza della causa per i rilevanti interessi in gioco e non valutando peraltro la matura speciale del contenzioso che non richiedeval’indicazione nell’atto introduttivo del reddito domenicale ovvero della rendita catastale, come avviene nei giudizi civili ordinari ove tale indicazione è indispensabile per l’individuale del giudice competente ovvero per la determinazione del contributo unificato. Non avrebbe dunque valutato il Tribunale –si evidenzia nel motivo di ricorso –la perizia di parte, l’atto di compravendita del 1952 e i singoli atti di vendita, documentazione dalla quale sarebbe emerso il valore dei terreni per euro 13 milioni di lire e con un valore complessivo della controversia di 70 miliardi di lire. 1.2 Il secondo motivo è, in parte, infondato e, per altra parte, inammissibile. 1.2.1 In primo luogo e richiamando i principi di diritto sopra ricordati in relazione al primo motivo di doglianza, occorre anche qui ribadire che il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo all'oggetto della domanda considerato nel momento iniziale della lite (cfr. anche Cass. 5905/2009), e non già ad ogni grado del giudizio. 1.2.2 Per il resto occorre evidenziare che il Tribunale ha fatto corretta applicazione, anche in relazione alle censure sopra esposte, dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia , secondo i quali il valore delle cause relative a beni immobili (fra le quali quella di regolamento di confini) si determina sulla base del reddito dominicale o della rendita catastale della "res", sicché, in loro assenza, il giudice deve attenersi alle risultanze degli atti e, in mancanza di elementi concreti ed attendibili per la stima, deve ritenere la causa di valore indeterminabile. (Sez. 2, Sentenza n. 10810 del 26/05/2015; Sez. 2, Sentenzan. 7615 del 14/08/1997 ). Orbene, il Tribunale ha ritenuto - con accertamento in fatto qui non più censurabilese non nei limiti di cui al novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. ss.uu. n. 8053/2014) -che la documentazione allegata dalle parti non fosse sufficiente a determinare con certezza il reddito domenicale ovvero la rendita catastale degli immobili oggetto di causa, così optando correttamente per il valore indeterminabile della controversia.1.2.3 Proponendo le ulteriori censure sopra indicate - in punto di erronea valutazione dell’importanza e del valore della causa - il ricorrente tenta, in realtà, di sollecitare questa Corte, peraltro sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., un nuovo apprezzamento in fatto della vicenda tramite la rilettura degli atti istruttori, scrutinio che invece è inibito al giudice di legittimità (Cass., S ez. 1 , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del14/01/2019). Ne consegue il complessivo rigetto del secondo motivo. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3e n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 5, 3 comma D.M. n. 585/1994 e per nullità dello stesso per motivazione apparente in violazione dell’art. 111, 6 comma, Cost., nonché dell’art. 132 c.p.c. e art.118 disp. att. c.p.c.Il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe riconosciuto solo il raddoppio degli onorari dell’avvocato, e ciò in violazione di legge, posto che l’art. 5, 3 comma, del D.M. n. 585/1994 consentirebbe l’aumento del compenso sino al quadruplo, in ragione delle questioni trattate e della particolare complessità della controversia. 3.1 Il motivo, così articolato, è inammissibile per le medesime ragioni da ultimo evidenziate in riferimento all’esame del motivo che precede posto che, ancora una volta, il ricorrente pretende una rivalutazione della questio facti in relazione alla valutazione della “straordinarietà dei vantaggi conseguiti” tramite la rilettura degli atti istruttori secondo un sindacato che non è consentito ai giudici di legittimità perché rimesso al libero apprezzamento dei giudici del merito. A ciò va aggiunto che, secondo la costante giurisprudenza espressa da questa Corte, la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito,potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (Cass. Sez. 1, Sentenzan. 14542 del 04/07/2011 ; n . 4347 del 1999; n. 3083 del 2006, n. 18086 del 2009; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 24635del 19/11/2014 ). 4. Il quarto mezzodenuncia la violazione degli artt. 2943, 1399, 1219, 1282 e 1199, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in punto di messa in mora e di decorrenza degli interessi nonché per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. Evidenzia il ricorrente che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente fatto decorrere gli interessi dal 7 marzo 2014, ovvero dalla messa in mora del debitore che è rappresentato dalla ricezione da parte dell’opposta della comunicazione ex art. 8 d.lgs. n. 28/2010 ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010. [OSCURATO:SOCIETA] invece il ricorrente che gli interessi avrebbero dovuto decorrere già dalla lettera dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del 17 ottobre 2002, inviata all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe integrato un atto di valida messa in mora. Si osserva ancora che l’intimazione scritta ad adempiere potrebbe essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte ma anche da un mandatario, senza che occorra il rilascio in forma scritta di una procura per la costituzione in mora in quanto, ai fini della costituzione in mora del debitore, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, evidenziandosi così che il giudice a quo avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo ai fini della decisione, e cioè l’atto di messa in mora del 17.10.2002. 4.1 Il motivo è inammissibile in ragione del fatto che lo stesso richiede alla Corte di Cassazione una rilettura diretta della documentazione per la verifica del contenuto di eventuali atti di messa in mora precedenti a quello valutato ed apprezzato dal Tribunale che, sul punto, ha espresso una valutazione in fatto che ha individuato il primo atto di valida messa in mora nella comunicazione del 7 marzo 2014, valutazione che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto non più sindacabile nel giudizio di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 2628 del 19/03/1994; Sez. L, Sentenzan. 7799del 08/08/1998 ; Sez. 2, Sentenza n. 10270 del 04/05/2006 ; Sez. 2 , Sentenza n. 2481 del 05/02/2007; Sez. 6- 1 , Ordinanza n. 18546 del 07/09/2020 ). Peraltroneanche emerge dalla lettura del provvedimento impugnato né da quella del ricorso introduttivo che l’odierno ricorrente avesse chiesto (ed argomentato), nei giudizi di merito, la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2002, essendosi sul punto limitato a riferire che nell’atto di opposizione aveva indicato nella lettera del 10 gennaio 2003 dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il dies a quodella decorrenza degli interessi. La questione risulta pertanto posta per la prima volta in questo giudizio di legittimità. 5. Ilquinto mezzo deduce la violazione degli artt. 1193 e 1194 cod. civ. in tema di imputazione degli acconti. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui, pur facendo riferimento agli acconti versati dal cliente, non avrebbe poi tenutoconto degli stessi in sede di liquidazione dei compensi imputandoli a capitale anziché prima agli interessi, poi alle spese e dunque al capitale, come si addice ai debiti di valuta. 5.1 Il motivo è in realtà infondato posto che il pagamento degli acconti è avvenuto, illo tempore, in acconto del pagamento del capitale in assenza in quel momento di spese e per la mancata decorrenza degli interessi che, per le stesse allegazioni del ricorrente, avrebbero dovuto decorrere in un momento successivo. 6. Il ricorrente propone inoltre un sesto motivo con il quale censura il provvedimento impugnato per la violazione del D.M. n. 55/2014 e del D.M. n. 37/2018, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché per nullità del decreto per omessa motivazione in violazione dell’art. 111, 6 comma, Cost., nonché dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118disp. att. c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Si evidenzia l’erroneità nella liquidazione delle spese del giudizio di opposizione allo stato passivo in quanto il valore del predetto giudizio sarebbe stato determinato dall’ammontare complessivo dei compensi e non già dal residuo ammesso al passivo. Avrebbe il Tribunale di nuovo errato –aggiunge il ricorrente – perché avrebbe negato il compenso per la fase istruttoria/trattazione non avvedendosi che tale fase era stata celebrata e perché avrebbe dimezzato il compenso per la fase decisoria. 6.1 Anche l’ultimo motivo è infondato.6.1.1 Correttamene infatti il Tribunale ha preso come riferimento lo scaglione relativo alla somma liquidata e non già a quella domandata, ai sensi dell’art. 5,comma 1, d . m . 55 - 2014 . 6.1.2 In ordine alla mancata liquidazione degli onorari per la fase di trattazione, è lo stesso ricorrente ad ammette re - nella descrizione della vicenda processuale (pag. 28-29 ricorso introduttivo) -che tale udienza non vi è stata perché vi sarebbestata da parte della difesa dell’odierno ricorrente solouna mera richiesta di rinvio per trattative . 6.1.3 Le contestazioni sollevate in ordine all’entità del compenso liquidato per la fase decisoriasono infondate perché rientra nella discrezionalità del giudice di merito dimezzare la tariffa e perché, comunque, se la liquida zione risulta tra il minimo ed il massimo tariffario non vi è neanche alcun obbligo di motivazione e la decisione non è sindacabile nel giudizio di cassazione, secondo quanto già sopra osservato in relazione agli altri motivi di censura. Ne consegue il complessivo rigettodel ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (applicando, per la determinazione del valore, lo scaglione da euro 260 mila a 520 mila). Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorre nte al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della