CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 43994/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 05/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 03/05/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 642 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il motivo è inammissibile poiché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello. Invero l'atto di appello deduceva esclusivamente doglianze in punto di determinazione della pena, anche quale aumento per continuazione e subordinazione della sospensione condizionale così che non può per la prima volta dedursi in questa sede alcun motivo in tema responsabilità. Ed invero secondo l'orientamento di questa corte In tema di ricorso per cassazione, poichè non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza, non può contestarsi la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello sia stata dedotta l'insussistenza dell'elemento psicologico (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202). Peraltro, il motivo è anche avanzato devolvendo questioni ed aspetti di puro fatto la cui analisi è preclusa a questa corte di cassazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il onsigliere Esten ore itxT P RD ) Il Presidente [OSCURATO:PERSONA],