CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 1982
Cassazione n. 08491/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 07/08/2025 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione circa il quantum di aumento di pena applicato dal Giudice dell'esecuzione in ordine al reato satellite nella riconosciuta unificazione ex art. 671 cod. proc. pen. - in quanto manifestamente infondate, oltre che aspecifiche. A fronte, invero, di una motivazione che giustifica l'aumento di pena (di anni due, mesi sei ed euro 1.800,00 di multa) per il delitto - satellite - di estorsione tentata, in ragione della gravità della condotta, delle modalità della stessa (in concorso con altro soggetto) e dello spessore criminale di Delle [OSCURATO:PERSONA] e del correo. Osservato, pertanto, che il ricorso, che, a tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, oppone il mancato rispetto, nella dosimetria della pena, del criterio di proporzionalità, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.