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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30014/2022

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28699/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ciascuno n.q. di erede di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Corso d'Italia n.29, presso lo studio del difensore; c:ontroricorrenti - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.321/9/2013 depositata il 16 ottobre 2013, non notificata.

AZ Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale deell novembre' 202p da! consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- niva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Rieti n. 62/02/2010 la quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]- dro Cecilia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], n.q. di eredi del contri- buente [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto una cartella di pagamento per II.DD. e IVA 2005, per il mancato riconoscimento di un credito IVA formatosi nell'anno di imposta 2003, in conseguenza della ritenu- ta tardività della dichiarazione integrativa presentata nel 2006.

2. La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo di poter prescindere dalla questione della tempestività o meno della dichiara- zione integrativa presentata nel 2006, poiché il contribuente aveva correttamente contabilizzato il credito IVA nella dichiarazione Unico 2005 a norma dell'art.8 comma 3 del d.P.R. n.322 del 1998, entro l'arco temporale della dichiarazione relativa al secondo anno successi- vo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto.

3. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delile Entrate per un motivo, cui replicano gli eredi del contribuente con controricorso, che illustrano con memoria.

Considerato che:

4. Con riferimento alla preliminare eccezione di inammissibilità del ri- corso per tardività, sollevata in controricorso, è stata disposta l'acqui- sizione del fascicolo del merito trattandosi di un prospettato error in procedendo.

La Corte osserva al proposito che la sentenza impugna- ta, non notificata, è stata depositata il 16 ottobre 201.3, come si evin- ce dalla ricevuta della Cancelleria della CTP prodotta come allegato 1 al controricorso, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 14 gennaio 2015.

5. Assume parte resistente che il ternnine per impugnare fosse nel caso in esame semestrale e non annuale e, a dimostrazione della propria prospettazione, deduce che il ricorso avanti alla CTP è stato depositato il 6.7.2009, producendo a tal fine I allegato 1 al controri- corso.

Nondimeno, errano i contribuenti a ritenere rilevante il mo- mento del deposito del ricorso il quale nel sistema della giustizia tri- butaria assolve alla funzione non della pendenza della lite, ma di ren- dere il ricorso ammissibile, come confermato dal fatto che il deposito del ricorso notificato può essere effettuato entro 30 giorni proprio dal- la data di notifica (art. 22, d.lgs. 546 del 1992).

6. Orbene, dalla lettura del fascicolo di merito - negli atti reperiti e in assenza di produzione da parte dei controricorrenti della prova della notifica introduttiva del ricorso - non emerge che la data di notifica del ricorso originario fosse successiva al 4 luglio 2009, ai fini dell'art. 38 comma 3 d.lgs. 546/1992 in riferimento all'art.327 cod. proc. civ..

Pertanto, non vi sono elementi allo stato a supporto della prospetta- zione di parte secondo la quale troverebbe applicazione nel caso di specie il termine "lungo" di sei mesi per impugnare le sentenze delle Commissioni tributarie ex art. 327 cod. proc. civ. e, per l'effetto, l'ec- cezione in disamina va rigettata.

7. Con l'unico motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. - l'Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.19 e 30 del d.P.R. n.633 del 1972, unicamente ai fini della censu- ra del capo della sentenza d'appello relativo all'IVA, per aver la CTR ritenuto detraibile VIVA a credito.

8. Il motivo è infondato.

La Corte ribadisce che «La neutralità dell'im- posizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in man- canza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'ecce- denza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari ver- samenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti so- stanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio di impu- gnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.» (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinan- za n. 8131 del 03/04/2018, Rv. 647726 - 01, conforme a Cass. Sez.

U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 - 01).

9. Nel caso di specie, l'Agenzia lamenta che, riscontrata l'omessa di- chiarazione per il 2003, illegittimamente il giudice d'appello abbia ri- tenuto che la parte potesse far valere il credito IVA nel 2005 (cfr.pp.8 e ss. del ricorso).

Tuttavia, la decisione della CTR è conforme al principio di diritto che precede, avendo accertato - circostanze peraltro incontestate - oltre al rispetto della cornice biennale, anche l'an e il quantum del credito IVA e la sua risultanza dalle liquidazioni periodiche effettuate, come già affermato dal giudice di prime cure.

10. Alla reiezione del ricorso non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, dal momento che il principio di diritto richiamato si è andato consolidando successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione.

La Corte dà atto del fatto che ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, in presenza di soccombenza della parte am- messa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri- corso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo

13. P.Q.M.

La Corte riget

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28699/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ciascuno n.q. di erede di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Corso d'Italia n.29, presso lo studio del difensore; c:ontroricorrenti - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.321/9/2013 depositata il 16 ottobre 2013, non notificata. AZ Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale deell novembre' 202p da! consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- niva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Rieti n. 62/02/2010 la quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]- dro Cecilia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], n.q. di eredi del contri- buente [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto una cartella di pagamento per II.DD. e IVA 2005, per il mancato riconoscimento di un credito IVA formatosi nell'anno di imposta 2003, in conseguenza della ritenu- ta tardività della dichiarazione integrativa presentata nel 2006. 2. La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo di poter prescindere dalla questione della tempestività o meno della dichiara- zione integrativa presentata nel 2006, poiché il contribuente aveva correttamente contabilizzato il credito IVA nella dichiarazione Unico 2005 a norma dell'art.8 comma 3 del d.P.R. n.322 del 1998, entro l'arco temporale della dichiarazione relativa al secondo anno successi- vo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto. 3. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delile Entrate per un motivo, cui replicano gli eredi del contribuente con controricorso, che illustrano con memoria. Considerato che: 4. Con riferimento alla preliminare eccezione di inammissibilità del ri- corso per tardività, sollevata in controricorso, è stata disposta l'acqui- sizione del fascicolo del merito trattandosi di un prospettato error in procedendo. La Corte osserva al proposito che la sentenza impugna- ta, non notificata, è stata depositata il 16 ottobre 201.3, come si evin- ce dalla ricevuta della Cancelleria della CTP prodotta come allegato 1 al controricorso, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 14 gennaio 2015. 5. Assume parte resistente che il ternnine per impugnare fosse nel caso in esame semestrale e non annuale e, a dimostrazione della propria prospettazione, deduce che il ricorso avanti alla CTP è stato depositato il 6.7.2009, producendo a tal fine I allegato 1 al controri- corso. Nondimeno, errano i contribuenti a ritenere rilevante il mo- mento del deposito del ricorso il quale nel sistema della giustizia tri- butaria assolve alla funzione non della pendenza della lite, ma di ren- dere il ricorso ammissibile, come confermato dal fatto che il deposito del ricorso notificato può essere effettuato entro 30 giorni proprio dal- la data di notifica (art. 22, d.lgs. 546 del 1992). 6. Orbene, dalla lettura del fascicolo di merito - negli atti reperiti e in assenza di produzione da parte dei controricorrenti della prova della notifica introduttiva del ricorso - non emerge che la data di notifica del ricorso originario fosse successiva al 4 luglio 2009, ai fini dell'art. 38 comma 3 d.lgs. 546/1992 in riferimento all'art.327 cod. proc. civ.. Pertanto, non vi sono elementi allo stato a supporto della prospetta- zione di parte secondo la quale troverebbe applicazione nel caso di specie il termine "lungo" di sei mesi per impugnare le sentenze delle Commissioni tributarie ex art. 327 cod. proc. civ. e, per l'effetto, l'ec- cezione in disamina va rigettata. 7. Con l'unico motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. - l'Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.19 e 30 del d.P.R. n.633 del 1972, unicamente ai fini della censu- ra del capo della sentenza d'appello relativo all'IVA, per aver la CTR ritenuto detraibile VIVA a credito. 8. Il motivo è infondato. La Corte ribadisce che «La neutralità dell'im- posizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in man- canza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'ecce- denza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari ver- samenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti so- stanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio di impu- gnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.» (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinan- za n. 8131 del 03/04/2018, Rv. 647726 - 01, conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 - 01). 9. Nel caso di specie, l'Agenzia lamenta che, riscontrata l'omessa di- chiarazione per il 2003, illegittimamente il giudice d'appello abbia ri- tenuto che la parte potesse far valere il credito IVA nel 2005 (cfr.pp.8 e ss. del ricorso). Tuttavia, la decisione della CTR è conforme al principio di diritto che precede, avendo accertato - circostanze peraltro incontestate - oltre al rispetto della cornice biennale, anche l'an e il quantum del credito IVA e la sua risultanza dalle liquidazioni periodiche effettuate, come già affermato dal giudice di prime cure. 10. Alla reiezione del ricorso non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, dal momento che il principio di diritto richiamato si è andato consolidando successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione. La Corte dà atto del fatto che ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, in presenza di soccombenza della parte am- messa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri- corso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte riget
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