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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05577/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]i PATERNO' RADDIJSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché nel contrastare la configurabilità della resistenza e l'assenza del nesso teleologico tra le lesioni di cui al capo c) e la condotta sanzionata ai sensi dell'ari: 337 cp muove da una non consentita alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (non può ritenersi tale quella addotta in relazione alla dposizione del teste Lorusso, trascritta in modo parziale e, nei tratti riportati, priva di valenza decisiva a supporto dell'assunto difensivo) e ciò a fronte di una lettura delle acquisizioni probatorie che appare di contro immune manifeste incongruenze logiche, coerente ai tratti costitutivi del reato contestato anche con riguardo all'elemento soggettivo, vagliato e confermato all'esito di una adeguata disamina delle doglianze difensive; l'ultimo motivo di ricorso attiene alla misura del trattamento punitivo, contrastato in termini di manifesta infondatezza perché anche in parte qua la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 19 gennaio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]i PATERNO' RADDIJSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché nel contrastare la configurabilità della resistenza e l'assenza del nesso teleologico tra le lesioni di cui al capo c) e la condotta sanzionata ai sensi dell'ari: 337 cp muove da una non consentita alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (non può ritenersi tale quella addotta in relazione alla dposizione del teste Lorusso, trascritta in modo parziale e, nei tratti riportati, priva di valenza decisiva a supporto dell'assunto difensivo) e ciò a fronte di una lettura delle acquisizioni probatorie che appare di contro immune manifeste incongruenze logiche, coerente ai tratti costitutivi del reato contestato anche con riguardo all'elemento soggettivo, vagliato e confermato all'esito di una adeguata disamina delle doglianze difensive; l'ultimo motivo di ricorso attiene alla misura del trattamento punitivo, contrastato in termini di manifesta infondatezza perché anche in parte qua la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 202
Sentenza Cassazione n. 05577/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris