CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28127/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 12 maggio 2021 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato di energia elettrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità; - alla valutazione del compendio probatorio, anche con riguardo alla capacità di intendere e volere della prevenuta; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che: - non vi era dubbio sulla ascrivibilità del fatto all'imputata posto che era costei a gestire l'attività che si giovava dell'illecito allaccio; - non vi era elemento di prova alcuna del vantato stato di necessità anche considerando che l'energia sottratta era destinata non alla privata abitazione dell'imputata ma ad un esercizio commerciale; - dagli accertamenti esperiti era risultato che la prevenuta era affetta da un disturbo dell'adattamento che non incideva sulla capacità di intendere e volere; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 g