CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 21346/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i relativi motivi, afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, sono quantomeno manifestamente infondati perchè immediatamente superati dalla decisione gravata che risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive in ordine alla misura della pena (si veda pagina 6, primo capoverso, quanto al compiuto argomentare speso sul punto, in relazione al quale il ricorso si risolve in una indebita sollecitazione ad una rivisitazione di merito) oltre che in riferimento al diniego delle generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena (decisivo in tal senso l'assorbente riferimento ai due aggravamenti disposti in sede di esecuzione della misura cautelare applicata per i fatti oggetto della regiudicanda); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]..LERIA . 01