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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 1975

Cassazione n. 26503/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/09/1975 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 43708/25 Belhamar OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ali' art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure svolte in modo generico nel primo motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto che la censura relativa al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; e che la doglianza relativa alla subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno non era stata previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello contenente una mera enunciazione sulla sospensione condizionale della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.MDott. 4,n4reagieltini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/09/1975 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 43708/25 Belhamar OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ali' art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure svolte in modo generico nel primo motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto che la censura relativa al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; e che la doglianza relativa alla subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno non era stata previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello contenente una mera enunciazione sulla sospensione condizionale della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.MDott. 4,n4reagieltini
Sentenza Cassazione n. 26503/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris