CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34747/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore FerdinandoLignola che ha concluso per il rigetto del ricorso;sentito, per le parti civili, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso;sentito, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, decidendo surinvio disposto da questa Corte, sezione Quarta penale, con sentenza n. 28224 -22, del 24 maggio 2022, a seguito di annullamento dell'ordinanza del 23 giugno2021 della Corte D’appello di Catania, con la quale era stata dichiaratainammissibile l'istanza di revisione della sentenza, emessa dalla Corte d’appellodi Caltanissetta, il 5 febbraio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], harigettato, la richiesta di revisione.1.1 [OSCURATO:PERSONA], con sentenza irrevocabile della Corte d’appello diCaltanissetta del 5 febbraio 2015, è stato condannato alla pena di due anni e seimesi di reclusione, condizionalmente sospesa, oltre alle pene accessorie e alpagamento delle spese processuali, per i reati di percosse, violenza sessualecontinuata e minacce aggravate commesse ai danni del la minoreXXXXXXXXXXXXXXXXX, alla quale era all'epoca legato da una relazionesentimentale.1.2. L'ordinanza del 23 giugno 2021, resa dalla Corte di appello di Cataniaaveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza, ritenendoche i nuovi elementi di prova addotti non fossero idonei a ribaltare il giudizio dicolpevolezza, non ponendosi in termini di radicali alternatività rispetto ai fattiaccertati nella sentenza irrevocabile.1.3. Su ricorso del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], la Corte diCassazione, con la sentenza rescindente, annullava con rinvio la descrittaordinanza, rilevando con carattere assorbente che era mancata da parte dellaCorte della revisione una effettiva comparazione fra le prove nuove e quelle sullequali si fonda la condanna irrevocabile, mediante non solo il confronto di ognisingola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, maanche attraverso una valutazione unitaria globale della loro attitudinedimostrativa da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto alrisultato finale del proscioglimento.Inoltre, la Corte rescindente indicava la necessità di riconsiderare ilrapporto tra le prove pregresse e le prove introdotte in sede di revisione,valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorioconseguente all'introduzione del novum (Sez. 5, Sentenza n. 7217 dell'undici 122018, dep 2019, RV 275619- 01).1.4. Dopo aver ascoltato, nel contraddittorio delle parti, i testiXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXe il consulente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX eacquisita la documentazione fotografica allegata alla relazione tecnica diquest'ultimo, nonché le deposizioni dei testi escussi davanti al Tribunale di Gelanel processo di primo grado, respinte le ulteriori istanze istruttorie, la Corted'appello di Messina con il provvedimento sottoposto all'esame del Collegio con ilnuovo ricorso per cassazione, ha rigettato la richiesta di revisione.2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento,[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore difiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a otto motivi, di seguito enunciati neilimiti necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione, apparente,i l logica e inconferente, in relazione alla deposizione testimoniale diXXXXXXXXXXXXX e travisamento della relativa prova.Assume che la sentenza, a pag. 5, ha riportato che il teste avrebbe avutooccasione di osservare la persona offesa solo di rado, laddove questi avevatutto il periodo in contestazione, precisando che in tali occasioni non aveva mainotato sul corpo della giovane alcun segno o livido. La prognosi di non decisivitàdel contributo probatorio, qualificato come generico e scarno, risulta pertantobasata su un presupposto fattuale non corrispondente agli atti.2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione, apparente,illogica e contraddittoria, in relazione alla deposizione testimoniale diXXXXXXXXXXX e travisamento della relativa prova.Si deduce che la Corte avrebbe svalutato la deposizione del teste, il qualeaveva avuto modo di osservare, con una certa frequenza, la persona offesa,conosciuta come la fidanzata del XXXXXXX, in palestra, senza notare un'andaturaclaudicante ovvero ematomi o altri segni sul corpo, con motivazione apparente inquanto fondata su un certificato medico del settembre 2011 non rinvenibile inmotivazione pertanto apparente e assertiva giacché basata su un presuppostodocumentale non identificato e non scrutinabile.2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione, apparente,illogica e squisitamente congetturale, in relazione alla affermata naturaconfessoria della lettera attribuita al XXXXXXX, peraltro non risultante agli atti; iltravisamento del contenuto delle sentenze dei due gradi di merito.Argomenta che la Corte avrebbe sottolineato il significato confessorio,affermandone l'univocità interpretativa, di una lettera di scuse diretta allapersona offesa, senza indicare o trascrivere il passo o la pagina delle sentenze dimerito contenenti tale qualificazione; laddove invece la sentenza di primo gradoreca soltanto un passaggio ricognitivo senza attribuire allo scritto una funzioneconfessoria e decisiva, mentre la sentenza di secondo grado non contiene alcunriferimento allo stesso, neanche implicito.2.4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen. il vizio di motivazione, apparente e congetturale per essere stataapoditticamente svalutata la nuova prova, costituita dalle foto con metadaticertificati e dalla coerente deposizione del teste XXXXXXXX, mediante il richiamoa riscontri medico fotografici incoerenti in quanto posteriori rispetto al tempuscommissi delicti.Si deduce l'illogicità e l'incongruenza della motivazione che, perneutralizzare la deposizione di XXXXXXXX, come le nuove fotografie introdottetramite la consulenza dello XXXXXXXXXXX, certamente scattate tra il 30 agostoe il 22 settembre 2011, utilizza quale parametro: la certificazione medica dell'8novembre 2011, nonostante i fatti siano contestati come avvenuti tra il 30agosto e il 23 ottobre 2011, dunque cessati ben 17 giorni prima del referto; lefotografie depositate dalla difesa della persona offesa in occasione del processodi primo grado, non validate da alcun tipo di certificazione informatico forense.2.5. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d)ed e), cod. proc. pen. la mancata assunzione di una prova decisiva e il correlatovizio di motivazione.Si deduce che la Corte, con ordinanza in data 16/10/2023, avrebbeillegittimamente rigettato l'assunzione di una prova tecnica, costituitadall'audizione del medico legale dottor [OSCURATO:PERSONA] in merito all'evoluzione delleecchimosi e alla lettura medico legale delle immagini, decisiva perché diretta adincidere sul nucleo logico temporale e a confutare le fotografie della personaoffesa e il certificato medico dell’8 novembre 2021, nonché a offrire un'analisioggettiva e medico-fisica del corpo della [OSCURATO:PERSONA] nelle nuove foto e nei videoprodotti nel giudizio di revisione.2.6. Con il sesto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen. l’omesso esame di una prova decisiva, costituita dai filmativersati nel fascicolo d'ufficio di revisione, e il correlato vizio di motivazione, deltutto apparente e comunque illogica e congetturale.Si lamenta che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a valorizzare, innegativo, le dichiarazioni dei testi XXXXXXXX, XXXXXX e XXXXXXXXXXX e ladocumentazione fotografica allegata alla relazione tecnica, senza considerare ifilmati versati nel fascicolo del processo di revisione, menzionati nell'esame dalconsulente tecnico di parte XXXXXXXXXXX, dai quali, vista la collocazionetemporale in data 30 agosto 2011 e in ulteriori date interne al periodo incontestazione, sarebbe possibile un riscontro diretto delle condizioni fisiche e deicomportamenti della persona offesa, in particolare l'assenza di ferite o ematomie di un'andatura claudicante; elementi decisivi, alla luce delle affermazioni dellaD’Errico e della madre della persona offesa che avevano riferito di lividi diffusi sulcorpo della giovane nell'agosto 2011 e anche di averla vista zoppicare per tutto ilperiodo in contestazione.2.7. Con il settimo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. il vizio di motivazione, del tutto apparente e comunqueillogica e congetturale in relazione alla valorizzazione, quale clausola generaleneutralizzante la prova nuova, di un vissuto sereno della giovane coppia e dellaaffermata consumazione degli abusi in ambienti appartati, argomentazionioltretutto già censurate dalla Suprema Corte con la sentenza di annullamentodell'ordinanza di inammissibilità (in sede rescindente).Argomenta che le nuove prove erano finalizzate non già a confermarel'esistenza di una relazione serena, ma, principalmente, a introdurre un datofisico oggettivo incidente sul nucleo delle contestazioni, elementi tratti sia dallenuove testimonianze che dalla documentazione fotografica, complessivamente ingrado di sconfessare la ricostruzione accusatoria, sia sul versante dei segni lesiviche con riguardo all'ulteriore dato dei presunti limiti imposti al vestiario dellapersona offesa, con i quali il giudice della revisione non si è confrontato,limitandosi alle già richiamate affermazioni generiche e apodittiche.2.8. Con l’ottavo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alconcetto di fatto storico esterno, per avere la Corte erroneamente conformatoalla mera rivalutazione della credibilità della persona offesa la considerazione deinuovi elementi di prova, invece direttamente influenti sugli elementi di riscontroesterni alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], individuati nelle due sentenze dimerito.Tale radicale errore valutativo sarebbe tale da importare una violazione dilegge.3. Con memoria tempestivamente depositata la difesa del ricorrente hasottoposto alla Corte due nuovi motivi, correlati al primo e al settimo motivo delricorso introduttivo.3.1. Con il primo, correlato al primo motivo del ricorso principale, denunciaai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen, la violazione di legge e il viziodi motivazione, del tutto apparente e illogica e congetturale in relazione allaasserita inidoneità delle prove testimoniali a sovvertire il giudicato e l'omessacomparazione unitaria delle nuove prove; lamenta inoltre il travisamento dellaprova in ordine ai fatti storici assunti quali riscontri esterni.Si deduce in particolare la contraddittorietà della motivazione in quanto laCorte pur riconoscendo l'esistenza di elementi oggettivi coincidenti con il periodocentrale delle imputazioni, tratti dalle testimonianze e dalla documentazionefotografica, in cui la persona offesa non mostra lividi visibili e appare ritratta inabiti scoperti, ne esclude la rilevanza senza alcun effettivo confronto logico con ifatti posti a fondamento della condanna, quali in particolare le dichiarazioni dellamadre della persona offesa che riferisce di aver notato lividi su parti del corpovisibili della giovane alla fine di agosto 2011, nonché quelle dell'amica D’Erricoche ha affermato di aver rilevato a fine estate una frequente andaturaclaudicante della persona offesa (pag. 4 della sentenza impugnata).3.2. Con il secondo motivo, correlato al settimo del ricorso principale,denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione,del tutto apparente e illogica e congetturale in relazione alla valorizzazione,quale clausola generale neutralizzante la prova nuova, di un vissuto sereno dellagiovane coppia e alla erronea esclusione dell'apporto tecnico richiesto allaPsicologa dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Si assume, che la Corte avrebbe erroneamente escluso l'apporto tecnicorichiesto alla psicologa in discorso in ordine alla sostenibilità tecnico psicologicadel quadro relazionale della coppia, quale accolto in sede di cognizione, a frontedelle nuove prove assunte e non già alla rivalutazione dell'attendibilità soggettivadella persona offesa; in sintesi la Corte avrebbe riprodotto sul piano logicoargomentativo il medesimo meccanismo censurato dalla Suprema Corte con lasentenza di annullamento dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilitàdell'istanza di riesame.4. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso inquanto i primi tre motivi, con i quali si denuncia il travisamento della prova, sonoinammissibili in quanto si sostanziano in censure fattuali non consentite nelgiudizio di legittimità, per il resto le doglianze sono proposte in modo genericosenza mai segnalare un errore di percezione ma sempre per sollecitare una nonconsentita riparazione; riguardo poi alle ulteriori doglianze, incentrate sullaquestione della esistenza delle ecchimosi, tutte le prove nuove ammesse o nonammesse vanno ad impattare su una valutazione di attendibilità della personaoffesa, già espressa dai giudici di merito, che non può formare oggetto diriesame in sede di revisione, salvo che non si contesti la reale esistenza del fattostorico nel quale si è individuato un riscontro esterno, e nel caso di specie leprove testimoniali e le fotografie non sono state ritenute incompatibili col narratodella vittima.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Avuto riguardo al tenore delle odierne censure si rende necessariorichiamare i consolidati insegnamenti di questa Corte di legittimità di seguitoesposti.2.1. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione haun orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte dicassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisioneimpugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni dicui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la lororispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del30/04/1997, Rv. 207944 - 01.2.2. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essereevidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo ilsindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopicaevidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattesele deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate inmodo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del24/11/1999, Spina, Rv. 214794).2.3. La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devonorisultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sededi legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento èmanifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre allalogica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversaricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Dilogicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi attisi prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma dilogicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903), esula dalsindacato demandato alla Corte di cassazione la verifica della rispondenza dellamotivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, Sentenza n. 47289 del24/09/2003, Rv. 226074 - 01).2.4. È possibile estendere l'indagine di legittimità a «specifici atti delprocesso» quando ne sia dedotto il travisamento, vizio configurabile quando siintroduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nelprocesso o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini dellapronuncia.Il travisamento ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo adisarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazioneper la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio frainteso oignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppiaconforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio(Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013,Giugliano, Rv. 257499).Dunque, il travisamento consiste in un errore percettivo (e nonvalutativo) della prova tale da minare alle fondamenta il ragionamento delgiudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consistenell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero comeinesistenti fatti certamente esistenti. Esso rende la motivazione insanabilmentecontraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nelprovvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo: il vizio è perciò decisivo quando lafrattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che neviene tratta è irreparabile. Come ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017,Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emergeche la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione ofalsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (suldocumento) e non sul significato (sul documentato).Il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova")vede, dunque, circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verificadell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del datoprobatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile epacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del"significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura edi re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, Sent. n. 26455del 09/06/2022, Rv. 283370 - 01).2.5. Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzatoper spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato,nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadroprobatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuoridalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggettodirettamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l'attoprocessuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmentetrascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creandouna insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifestadella illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce unlimite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione disostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque,ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli; d)non è consentito, in caso di cd. "doppia conforme", eccepire il travisamento dellaprova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questionifattuali già devolute in appello soprattutto quando, come nel caso di specie, lacensura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corteterritoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado.2.6. Non è dunque consentito, in sede di legittimità, interloquiredirettamente con la Suprema Corte sul significato delle prove assunte in sede digiudizio di merito sollecitandone l'esame e proponendolo quale criterio divalutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo sisollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella deiGiudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quandovenga eccepito il travisamento/significante della prova.Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova,bensì lo strumento - come detto - per saggiare la tenuta della motivazione allaluce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda ilragionamento.3. Tanto considerato, in disparte le istanze rivalutative delle proveassunte nel giudizio di revisione e dei noti limiti alla cognizione della Corte diCassazione, cui è precluso ogni potere di revisione degli elementi materiali efattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice dimerito (vedi Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556 - 01; Sez. 1, n.45331 del 17/02/2023, Rv. 285504 - 01; Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01), il primo e il secondo motivo, nella misura in cui si deduce il travisamentodella prova, e cosi il sesto, sono, altresì, caratterizzati da aspecificità intrinseca,in quanto fanno riferimento ai verbali di assunzione delle prove testimoniali che,in alcuni passaggi frammentariamente trascritti, non risultano allegati al ricorso,in atti essendo presenti esclusivamente due pagine, non consecutive, dal verbalecontenente l'esame testimoniale del teste XXXXXXXX e due pagine relativeall'esame del consulente XXXXXXXXXXX, niente per quanto la deposizione delXXXXXXX; verbali dei quali nemmeno è stato chiesto alla cancelleria, ai sensidell'articolo 165 disp. att. cod. proc. pen., l’inserimento nel fascicolo.Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 -bis disp. att.cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11,trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traducenell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che siassumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmentedevoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato(Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419 - 01) e grava,comunque, sul difensore, un onere di diligenza nel verificare l'effettivatrasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenutenecessarie (Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, Rv. 284901 - 01).4. Quanto alle altre censure, preliminarmente, è opportuno osservarecome siano prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen.non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quellescoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedentegiudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché nonsi tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice (Sez. U,n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443). Non costituisce, inparticolare, prova nuova la mera diversa valutazione tecnico-scientifica di datigià valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettivegià conosciute e delibate nel procedimento (Sez. 5, n. 10523 del 20/02/2018,Rossi, Rv. 272592; Sez. 6, n. 13930 del 14/02/2017, Sparapano, Rv. 269460;Sez. 2, n. 12751 del 29/03/2011, Cutaia, Rv. 250049).In ogni caso, le nuove emergenze istruttorie devono essere idonee, dasole o unitamente a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza(Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028; Sez. 6, n. 20022 del30/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259778; Sez. 6, n. 1155 del 1/4/1999, Cavazza, Rv.216024). Il giudice della fase rescissoria ha quindi l'obbligo di fornire adeguatagiustificazione logica dell'esame delle risultanze processuali e, in caso di rigetto,deve indicare i motivi per i quali le prove nuove dedotte nel giudizio sonoinidonee ad incrinare il quadro probatorio posto alla base della sentenza dicondanna (Sez. 5 5, n. 43565 del 21/06/2019, Nikolli, Rv. 277538).La comparazione fra le prove nuove e quelle sulle quali si fonda lacondanna irrevocabile non richiede solo il confronto di ogni singola prova nuova,isolatamente considerata, con quelle già esaminate, occorrendo, altresì, unavalutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole ocongiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale delproscioglimento; ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e proveintrodotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di"riconsiderazione", valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizioprobatorio conseguente all'introduzione del novum (Sez. 5, n. 7217 del11/12/2018 dep. 2019, Dessolis, Rv. 275619).Si deve pertanto pervenire a un esito positivo del giudizio di revisione,solo quando la prova nuova conduca all'accertamento - in termini di ragionevolesicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendioprobatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penaleresponsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del18/06/2021, Fadda, Rv. 281772; Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv.267067; Sez. 5, n. 24682 del 15/05/2014, Ghiro, Rv. 260005).Da ciò consegue, in capo al giudice della revisione, l'obbligo motivazionaledi fornire adeguata giustificazione logica con cui dimostri di avere esaminato lerisultanze sottoposte alla sua decisione e, in caso di rigetto, di necessariaindicazione dei motivi per i quali le prove nuove dedotte, alla luce di quelle giàvalutate nel giudizio di cognizione, non sono inidonee ad incrinare il quadroprobatorio su cui si è basata la sentenza di condanna (Sez. 5, n.38276 del19/02/2016, Dorigo, Rv. 267786; Sez. 6, n. 14591 del 21/02/2007, Pecoraro,Rv. 236153; Sez. 4, n. 24291 del 07/04/2005, Alise, Rv. 231734).5. Il primo, secondo, terzo, quarto, sesto, settimo e ottavo motivo diricorso non sono consentiti e, comunque, fatta applicazione dei principi sopraesposti, sono manifestamente infondati.5.1. Attraverso tutte le articolate censure formulate con il primo, secondo,terzo, quarto, sesto, settimo e ottavo motivo di ricorso il condannato nonindividua, in realtà, contraddittorietà o carenze della motivazione della sentenzaimpugnata, ma ripropone, come si ricava dalla stessa lettura dei motivi diricorso, una rivalutazione delle risultanze già considerate nel giudizio di merito,oltre che degli altri elementi esterni acquisiti nel corso dell'istruttoria in sede direvisione, allo scopo di conseguirne una lettura alternativa, cosicchécorrettamente la Corte d'appello di Messina ha rigettato la richiesta di revisionepoiché infondata.In tal senso evidenziando la Corte territoriale, al di là della dubbiacredibilità, la limitatissima incidenza e lo scarno contenuto illustrativo delleasserzioni del teste XXXXXXXX a fronte dei chiari ed indiscutibili il referti mediciagli atti, dimostrativi delle lesioni ed ecchimosi riscontrate sul corpo dellapersona offesa; l’ancor più netta irrilevanza, in rapporto al medesimo tema, delledichiarazioni del XXXXXX, attesa la frequentazione episodica; l'arco temporaleestremamente limitato, a cui si riferiscono le nuove foto acquisite agli atti - dellequali alcune già introitate nel primigenio fascicolo processuale - unitamenteall'elaborato tecnico dello XXXXXXXXXXX, in rapporto ai riferimenti cronologicidei testi esaminati davanti al Tribunale di Gela; in definitiva nessuno di questidati apportando alcunché di rilevante, incompatibile e diametralmente oppostorispetto alla ricostruzione dei fatti operata nel pronunciamento passato ingiudicato.La Corte territoriale ha altresì puntualizzato come la complessivacredibilità e affidabilità della persona offesa, già ritenuta nelle sentenze inrevisione, non potesse, alla luce degli insegnamenti di questa Corte di legittimità,essere messa in discussione atteso che tutti gli elementi sottoposti con le nuoveprove, tese a evidenziare al più minimali discrepanze circa l'utilizzo di abiticastigati alla frequentazione di altri coetanei da parte della coppia, non eranoindicativi di un fatto storico diverso da quello illustrato e definitivamenteaccertato.5.2. Va rimarcato in proposito che la valutazione di attendibilità dellapersona offesa, già effettuata nel giudizio di cognizione, non può formare oggettodi riesame in sede di revisione, salvo che si contesti la reale esistenza di un fattostorico nel quale si è individuato il riscontro esterno alle dichiarazioni dellapredetta (Sez.3, n. 23967 del 23/03/2023, Rv. 284688; Principio altresì ribaditocon riguardo al giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia in tema dicollaboratore di giustizia, Sez.5, n.5217 del 11/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280335).E nel caso in disanima, da una parte, come già detto, non è emerso dallenuove prove alcun elemento antitetico rispetto al fatto accertato, che, sirammenti, è costituito da alcuni episodi, contestati nell'arco temporale di circa unbimestre (ma del vero la persona offesa aveva riferito anche di episodi pregressiche non sono oggetto della contestazione) di percosse, di violenza sessuale e diminacce, che evidentemente non contemplano la costante presenza di ecchimosi,men che meno in zone visibili, sul corpo della vittima e men che menoprevedono fra gli elementi costitutivi condotte vessatorie - limiti alla libertà dimovimento come di indossare particolari indumenti, quali quelle che si è intesosmentire - dall'altra, non risulta né è stato allegato dal ricorrente, che ilracconto della persona offesa fosse stato ritenuto attendibile e genuino in virtù dispecifici riscontri esterni, costituiti da fatti storici smentiti o comunque intaccatidalle nuove prove.Sotto quest'ultimo profilo deve altresì ribadirsi che, secondo il consolidatoordinamento di questa Corte, le dichiarazioni della persona offesa, possonoessere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penaleresponsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione,della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suoracconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; conf. Sez. 5,n. 1666 del 08/07/2014, dep. 14/01/2015, Pirajno, Rv. 261730; Sez. 2, n.43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019,S., Rv. 275312).5.3. È infine schiettamente rivalutativa anche la censura oggetto dal terzomotivo col quale si deduce il travisamento della lettera, definita autografa, delricorrente, non prodotta in allegato al ricorso, e comunque, già considerata daiprimi giudici.6. Anche il quinto motivo di ricorso, col quale si lamenta la mancataassunzione di una prova decisiva individuata nell'audizione del medico legaledottor [OSCURATO:PERSONA], al fine di fornire elementi tecnici in merito alla evoluzionedelle ecchimosi documentate dal certificato medico e dalle foto dell'8 novembre2011, non supera il vaglio di ammissibilità.6.1. In disparte la considerazione della dubbia devoluzione, trattandosi diun argomento e di una istanza istruttoria del tutto nuova non essendo indicatol'esame del predetto consulente tra le prove nuove su cui si fonda la richiesta exart. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - cui questa Corte ha accessotrattandosi di un fatto processuale - che contemplava esclusivamente l'esame deitesti XXXXXXXX e XXXXXX e del consulente di parte XXXXXXXXXXX (che avevaeffettuato l'analisi digital Forensic delle foto e dei video che ritraevano la personaoffesa, effettuati all'epoca dei fatti, reperiti dalla difesa, e, a tal fine, estratto 15immagini), osserva la Corte che, ancora una volta, quella di cui si lamental'omessa acquisizione non costituisce una prova che si pone in antitesi con i fattiquali accertati in giudizio relativi a plurimi episodi di violenza sessuale epercosse, oltre che minacce, commessi nell'arco di alcuni mesi, idonea ascardinare il quadro probatorio, ma al più di un ulteriore tentativo di attaccare lacredibilità della persona offesa che quelle che aveva attribuito all'ultimaaggressione dell'imputato avvenuta giorni prima.6.2. Oltretutto, alla luce dei principi ampiamente richiamati al § 4., èescluso, che l'indicata consulenza tecnica, da operarsi sulle fotografie delleecchimosi oggetto di coeva (alle foto) certificazione medica, possa costituire unaprova nuova ai sensi dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen., la stessa essendochiaramente finalizzata a proporre una diversa valutazione tecnico-scientifica -peraltro basata su metodi non innovativi, trattandosi di una banale valutazionemedico legale sui tempi di evoluzione delle ecchimosi - di dati già valutati daiprecedenti giudici, sulla base della certificazione medica redatta dal medico chevisitò la persona offesa, finirebbe per tradursi in un apprezzamento critico diemergenze conosciute e delibate nel procedimento.Si rammenta in proposito, che una diversa valutazione tecnico-scientificadi elementi fattuali già noti può costituire "prova nuova", ai sensi dell'art. 630,comma primo, lett. c), cod. proc. pen., quando risulti fondata su nuovemetodologie, più raffinate ed evolute idonee a cogliere dati obiettivi nuovi, sullacui base vengano svolte differenti valutazioni tecniche (Sez. 6, n. 13930 del14/02/2017, Rv. 269460 - 01; In merito al necessario rilievo di una nuovametodologia si veda anche Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, Rv. 288137 - 04 ,che, peraltro, ha confermato l'inammissibilità di una richiesta fondata su unanuova metodologia, allorquando si tratti dei medesimi reperti già esaminati nelgiudizio di cognizione con esiti non decisivi).7. Alla inammissibilità dei motivi principali consegue quella dei motivinuovi da ultimo sottoposti.8.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, disostenere le spese del procedimento. Condanna, inoltre, il ricorrente allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalle parti civili, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori dilegge.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili cheliquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.