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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10824/2026

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gionale del Lazio,n. 1787/01/2018, depositata in data 21 marzo 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento n.TK3018200348, con il quale gli veniva imputato, nella sua veste disocio al 100% delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]. (poifallita), e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno2009, maggiore reddito di capitale.Numero registro generale 31402/2018Numero sezionale 3042/2026Numero di raccolta generale 10824/2026L’avviso traeva origine da altro atto impositivo, con il qualeData pubblicazione 23/04/2026l’Ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile della società aristretta base, atto non impugnato dall’ente; il reddito non dichiaratoandava considerato quale utile extracontabile oggetto didistribuzione a favore del socio unico.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva ilricorso: da un lato, evidenziava che il ricorrente era diventato socio(quale titolare del 40% delle quote) solo il 23 dicembre 2008 el’avviso atteneva al 2008, dall’altro, riteneva provato il mancatotrasferimento di danaro dal conto corrente della società a quello delsocio.2.

L’Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale del Lazio, che riformava la decisione di primogrado: in primo luogo, rilevava che l’avviso si riferiva all’anno diimposta 2009 (nel corso del quale il contribuente era socio unicodella società); in secondo luogo, riteneva corretto il recupero neiconfronti del socio della società a ristretta base azionaria, attesaanche la definitività dell’accertamento societario; infine, osservavacome il ricorrente non avesse fornito la prova contraria allapresunzione di distribuzione degli utili societari in suo favore.3.

Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazioneil contribuente, affidato a tre motivi.

L’Ufficio ha depositato atto conil quale ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza di discussione.È stata fissata l’adunanza camerale per il 9 aprile 2026.Il ricorrente ha depositato, in data 27 marzo 2026, memoriaex art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il contribuente lamenta, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’«omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio.

Vizio di motivazione» per avere la CTRerroneamente ritenuto che il contribuente non avesse fornito laprova ‘atta a smentire quanto accertato dall’Ufficio’, omettendo,però, di esaminare le seguenti circostanze:Numero registro generale 31402/2018Numero sezionale 3042/2026Numero di raccolta generale 10824/2026-la documentazione del curatore fallimentare, dalla qualeData pubblicazione 23/04/2026emergeva la distrazione di ingenti somme da partedell’amministratore della società ([OSCURATO:PERSONA]), per i quali venivaimputato del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; di questecircostanze il contribuente era completamente all’oscuro;-i verbali della Guardia di Finanza, che aveva acclarato ingentimovimentazioni sui conti correnti societari da partedell’amministratore;-la mancanza di trasferimenti di denaro dal conto correntesocietario a quello personale del socio (elemento valorizzato dalgiudice di primo grado al fine di ritenere fornita la prova fornita daparte del contribuente).1.1.

Il motivo non ha pregio.1.2.

L’art. 360, comma primo, c.p.c., nella formulazioneintrodotta dal legislatore nel 2012 (d.l. 83/2012) ed applicabileratione temporis, prevede, per quanto qui rilevi, che le sentenzeemesse in grado di appello possono essere impugnate con ricorsoper cassazione:…5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti.Nonostante la ratio della riforma fosse chiara, ovvero, da unlato, evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione,dall’altro, limitare il sindacato sul fatto in Cassazione, la formulazionedella norma, molto criticata in dottrina, ha generato numerosequestioni interpretative e questa Corte è stata chiamata a delimitarel’ambito di applicazione del motivo de quo.In termini generali, si è affermato che è denunciabile, ex art.360, primo comma, n. 5), c.p.c., solo l’anomalia motivazionale chesi tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il viziorisulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esauriscenella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale eNumero registro generale 31402/2018Numero sezionale 3042/2026grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibileNumero di raccolta generale 10824/2026tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perpDlaetas psuabb liecadzio ne 23/04/2026obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez.

U.07/04/2014 n. 8053, Cass. Sez.

U. 21/12/2022 n. 37406, Cass.08/05/2019, n. 12111).Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi deln. 5) soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, chesia stato oggetto di discussione e che sia decisivo; di contro, non èpiù consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza deldiscorso argomentativo a giustificazione della decisione adottatasulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice dimerito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti orecessivi (Cass. 31/01/2017, n. 2474).1.3.

Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto(inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non unpunto o un profilo giuridico) principale o secondario, che siaprocessualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalleparti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazioneavrebbe determinato una decisione diversa (Cass. 13/04/2017, n.9637).Pertanto, non costituiscono “fatti” suscettibili di fondare il vizioex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., le argomentazioni o deduzionidifensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile inCassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 9637), né costituiscono “fatti storici” le singole questioni decisedal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimentocomplesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative(Cass. 31/03/2022, n. 10525).1.4.

Pacifica, poi, l’applicabilità della norma al processotributario (così Sez.

U. n. 8053/2014 cit.), questa Corte, in tema dicontenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorsoNumero registro generale 31402/2018Numero sezionale 3042/2026Numero di raccolta generale 10824/2026per cassazione con il quale non si censuri l’omesso esame di un fattoData pubblicazione 23/04/2026decisivo ma si evidenzi solo un’insufficiente motivazione per nonavere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedottain giudizio (Cass. 28/6/2016 n. 13366, in materia di idoneità delledichiarazioni rese da un terzo a fondare la prova, da parte dellacontribuente, di fatture per operazioni inesistenti).1.5.

Nella specie, pur volendo sussumere gli elementi indicatidal ricorrente tra i ‘fatti storici’ nell’accezione sopra tratteggiata,difetta il requisito della decisività, atteso che essi non possonofondare la prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utiliextracontabili, come tracciata dalla giurisprudenza di questa Corte.1.5.1.

Invero, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità,in tema di accertamento delle imposte sui redditi nel caso di societàdi capitali che presenti una ristretta base partecipativa, è legittimala presunzione (semplice) di attribuzione ai soci partecipanti allasocietà degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salvala facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggioriricavi non siano stati oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece,accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendocomunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l’eserciziosociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (ex multis, Cass.22/11/2017, n. 27778; da ultimo, Cass. 06/06/2024, n.15895/2024).

Ciò vale anche nelle ipotesi di assenza di rapporti diparentela, in quanto la ristrettezza della base sociale implica di persé un elevato grado di compartecipazione dei soci, e dunque laconoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell’esistenza diutile extrabilancio, consentendo di riconoscere sussistenti, ai finidella prova presuntiva, i requisiti richiesti dall’art. 2729 c.c.1.5.2.

Circa il contenuto della prova contraria è opportunoripercorrere, in breve, l’evoluzione giurisprudenziale, fino agli arrestipiù recenti di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 23/06/2025, n.16816).Numero registro generale 31402/2018Numero sezionale 3042/2026Numero di raccolta generale 10824/20261.5.3.

In un primo tempo, questa Corte ha individuato ilData pubblicazione 23/04/2026contenuto della prova contraria a carico dei soci nella (sola)dimostrazione che i maggiori ricavi dell’ente siano stati accantonatio reinvestiti (ex plurimis, Cass. n. 18032/2013, Cass. n.24534/2017, Cass. n. 29412/2017, Cass. n. 32959/2018), prova cheil contribuente può fornire anche nel suo ruolo di titolare meramenteformale delle quote, ma estraneo di fatto alla gestione societaria,perché comunque il ruolo formale permetterebbe, se del caso, diaccedere ai libri sociali per acquisire elementi a tal fine.1.5.4.

Successivamente, si è riconosciuta la possibilità per ilsocio di vincere la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio, dando la dimostrazione della propria estraneità allagestione e conduzione societaria, avendo ricoperto un ruolomeramente formale di semplice intestatario delle quote sociali, senzaavere concretamente svolto alcuna delle attività di gestione econtrollo riservate dalla legge (e dallo statuto) al socio della societàa responsabilità limitata (ex plurimis, Cass. 07/06/2024, n. 15991;Cass. 04/03/2022, n. 7170; Cass. 15/09/2021, n. 24870; Cass.01/12/2020, n. 27445; Cass. 24/07/2020, n. 15895; Cass.09/07/2018, n. 18042/2018; Cass. 14/07/2017, n. 17461).1.5.5.

Si è, in tal modo, superata la tesi tradizionale (seguitaancora da Cass. 29/07/2024, n. 21158) secondo cui il contribuentenon può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione econduzione societaria, ma può solo dimostrare, eventualmenteanche ricorrendo alla prova presuntiva, che i maggiori ricavi nonsono stati effettivamente realizzati dalla società e che quest’ultimanon li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che deglistessi se ne è appropriato altro soggetto, perché una ulteriore“agevolazione probatoria” colliderebbe con le ragioni che legittimanola presunzione posta dalla ristretta base sociale e ne svuoterebbe ilcontenuto.1.5.6.

Secondo la tesi emersa più di recente – iniziata da Cass.09/07/2024, n. 18764, e Cass. 10/10/2024, n. 26473, da ultimoNumero registro generale 31402/2018Numero sezionale 3042/2026Numero di raccolta generale 10824/2026confermata da Cass. 16816/2025 cit. – la prova contraria allaData pubblicazione 23/04/2026presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio può consistereanche nella dimostrazione dell’assoluta estraneità del socio allagestione e conduzione societaria.

Ciò, infatti, non collide affatto conla ragione dell’operatività della presunzione in parola, che si fondaappunto sulla massima di comune esperienza che, dalla ristrettezzadella base sociale, inferisce un elevato grado di compartecipazionedei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra i socimedesimi.

Una volta dimostrata, a dispetto della ristretta basesociale, l’assoluta estraneità del socio alla gestione e alla vita stessadella società, la suddetta massima di esperienza perde il suo rilievoprobatorio e non consente più di ritenere legittima la presunzione didistribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci.1.5.7.

Il problema, dunque, si sposta sul piano della provadell’estraneità assoluta del socio alla gestione e alla vita dellasocietà, che deve essere precisa e rigorosa.1.5.8.

Nella specie, ai detti fini non possono ritenersi decisivigli elementi fattuali asseritamente pretermessi dalla CTR atteso che:a) la mancata conoscenza, da parte del contribuente, dellemovimentazioni (distrattive) operate dall’amministratore dellasocietà sul conto corrente intestato all’ente non equivale ex seall’estraneità del socio alla gestione societaria nei termini indicati daquesta Corte; b) la mancanza di tracce di movimentazioni bancariein entrata sul conto corrente del contribuente (e provenienti dalconto societario) è un elemento assolutamente neutro ai fini dellaprova della mancata distribuzione degli utili extracontabili(avvenendo, secondo l’id quod plerumque accidit, detta distribuzionecon modalità che non lasciano traccia documentale).1.6.

Per tutto quanto esposto, il primo motivo va rigettato.2.

Con il secondo strumento il contribuente lamenta la«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 44, 45 e 47 d.p.r. n.917/86, artt. 38 e 39 d.p.r. n. 600/73, artt. 2263, 2727, 2728, 2729e 2697 c.c.; art. 7 D.Lgs. 546/1992; art. 115 c.p.c., art. 12 l.Numero registro generale 31402/2018Numero sezionale 3042/2026Numero di raccolta generale 10824/2026280/2002».

Lamenta, da un lato, che la presunzione di distribuzioneData pubblicazione 23/04/2026degli utili si fonderebbe esclusivamente sulla ristretta compaginesocietaria, in difetto di ulteriori elementi, dall’altro osserva che hafornito la prova documentale contraria (avente ‘un analogo grado diprobabilità’, in particolare gli estratti dei conti correnti attestanti lamancata percezione da parte del socio di utili), ovvero la prova dellatotale estraneità del ricorrente alla gestione ed alla conduzionesocietaria.2.1.

Il motivo, nonostante l’indicazione di ben 13 normeasseritamente violate, è infondato.2.2.

In sede di esame del primo motivo si è già evidenziato chesecondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, in tema diaccertamento delle imposte sui redditi nel caso di società di capitaliche presenti una ristretta base partecipativa, è legittima lapresunzione (semplice) di attribuzione ai soci partecipanti allasocietà degli eventuali utili extracontabili accertati.A ciò deve aggiungersi che si tratta di meccanismo probatorioche non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondogrado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggioriredditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensìdalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo disolidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, conla conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione,spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Cass.24/01/2019, n. 1947).La detta presunzione, in altri termini, non va corroborata daaltri elementi indiziari; in particolare non occorre che l’accertamentoemesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi diriscontro tesi a verificare, attraverso l’analisi delle loromovimentazioni bancarie, l’intervenuto acquisto di beni di particolarevalore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati (Cass.11/08/2020, n. 16913), o l’accredito di somme di danaro provenientidai conti correnti societari.Numero registro generale 31402/2018Numero sezionale 3042/2026Numero di raccolta generale 10824/20262.3.

Infine, come già ampiamente argomentato in sede diData pubblicazione 23/04/2026rigetto del primo motivo, il contribuente non ha fornito nella speciela prova contraria alla presunzione di distribuzione in suo favore degliutili extracontabili, non avendo fornito la dimostrazione della suaestraneità alla gestione dell’ente.3.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la «nullità dellasentenza o del procedimento, per la violazione dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, co.1, n. 4 c.p.c.» per avere i giudici di secondogrado omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità e/o inesistenzadell’avviso di accertamento societario in quanto non notificatoall’ente, eccezione rimasta assorbita nella sentenza di prime cure eritualmente riproposta in appello dalla parte privata.3.1.

Il motivo è infondato.3.2.

È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del viziodi omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per unverso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrenteabbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072).Numero registro generale 31402/2018Numero sezionale 3042/2026Numero di raccolta generale 10824/2026Nella specie il ricorrente ha indicato nel corpo del ricorso perData pubblicazione 23/04/2026cassazione le pagine dell’impugnativa originaria e dellecontrodeduzioni in appello, nelle quali aveva avanzato la dettaeccezione.

La CTR non ha dato atto, nella motivazione, dellaproposizione del motivo de quo e ha omesso qualsiasi decisione sullostesso.L’omissione integra il vizio denunciato, ovvero la violazionedell’art. 112 c.p.c., atteso che alla luce del complessivo tenore delladecisione nella specie non può ritenersi configurabile un implicitorigetto della doglianza.3.3.

Trattandosi di una questione di diritto, che non richiedeulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, nel giudiziodi legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e dellaragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché diuna lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c.,una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, laCorte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio dellasentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che sitratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti difatto (da ultimo, Cass. 16/06/2023, n. 17416).La doglianza è infondata.Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte,l'accertamento nei confronti del socio è indipendente da quello svoltonei confronti della società, costituendo quest'ultimo unicamente ilpresupposto di fatto, ma non condizione dell'accertamento neiconfronti del socio stesso, con la conseguenza che il vizio di notificasocietà non impedisce l'accertamento nei confronti del socio (Cass.10/12/2021, n. 39285 e Cass. 14/06/2022, n. 19117).Pertanto, nella specie il dedotto vizio di notifica dell’avviso diaccertamento alla società non ha effetto alcuno sulla validitàdell’avviso emesso nei confronti del socio.Numero registro generale 31402/2018Numero sezionale 3042/2026Numero di raccolta generale 10824/20264.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla va disposto inData pubblicazione 23/04/2026relazione alle spese, non avendo l’Ufficio svolto attività difensiva.Sussistono, invece, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez.

U. n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gionale del Lazio,n. 1787/01/2018, depositata in data 21 marzo 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento n.TK3018200348, con il quale gli veniva imputato, nella sua veste disocio al 100% delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]. (poifallita), e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno2009, maggiore reddito di capitale.Numero registro generale 31402/2018Numero sezionale 3042/2026Numero di raccolta generale 10824/2026L’avviso traeva origine da altro atto impositivo, con il qualeData pubblicazione 23/04/2026l’Ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile della società aristretta base, atto non impugnato dall’ente; il reddito non dichiaratoandava considerato quale utile extracontabile oggetto didistribuzione a favore del socio unico.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva ilricorso: da un lato, evidenziava che il ricorrente era diventato socio(quale titolare del 40% delle quote) solo il 23 dicembre 2008 el’avviso atteneva al 2008, dall’altro, riteneva provato il mancatotrasferimento di danaro dal conto corrente della società a quello delsocio.2. L’Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale del Lazio, che riformava la decisione di primogrado: in primo luogo, rilevava che l’avviso si riferiva all’anno diimposta 2009 (nel corso del quale il contribuente era socio unicodella società); in secondo luogo, riteneva corretto il recupero neiconfronti del socio della società a ristretta base azionaria, attesaanche la definitività dell’accertamento societario; infine, osservavacome il ricorrente non avesse fornito la prova contraria allapresunzione di distribuzione degli utili societari in suo favore.3. Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazioneil contribuente, affidato a tre motivi. L’Ufficio ha depositato atto conil quale ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza di discussione.È stata fissata l’adunanza camerale per il 9 aprile 2026.Il ricorrente ha depositato, in data 27 marzo 2026, memoriaex art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il contribuente lamenta, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’«omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio. Vizio di motivazione» per avere la CTRerroneamente ritenuto che il contribuente non avesse fornito laprova ‘atta a smentire quanto accertato dall’Ufficio’, omettendo,però, di esaminare le seguenti circostanze:Numero registro generale 31402/2018Numero sezionale 3042/2026Numero di raccolta generale 10824/2026-la documentazione del curatore fallimentare, dalla qualeData pubblicazione 23/04/2026emergeva la distrazione di ingenti somme da partedell’amministratore della società ([OSCURATO:PERSONA]), per i quali venivaimputato del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; di questecircostanze il contribuente era completamente all’oscuro;-i verbali della Guardia di Finanza, che aveva acclarato ingentimovimentazioni sui conti correnti societari da partedell’amministratore;-la mancanza di trasferimenti di denaro dal conto correntesocietario a quello personale del socio (elemento valorizzato dalgiudice di primo grado al fine di ritenere fornita la prova fornita daparte del contribuente).1.1. Il motivo non ha pregio.1.2. L’art. 360, comma primo, c.p.c., nella formulazioneintrodotta dal legislatore nel 2012 (d.l. 83/2012) ed applicabileratione temporis, prevede, per quanto qui rilevi, che le sentenzeemesse in grado di appello possono essere impugnate con ricorsoper cassazione:…5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti.Nonostante la ratio della riforma fosse chiara, ovvero, da unlato, evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione,dall’altro, limitare il sindacato sul fatto in Cassazione, la formulazionedella norma, molto criticata in dottrina, ha generato numerosequestioni interpretative e questa Corte è stata chiamata a delimitarel’ambito di applicazione del motivo de quo.In termini generali, si è affermato che è denunciabile, ex art.360, primo comma, n. 5), c.p.c., solo l’anomalia motivazionale chesi tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il viziorisulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esauriscenella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale eNumero registro generale 31402/2018Numero sezionale 3042/2026grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibileNumero di raccolta generale 10824/2026tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perpDlaetas psuabb liecadzio ne 23/04/2026obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U.07/04/2014 n. 8053, Cass. Sez. U. 21/12/2022 n. 37406, Cass.08/05/2019, n. 12111).Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi deln. 5) soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, chesia stato oggetto di discussione e che sia decisivo; di contro, non èpiù consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza deldiscorso argomentativo a giustificazione della decisione adottatasulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice dimerito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti orecessivi (Cass. 31/01/2017, n. 2474).1.3. Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto(inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non unpunto o un profilo giuridico) principale o secondario, che siaprocessualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalleparti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazioneavrebbe determinato una decisione diversa (Cass. 13/04/2017, n.9637).Pertanto, non costituiscono “fatti” suscettibili di fondare il vizioex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., le argomentazioni o deduzionidifensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile inCassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 9637), né costituiscono “fatti storici” le singole questioni decisedal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimentocomplesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative(Cass. 31/03/2022, n. 10525).1.4. Pacifica, poi, l’applicabilità della norma al processotributario (così Sez. U. n. 8053/2014 cit.), questa Corte, in tema dicontenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorsoNumero registro generale 31402/2018Numero sezionale 3042/2026Numero di raccolta generale 10824/2026per cassazione con il quale non si censuri l’omesso esame di un fattoData pubblicazione 23/04/2026decisivo ma si evidenzi solo un’insufficiente motivazione per nonavere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedottain giudizio (Cass. 28/6/2016 n. 13366, in materia di idoneità delledichiarazioni rese da un terzo a fondare la prova, da parte dellacontribuente, di fatture per operazioni inesistenti).1.5. Nella specie, pur volendo sussumere gli elementi indicatidal ricorrente tra i ‘fatti storici’ nell’accezione sopra tratteggiata,difetta il requisito della decisività, atteso che essi non possonofondare la prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utiliextracontabili, come tracciata dalla giurisprudenza di questa Corte.1.5.1. Invero, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità,in tema di accertamento delle imposte sui redditi nel caso di societàdi capitali che presenti una ristretta base partecipativa, è legittimala presunzione (semplice) di attribuzione ai soci partecipanti allasocietà degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salvala facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggioriricavi non siano stati oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece,accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendocomunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l’eserciziosociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (ex multis, Cass.22/11/2017, n. 27778; da ultimo, Cass. 06/06/2024, n.15895/2024). Ciò vale anche nelle ipotesi di assenza di rapporti diparentela, in quanto la ristrettezza della base sociale implica di persé un elevato grado di compartecipazione dei soci, e dunque laconoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell’esistenza diutile extrabilancio, consentendo di riconoscere sussistenti, ai finidella prova presuntiva, i requisiti richiesti dall’art. 2729 c.c.1.5.2. Circa il contenuto della prova contraria è opportunoripercorrere, in breve, l’evoluzione giurisprudenziale, fino agli arrestipiù recenti di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 23/06/2025, n.16816).Numero registro generale 31402/2018Numero sezionale 3042/2026Numero di raccolta generale 10824/20261.5.3. In un primo tempo, questa Corte ha individuato ilData pubblicazione 23/04/2026contenuto della prova contraria a carico dei soci nella (sola)dimostrazione che i maggiori ricavi dell’ente siano stati accantonatio reinvestiti (ex plurimis, Cass. n. 18032/2013, Cass. n.24534/2017, Cass. n. 29412/2017, Cass. n. 32959/2018), prova cheil contribuente può fornire anche nel suo ruolo di titolare meramenteformale delle quote, ma estraneo di fatto alla gestione societaria,perché comunque il ruolo formale permetterebbe, se del caso, diaccedere ai libri sociali per acquisire elementi a tal fine.1.5.4. Successivamente, si è riconosciuta la possibilità per ilsocio di vincere la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio, dando la dimostrazione della propria estraneità allagestione e conduzione societaria, avendo ricoperto un ruolomeramente formale di semplice intestatario delle quote sociali, senzaavere concretamente svolto alcuna delle attività di gestione econtrollo riservate dalla legge (e dallo statuto) al socio della societàa responsabilità limitata (ex plurimis, Cass. 07/06/2024, n. 15991;Cass. 04/03/2022, n. 7170; Cass. 15/09/2021, n. 24870; Cass.01/12/2020, n. 27445; Cass. 24/07/2020, n. 15895; Cass.09/07/2018, n. 18042/2018; Cass. 14/07/2017, n. 17461).1.5.5. Si è, in tal modo, superata la tesi tradizionale (seguitaancora da Cass. 29/07/2024, n. 21158) secondo cui il contribuentenon può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione econduzione societaria, ma può solo dimostrare, eventualmenteanche ricorrendo alla prova presuntiva, che i maggiori ricavi nonsono stati effettivamente realizzati dalla società e che quest’ultimanon li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che deglistessi se ne è appropriato altro soggetto, perché una ulteriore“agevolazione probatoria” colliderebbe con le ragioni che legittimanola presunzione posta dalla ristretta base sociale e ne svuoterebbe ilcontenuto.1.5.6. Secondo la tesi emersa più di recente – iniziata da Cass.09/07/2024, n. 18764, e Cass. 10/10/2024, n. 26473, da ultimoNumero registro generale 31402/2018Numero sezionale 3042/2026Numero di raccolta generale 10824/2026confermata da Cass. 16816/2025 cit. – la prova contraria allaData pubblicazione 23/04/2026presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio può consistereanche nella dimostrazione dell’assoluta estraneità del socio allagestione e conduzione societaria. Ciò, infatti, non collide affatto conla ragione dell’operatività della presunzione in parola, che si fondaappunto sulla massima di comune esperienza che, dalla ristrettezzadella base sociale, inferisce un elevato grado di compartecipazionedei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra i socimedesimi. Una volta dimostrata, a dispetto della ristretta basesociale, l’assoluta estraneità del socio alla gestione e alla vita stessadella società, la suddetta massima di esperienza perde il suo rilievoprobatorio e non consente più di ritenere legittima la presunzione didistribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci.1.5.7. Il problema, dunque, si sposta sul piano della provadell’estraneità assoluta del socio alla gestione e alla vita dellasocietà, che deve essere precisa e rigorosa.1.5.8. Nella specie, ai detti fini non possono ritenersi decisivigli elementi fattuali asseritamente pretermessi dalla CTR atteso che:a) la mancata conoscenza, da parte del contribuente, dellemovimentazioni (distrattive) operate dall’amministratore dellasocietà sul conto corrente intestato all’ente non equivale ex seall’estraneità del socio alla gestione societaria nei termini indicati daquesta Corte; b) la mancanza di tracce di movimentazioni bancariein entrata sul conto corrente del contribuente (e provenienti dalconto societario) è un elemento assolutamente neutro ai fini dellaprova della mancata distribuzione degli utili extracontabili(avvenendo, secondo l’id quod plerumque accidit, detta distribuzionecon modalità che non lasciano traccia documentale).1.6. Per tutto quanto esposto, il primo motivo va rigettato.2. Con il secondo strumento il contribuente lamenta la«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 44, 45 e 47 d.p.r. n.917/86, artt. 38 e 39 d.p.r. n. 600/73, artt. 2263, 2727, 2728, 2729e 2697 c.c.; art. 7 D.Lgs. 546/1992; art. 115 c.p.c., art. 12 l.Numero registro generale 31402/2018Numero sezionale 3042/2026Numero di raccolta generale 10824/2026280/2002». Lamenta, da un lato, che la presunzione di distribuzioneData pubblicazione 23/04/2026degli utili si fonderebbe esclusivamente sulla ristretta compaginesocietaria, in difetto di ulteriori elementi, dall’altro osserva che hafornito la prova documentale contraria (avente ‘un analogo grado diprobabilità’, in particolare gli estratti dei conti correnti attestanti lamancata percezione da parte del socio di utili), ovvero la prova dellatotale estraneità del ricorrente alla gestione ed alla conduzionesocietaria.2.1. Il motivo, nonostante l’indicazione di ben 13 normeasseritamente violate, è infondato.2.2. In sede di esame del primo motivo si è già evidenziato chesecondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, in tema diaccertamento delle imposte sui redditi nel caso di società di capitaliche presenti una ristretta base partecipativa, è legittima lapresunzione (semplice) di attribuzione ai soci partecipanti allasocietà degli eventuali utili extracontabili accertati.A ciò deve aggiungersi che si tratta di meccanismo probatorioche non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondogrado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggioriredditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensìdalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo disolidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, conla conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione,spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Cass.24/01/2019, n. 1947).La detta presunzione, in altri termini, non va corroborata daaltri elementi indiziari; in particolare non occorre che l’accertamentoemesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi diriscontro tesi a verificare, attraverso l’analisi delle loromovimentazioni bancarie, l’intervenuto acquisto di beni di particolarevalore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati (Cass.11/08/2020, n. 16913), o l’accredito di somme di danaro provenientidai conti correnti societari.Numero registro generale 31402/2018Numero sezionale 3042/2026Numero di raccolta generale 10824/20262.3. Infine, come già ampiamente argomentato in sede diData pubblicazione 23/04/2026rigetto del primo motivo, il contribuente non ha fornito nella speciela prova contraria alla presunzione di distribuzione in suo favore degliutili extracontabili, non avendo fornito la dimostrazione della suaestraneità alla gestione dell’ente.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la «nullità dellasentenza o del procedimento, per la violazione dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, co.1, n. 4 c.p.c.» per avere i giudici di secondogrado omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità e/o inesistenzadell’avviso di accertamento societario in quanto non notificatoall’ente, eccezione rimasta assorbita nella sentenza di prime cure eritualmente riproposta in appello dalla parte privata.3.1. Il motivo è infondato.3.2. È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del viziodi omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per unverso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrenteabbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072).Numero registro generale 31402/2018Numero sezionale 3042/2026Numero di raccolta generale 10824/2026Nella specie il ricorrente ha indicato nel corpo del ricorso perData pubblicazione 23/04/2026cassazione le pagine dell’impugnativa originaria e dellecontrodeduzioni in appello, nelle quali aveva avanzato la dettaeccezione. La CTR non ha dato atto, nella motivazione, dellaproposizione del motivo de quo e ha omesso qualsiasi decisione sullostesso.L’omissione integra il vizio denunciato, ovvero la violazionedell’art. 112 c.p.c., atteso che alla luce del complessivo tenore delladecisione nella specie non può ritenersi configurabile un implicitorigetto della doglianza.3.3. Trattandosi di una questione di diritto, che non richiedeulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, nel giudiziodi legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e dellaragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché diuna lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c.,una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, laCorte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio dellasentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che sitratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti difatto (da ultimo, Cass. 16/06/2023, n. 17416).La doglianza è infondata.Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte,l'accertamento nei confronti del socio è indipendente da quello svoltonei confronti della società, costituendo quest'ultimo unicamente ilpresupposto di fatto, ma non condizione dell'accertamento neiconfronti del socio stesso, con la conseguenza che il vizio di notificasocietà non impedisce l'accertamento nei confronti del socio (Cass.10/12/2021, n. 39285 e Cass. 14/06/2022, n. 19117).Pertanto, nella specie il dedotto vizio di notifica dell’avviso diaccertamento alla società non ha effetto alcuno sulla validitàdell’avviso emesso nei confronti del socio.Numero registro generale 31402/2018Numero sezionale 3042/2026Numero di raccolta generale 10824/20264. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla va disposto inData pubblicazione 23/04/2026relazione alle spese, non avendo l’Ufficio svolto attività difensiva.Sussistono, invece, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10824/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris