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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 35364/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30689-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 178/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila con la sentenza n.178/2020 aveva ritenuto estinto per intervenuta prescrizione il credito contributivo per l'anno 2012 relativo alla mancata iscrizione presso la Gestione separata Inps di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale aveva infatti valutato che tra la data di scadenza del debito in questione ( 30.6.2013 con proroga al 8.7.2013) e la richiesta di pagamento da parte dell'Inps avvenuta il 10 agosto 2018, si fosse consumato il termine di prescrizione non interrotto da alcun atto a ciò qualificato.

In particolare la Corte escludeva che la mancata compilazione del quadro RR potesse ritenersi equivalente ad un atto preordinato ad un doloso occultamento del debito contributivo da corrispondere all'Inps.

Avverso la decisione proponeva ricorso l'Inps cui resisteva, con controricorso [OSCURATO:PERSONA], anche con successiva memoria.

La proposta del relatore era comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ., l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge nr. 335 del 1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. nr. 98 del 2011 (conv. con mod. nella legge n. 111/2011), dell'art. 21, comma 10, della legge nr. 247 del 2010, sussistendo l'obbligo, per il Raciti, di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS a carico del professionista avvocato che, pur esercitando la libera professione, non abbia l'obbligo di iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA]. 2) Con il secondo motivo, formulato sempre ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 nr. 8 cod.civ., in relazione all'art. 2 commi 26 e ss della legge nr.335 del 1995 e dell'art. 18, comma 12, del DL 6 luglio 2011 nr. 111 (conv. con mod. nella legge n. 111/2011), per avere la Corte territoriale omesso di considerare che, nella dichiarazione dei redditi, il controricorrente non aveva compilato il quadro RR, necessario per la determinazione dei contributi, come allegato nel giudizio di primo grado, con la produzione della suddetta dichiarazione, dall'Istituto.

In tal modo, la Corte territoriale era incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione, come, invece, affermato dalla Corte di legittimità negli arresti nr. 6677 del 2019 e nr.16986 del 2019.

Preliminarmente, con riguardo alla prima censura, deve chiarirsi che la sentenza impugnata, nel dichiarare prescritto il credito, non si occupa direttamente della sussistenza o meno dell'obbligo contributivo, implicitamente dandone per ferma la sussistenza, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

A riguardo infatti è stato 3.ff-cullato che " avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della

1. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale"( Cass.n.32167/2018; Cass.n. 32508/2018).

La censura deve pertanto essere disattesa.

Con specifico riguardo alla sospensione della prescrizione, deve rilevarsi che la sentenza d'appello ha motivato sulla infondatezza della censura formulata dall'Inps e, premesso che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., "ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito" (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del 2014), ha ritenuto, in riferimento al caso di specie, che " nessun comportamento intenzionale di occultamento del credito è ravvisabile, posto che il Raciti ha indicato nella dichiarazione da lui presentata , al quadro RE, il reddito derivantegli da lavoro autonomo" Si tratta, come evidente, di accertamento in fatto da parte dei giudici di appello non suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., come peraltro affermato dalla stessa ordinanza di questa Corte n. 6677/19, dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo ( Cass.n. 7254/2021).

Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 1.800,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. Cosi' deciso in Roma in data 10 giugno 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30689-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 178/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila con la sentenza n.178/2020 aveva ritenuto estinto per intervenuta prescrizione il credito contributivo per l'anno 2012 relativo alla mancata iscrizione presso la Gestione separata Inps di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale aveva infatti valutato che tra la data di scadenza del debito in questione ( 30.6.2013 con proroga al 8.7.2013) e la richiesta di pagamento da parte dell'Inps avvenuta il 10 agosto 2018, si fosse consumato il termine di prescrizione non interrotto da alcun atto a ciò qualificato. In particolare la Corte escludeva che la mancata compilazione del quadro RR potesse ritenersi equivalente ad un atto preordinato ad un doloso occultamento del debito contributivo da corrispondere all'Inps. Avverso la decisione proponeva ricorso l'Inps cui resisteva, con controricorso [OSCURATO:PERSONA], anche con successiva memoria. La proposta del relatore era comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ., l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge nr. 335 del 1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. nr. 98 del 2011 (conv. con mod. nella legge n. 111/2011), dell'art. 21, comma 10, della legge nr. 247 del 2010, sussistendo l'obbligo, per il Raciti, di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS a carico del professionista avvocato che, pur esercitando la libera professione, non abbia l'obbligo di iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA]. 2) Con il secondo motivo, formulato sempre ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 nr. 8 cod.civ., in relazione all'art. 2 commi 26 e ss della legge nr.335 del 1995 e dell'art. 18, comma 12, del DL 6 luglio 2011 nr. 111 (conv. con mod. nella legge n. 111/2011), per avere la Corte territoriale omesso di considerare che, nella dichiarazione dei redditi, il controricorrente non aveva compilato il quadro RR, necessario per la determinazione dei contributi, come allegato nel giudizio di primo grado, con la produzione della suddetta dichiarazione, dall'Istituto. In tal modo, la Corte territoriale era incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione, come, invece, affermato dalla Corte di legittimità negli arresti nr. 6677 del 2019 e nr.16986 del 2019. Preliminarmente, con riguardo alla prima censura, deve chiarirsi che la sentenza impugnata, nel dichiarare prescritto il credito, non si occupa direttamente della sussistenza o meno dell'obbligo contributivo, implicitamente dandone per ferma la sussistenza, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità. A riguardo infatti è stato 3.ff-cullato che " avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della 1. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale"( Cass.n.32167/2018; Cass.n. 32508/2018). La censura deve pertanto essere disattesa. Con specifico riguardo alla sospensione della prescrizione, deve rilevarsi che la sentenza d'appello ha motivato sulla infondatezza della censura formulata dall'Inps e, premesso che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., "ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito" (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del 2014), ha ritenuto, in riferimento al caso di specie, che " nessun comportamento intenzionale di occultamento del credito è ravvisabile, posto che il Raciti ha indicato nella dichiarazione da lui presentata , al quadro RE, il reddito derivantegli da lavoro autonomo" Si tratta, come evidente, di accertamento in fatto da parte dei giudici di appello non suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., come peraltro affermato dalla stessa ordinanza di questa Corte n. 6677/19, dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo ( Cass.n. 7254/2021). Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 1.800,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Cosi' deciso in Roma in data 10 giugno 2022.
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