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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 luglio 2019

Cassazione n. 18157/2023

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oposto da: [OSCURATO:PERSONA] – Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – c.f. 03053920165 / p.i.v.a. 04334690163– (quale incorporante la “[OSCURATO:PERSONA] e Industria” s.p.a.), in persona,in virtù di procura per notar Cuscito, del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendonogiusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro CURATORE del fallimento della “Leonin” s.r.l. semplificata, in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE– RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto n. 7733 dei 16.5/31.7.2019del Tribunale di Milano, udita la relazione nella camera di consiglio del6marzo 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 101 l.fall. la “ UBI Banca ” s.p.a. chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento della “Leonin” s.r.l. semplificata per l’importodi euro 4.335,97, in chirografo, quale saldo debitore del conto corrente n. 11943, per l’importo di euro 58.201,07, in chirografo, quale ammontare residuo all’1.2.2017 del finanziamento n. 11087321, per l’importo di euro 25 . 74 5,9 1, con prelazione nascenteda pegno su strumenti finanziari dematerializzati, quale ammontare dovuto in restituzione del finanziamento n. 1087321.

2. Il giudice de legato ammetteva al passivo gli importi tutti richiesti in chirografoe disconosceva la prelazione pignoratizia.

Reputava inopponibile la documentazione allegata a riscontro. 3.La “UBI Banca” s.p.a. proponeva opposizione.

Resisteva il curatore del fallimento. 4.Il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione.

Premetteva il tribunale che doveva senz’altro opinarsi per l’assimilabilità, ai fini dell’opponibilità al curatore fallimentare, della fusione per incorporazione dell’originario creditore garantito - “[OSCURATO:PERSONA] e Industria” s.p.a. in “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. -all’evento morte, pre vis to dall’art. 2704 cod. civ. come idoneo allo scopodel riscontro della certezza della data.Indi esponeva che l’opponente non aveva né atteso all’allegazione dell’atto costitutivo del pegno né indicato la documentazione di cui intendeva avvalersi.

Esponeva conseguentemente che risultava precluso il riscontro dell’avvenuta ottemperanza alla normativa in materia, prefigurante, ai fini del riconoscimento della prelazione,“l’obbligo di registrazione dei vincoli in apposito conto tenuto dall’intermediario” (così decreto impugnato, pag. 3). 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA] –Unione di [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di tremotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il curatore del fallimento della “Leonin” s.r.l.s. ha depositato controricorso contenente ricorso incidentalecondizionato articolato in due motivi ; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso e, in ipotesi di accoglimento, accogliersi il ricorso incidentale condizionato; in ogni caso con il favore delle spese. 6.Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con i l primo motivo la ricorrent e principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 l.fall.

Deduce che, contrariamente all’assunto del tribunale, che ha reputato che non avesse atteso all’indicazione dei documenti di cui intendev a avvalersi, l’opponente non è onerato del deposito dei documenti già allegati alla domanda di ammissione al passivo.Deduce in ogni caso che il ricorso in opposizione recava l’esatta indicazione dei documenti di cui intendeva avvalersi, tra cui figurava l’istanza ex art. 101 l.fall., ove era richiamato il contratto di pegno (cfr. ricorsoprincipale, pag. 7).

Deduce del resto che il tribunale ha ancorato il suo dictum a ll’omessa allegazione del contratto di pegno, di cui nondimeno ha riscontrato la certezza dell’anteriorità della relativa data rispetto al dì della dichiarazione di fallimento. 8.Con il secondomotivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 34, 2° co., del d.lgs. n. 213/1998 e dell’art. 83 octiesdel d.lgs. n. 58/1998.

Deduce che, contrariamente all’assunto del tribunale, già con la domanda ex art. 101 l.fall. aveva atteso all’allegazione degli elementi idonei a comprovare che il pegno era stato costituito nel rispetto della normativa di riferimento.

Deduce segnatamente che nel contratto di pegno sono puntualmente richiamati gli strumenti finanziari dematerializzati del valore di euro 30.000,00 registrati sul conto a garanzia n. 0074/620229000 acceso presso essa Banca ed intestato alla s.r.l.s. poi fallita(cfr. ricorso principale , pag. 10) . 9.Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia “violazione ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.” (così ricorsoprincipale, pag. 10).

Deduce che il tribunale ha omesso l’esame del contratto di pegno ritualmente depositato con la domanda tardiva exart. 101 l.fall. ovvero ha omesso l’esame del mezzo di prova decisivo. 10.Con il primo motivo la ricorrente inci dent ale – in via condizionata - denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 2697 e 2704 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 45 l.fall.Deduce che ha errato il tribunale a reputare “certa” la data del contratto di pegno e quindi a reputare il contratto opponibile al fallimento.

Deduce che l’incorporazione della “[OSCURATO:PERSONA] e Industria” s.p.a. in “UBI –Banca” s.p.a. non ha comporta to l’estinzione dell ’ incorporata e dunque la fusione non è equiparabile all’evento morte, sicché non può essere assunta come fatto idoneo a consentire il riscontro della certezza della data.

Deduce inoltre che l’art. 2704 cod. civ. si riferisce alle persone fisiche. 11.Con il secondo mo tivo la ricorrente inci dent ale – in via condizionata - denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 octies t.u.f., dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

Deduce che ai fini della valida costituzione della garanzia pignoratizia è necessaria altresì la espressa registrazione del vincolo in apposito conto tenuto dall’intermediario.

12. Va delibata dapprima la pregiudiziale eccezione di improcedibilità - inammissibilità del ricorso (principale)per omessa allegazione della prova della data di comunicazione ad “UBI –Banca” del decreto del Tribunale di Milano dei 16.5/31.7.2019, ai fini del riscontro della tempestiva proposizione del ricorso (principale)(cfr. controricorso, pagg. 5 – 6) . 13.L’eccezione è infondata.

Invero il ricorso principale è stato notificato venerdì 27.9.2019.

Comunque, nel rispetto del termine di trenta giorni di cuiall’u.c. dell’art. 99 l.fall. a far data dal 31.7.2019, dì del deposito del medesimo decreto.

Ovviamente, nella specie opera la sospensione feriale dei termini (cfr. Cass. sez. un. 5.5.2017, n. 10944; Cass. 14.4.2011, n. 8542).14.Va delibata poi l’ulteriore pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso (principale)per difetto di valida e tempestiva procura (cfr. controricorso, pag. 6). 15.L’eccezione parimenti è infondata.

Invero, la procura speciale ai fini della proposizione del ricorso (principale) risulta ritualmente conferita (cfr. Cass. sez. 9.12.2022, n. 36057).

Il che rende irrilevante la circostanza per cui la procura non sia stata indicata nella relazione di notificazione a mezzo p.e.c.

Né si prospettala necessità, in considerazione della autonoma valenza del la procura speciale che nel caso de quo figura rilasciata su fo glio separato ma materialmente congiunto al ricorso per cassazione, che fosse attestata “la conformità della copia per immagine all’originale analogico da cui è stata estratta” (così controricorso, pag. 6). 16.Il secondo motivo del ricorso principale , alla stregua dei rilievi che seguono, è inammissibile; la sua inammissibilità– del pari alla stregua dei rilievi che seguono – comporta l’ inammissibilità pur del primo e del terzo motivodel ricorso principale .

L’inammissibilità del ricorso principale , a sua volta,assorbe la disamina del ricorso incidentale , espressamente esperito in via condizionata, “per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso avversario” (così controricorso, pag. 13). 17.In verità la“ratio decidendi” cui è ancorato l’impugnato dictum , è in forma duplice articolata.

E di tanto, del resto, dà atto la medesima ricorrente principale, nell’incipitdel secondo motivo del suo ricorso (“Come ulteriore presupposto a fondamento del proprio rigetto, il Collegio (…)”: così ricorso principale, pag. 8).In primo luogo, il tribunale, in accoglimento dell’eccezione formulata dal curatore nella memoria di costituzione depositata nel giudizio di opposizione, ha rimarcato che l’opponente non aveva atteso all’allegazione dell’atto costitutivo del pegno né aveva indicato la documentazione di cui intendeva avvalersi.

In secondo luogo, il tribunale ha rimarcato -in via conseguenziale, nondimeno con una puntualizzazione avente valenza di per sé - che risultava precluso il riscontro dell’avvenuta ottemperanzaalla normativa in materia, prefigurante, ai fini del riconoscimento della prelazione, “l’obbligo di registrazione dei vincoli in apposito conto tenuto dall’intermediario” (così decreto impugnato, pag. 3).

A tal ultimo riguardo va debitamente posto in risalto che l’art. 83, 1° co., t.u.f. dispone che “i vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dalla presente sezione, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall’intermediario”. 18.In questi termini esplica valenza l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass.14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493). 19.Ebbene, su tale scorta si sottolinea che la ricorrente principale non ha in questa sede addotto di aver allegato al giudice del merito autonomo documentale riscontro della registrazione del vincolo pignoratizio, ai fini della sua valida costituzione, sull’apposito conto tenuto dall’intermediario ovvero dalla “[OSCURATO:PERSONA] e Industria” s.p.a.

Più esattamente, la “UBI –Banca” si è limitata a prospettare , con il secondo mezzo, che “tale scritturazione risulta apposta alla pagina n.ro 4841 del Libro delle Garanzie della Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] e Commercio s.p.a.” (così ricorsoprincipale, pag. 10).

In tal guisa l’ineccepibilerilievo del Tribunale di Milano, integrante la seconda “ratio decidendi”, permane impregiudicato, siccome non è oggetto di puntuale e specifica censura (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989 ; Cass. (ord .) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952).

D’altronde, significativamente, il curatore controricorrente ha posto in risalto che “l’opponente non ha invero acquisito agli atti alcun documento probante l’avvenuta registrazione del vincolo nel conto speciale tenuto dall’intermediario e, quindi, la valida costituzione del pegno” (così controricorso, pag.

11. Sul punto cfr. altresì memoria del controricorrente, pag.

7. Al testé riferito rilievo, evidentemente, si raccorda il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato). 20.Si è in precedenza fornita illustrazione del primo e del terzo motivo del ricorso principale.

È ben evidente, quindi,che tali ulteriori mezzi di impugnazione non attingono la seconda autonoma “ratio decidendi”, che, si reitera, all’esito della declaratoria di inammissibilità del secondo mezzo dell’impugnazione principale,permane in totoimpregiudicata.21.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, la ricorrente principale va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo e tiene conto della nota spese depositatadal curatore controricorrente. 22.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale, “UBI – Banca” s.p.a., a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della “Leonin” s.r.l.s., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oposto da: [OSCURATO:PERSONA] – Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – c.f. 03053920165 / p.i.v.a. 04334690163– (quale incorporante la “[OSCURATO:PERSONA] e Industria” s.p.a.), in persona,in virtù di procura per notar Cuscito, del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendonogiusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro CURATORE del fallimento della “Leonin” s.r.l. semplificata, in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE– RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto n. 7733 dei 16.5/31.7.2019del Tribunale di Milano, udita la relazione nella camera di consiglio del6marzo 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 101 l.fall. la “ UBI Banca ” s.p.a. chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento della “Leonin” s.r.l. semplificata per l’importodi euro 4.335,97, in chirografo, quale saldo debitore del conto corrente n. 11943, per l’importo di euro 58.201,07, in chirografo, quale ammontare residuo all’1.2.2017 del finanziamento n. 11087321, per l’importo di euro 25 . 74 5,9 1, con prelazione nascenteda pegno su strumenti finanziari dematerializzati, quale ammontare dovuto in restituzione del finanziamento n. 1087321. 2. Il giudice de legato ammetteva al passivo gli importi tutti richiesti in chirografoe disconosceva la prelazione pignoratizia. Reputava inopponibile la documentazione allegata a riscontro. 3.La “UBI Banca” s.p.a. proponeva opposizione. Resisteva il curatore del fallimento. 4.Il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione. Premetteva il tribunale che doveva senz’altro opinarsi per l’assimilabilità, ai fini dell’opponibilità al curatore fallimentare, della fusione per incorporazione dell’originario creditore garantito - “[OSCURATO:PERSONA] e Industria” s.p.a. in “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. -all’evento morte, pre vis to dall’art. 2704 cod. civ. come idoneo allo scopodel riscontro della certezza della data.Indi esponeva che l’opponente non aveva né atteso all’allegazione dell’atto costitutivo del pegno né indicato la documentazione di cui intendeva avvalersi. Esponeva conseguentemente che risultava precluso il riscontro dell’avvenuta ottemperanza alla normativa in materia, prefigurante, ai fini del riconoscimento della prelazione,“l’obbligo di registrazione dei vincoli in apposito conto tenuto dall’intermediario” (così decreto impugnato, pag. 3). 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA] –Unione di [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di tremotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il curatore del fallimento della “Leonin” s.r.l.s. ha depositato controricorso contenente ricorso incidentalecondizionato articolato in due motivi ; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso e, in ipotesi di accoglimento, accogliersi il ricorso incidentale condizionato; in ogni caso con il favore delle spese. 6.Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con i l primo motivo la ricorrent e principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 l.fall. Deduce che, contrariamente all’assunto del tribunale, che ha reputato che non avesse atteso all’indicazione dei documenti di cui intendev a avvalersi, l’opponente non è onerato del deposito dei documenti già allegati alla domanda di ammissione al passivo.Deduce in ogni caso che il ricorso in opposizione recava l’esatta indicazione dei documenti di cui intendeva avvalersi, tra cui figurava l’istanza ex art. 101 l.fall., ove era richiamato il contratto di pegno (cfr. ricorsoprincipale, pag. 7). Deduce del resto che il tribunale ha ancorato il suo dictum a ll’omessa allegazione del contratto di pegno, di cui nondimeno ha riscontrato la certezza dell’anteriorità della relativa data rispetto al dì della dichiarazione di fallimento. 8.Con il secondomotivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 34, 2° co., del d.lgs. n. 213/1998 e dell’art. 83 octiesdel d.lgs. n. 58/1998. Deduce che, contrariamente all’assunto del tribunale, già con la domanda ex art. 101 l.fall. aveva atteso all’allegazione degli elementi idonei a comprovare che il pegno era stato costituito nel rispetto della normativa di riferimento. Deduce segnatamente che nel contratto di pegno sono puntualmente richiamati gli strumenti finanziari dematerializzati del valore di euro 30.000,00 registrati sul conto a garanzia n. 0074/620229000 acceso presso essa Banca ed intestato alla s.r.l.s. poi fallita(cfr. ricorso principale , pag. 10) . 9.Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia “violazione ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.” (così ricorsoprincipale, pag. 10). Deduce che il tribunale ha omesso l’esame del contratto di pegno ritualmente depositato con la domanda tardiva exart. 101 l.fall. ovvero ha omesso l’esame del mezzo di prova decisivo. 10.Con il primo motivo la ricorrente inci dent ale – in via condizionata - denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 2697 e 2704 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 45 l.fall.Deduce che ha errato il tribunale a reputare “certa” la data del contratto di pegno e quindi a reputare il contratto opponibile al fallimento. Deduce che l’incorporazione della “[OSCURATO:PERSONA] e Industria” s.p.a. in “UBI –Banca” s.p.a. non ha comporta to l’estinzione dell ’ incorporata e dunque la fusione non è equiparabile all’evento morte, sicché non può essere assunta come fatto idoneo a consentire il riscontro della certezza della data. Deduce inoltre che l’art. 2704 cod. civ. si riferisce alle persone fisiche. 11.Con il secondo mo tivo la ricorrente inci dent ale – in via condizionata - denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 octies t.u.f., dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Deduce che ai fini della valida costituzione della garanzia pignoratizia è necessaria altresì la espressa registrazione del vincolo in apposito conto tenuto dall’intermediario. 12. Va delibata dapprima la pregiudiziale eccezione di improcedibilità - inammissibilità del ricorso (principale)per omessa allegazione della prova della data di comunicazione ad “UBI –Banca” del decreto del Tribunale di Milano dei 16.5/31.7.2019, ai fini del riscontro della tempestiva proposizione del ricorso (principale)(cfr. controricorso, pagg. 5 – 6) . 13.L’eccezione è infondata. Invero il ricorso principale è stato notificato venerdì 27.9.2019. Comunque, nel rispetto del termine di trenta giorni di cuiall’u.c. dell’art. 99 l.fall. a far data dal 31.7.2019, dì del deposito del medesimo decreto. Ovviamente, nella specie opera la sospensione feriale dei termini (cfr. Cass. sez. un. 5.5.2017, n. 10944; Cass. 14.4.2011, n. 8542).14.Va delibata poi l’ulteriore pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso (principale)per difetto di valida e tempestiva procura (cfr. controricorso, pag. 6). 15.L’eccezione parimenti è infondata. Invero, la procura speciale ai fini della proposizione del ricorso (principale) risulta ritualmente conferita (cfr. Cass. sez. 9.12.2022, n. 36057). Il che rende irrilevante la circostanza per cui la procura non sia stata indicata nella relazione di notificazione a mezzo p.e.c. Né si prospettala necessità, in considerazione della autonoma valenza del la procura speciale che nel caso de quo figura rilasciata su fo glio separato ma materialmente congiunto al ricorso per cassazione, che fosse attestata “la conformità della copia per immagine all’originale analogico da cui è stata estratta” (così controricorso, pag. 6). 16.Il secondo motivo del ricorso principale , alla stregua dei rilievi che seguono, è inammissibile; la sua inammissibilità– del pari alla stregua dei rilievi che seguono – comporta l’ inammissibilità pur del primo e del terzo motivodel ricorso principale . L’inammissibilità del ricorso principale , a sua volta,assorbe la disamina del ricorso incidentale , espressamente esperito in via condizionata, “per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso avversario” (così controricorso, pag. 13). 17.In verità la“ratio decidendi” cui è ancorato l’impugnato dictum , è in forma duplice articolata. E di tanto, del resto, dà atto la medesima ricorrente principale, nell’incipitdel secondo motivo del suo ricorso (“Come ulteriore presupposto a fondamento del proprio rigetto, il Collegio (…)”: così ricorso principale, pag. 8).In primo luogo, il tribunale, in accoglimento dell’eccezione formulata dal curatore nella memoria di costituzione depositata nel giudizio di opposizione, ha rimarcato che l’opponente non aveva atteso all’allegazione dell’atto costitutivo del pegno né aveva indicato la documentazione di cui intendeva avvalersi. In secondo luogo, il tribunale ha rimarcato -in via conseguenziale, nondimeno con una puntualizzazione avente valenza di per sé - che risultava precluso il riscontro dell’avvenuta ottemperanzaalla normativa in materia, prefigurante, ai fini del riconoscimento della prelazione, “l’obbligo di registrazione dei vincoli in apposito conto tenuto dall’intermediario” (così decreto impugnato, pag. 3). A tal ultimo riguardo va debitamente posto in risalto che l’art. 83, 1° co., t.u.f. dispone che “i vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dalla presente sezione, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall’intermediario”. 18.In questi termini esplica valenza l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass.14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493). 19.Ebbene, su tale scorta si sottolinea che la ricorrente principale non ha in questa sede addotto di aver allegato al giudice del merito autonomo documentale riscontro della registrazione del vincolo pignoratizio, ai fini della sua valida costituzione, sull’apposito conto tenuto dall’intermediario ovvero dalla “[OSCURATO:PERSONA] e Industria” s.p.a. Più esattamente, la “UBI –Banca” si è limitata a prospettare , con il secondo mezzo, che “tale scritturazione risulta apposta alla pagina n.ro 4841 del Libro delle Garanzie della Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] e Commercio s.p.a.” (così ricorsoprincipale, pag. 10). In tal guisa l’ineccepibilerilievo del Tribunale di Milano, integrante la seconda “ratio decidendi”, permane impregiudicato, siccome non è oggetto di puntuale e specifica censura (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989 ; Cass. (ord .) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952). D’altronde, significativamente, il curatore controricorrente ha posto in risalto che “l’opponente non ha invero acquisito agli atti alcun documento probante l’avvenuta registrazione del vincolo nel conto speciale tenuto dall’intermediario e, quindi, la valida costituzione del pegno” (così controricorso, pag. 11. Sul punto cfr. altresì memoria del controricorrente, pag. 7. Al testé riferito rilievo, evidentemente, si raccorda il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato). 20.Si è in precedenza fornita illustrazione del primo e del terzo motivo del ricorso principale. È ben evidente, quindi,che tali ulteriori mezzi di impugnazione non attingono la seconda autonoma “ratio decidendi”, che, si reitera, all’esito della declaratoria di inammissibilità del secondo mezzo dell’impugnazione principale,permane in totoimpregiudicata.21.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, la ricorrente principale va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo e tiene conto della nota spese depositatadal curatore controricorrente. 22.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale, “UBI – Banca” s.p.a., a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della “Leonin” s.r.l.s., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R.