Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 40820/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Musella) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla corretta valutazione delle prove ed alla mancata assoluzione per uso personale della sostanza drogante nonché manifestamente infondati con riferimento alla presunta redazione della sentenza impugnata prima della data dell'udienza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) desunta dal mero errore materiale riferito alla data (01/03/2024) apposta in calce alla motivazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2024 Il consigliere t nsore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] ostanzo OEPOSITATA ANCELLERIAFonzJ 3.0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Musella) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla corretta valutazione delle prove ed alla mancata assoluzione per uso personale della sostanza drogante nonché manifestamente infondati con riferimento alla presunta redazione della sentenza impugnata prima della data dell'udienza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) desunta dal mero errore materiale riferito alla data (01/03/2024) apposta in calce alla motivazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consigliere t nsore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] ostanzo OEPOSITATA ANCELLERIAFonzJ 3.0