CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26869/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 836-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 133/02/2018della Commissione tributaria regionale delFriuli [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 2 3 marzo 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che L’Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria del [OSCURATO:PERSONA], di rigetto dell’appello proposto dal medesimo Ufficio avverso la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di pagamento dell’importo di € 10.695,50 e del correlato atto di irrogazione delle sanzioni, notificato il 6.02.2015. Accise –Gasolio –Benefici fiscali -Presupposti RGN 836/2019 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] sentenza e dal ricorso si evince che la controversia traeva origine da un debito previdenziale , risalente al 2011, della ditta individuale dello Spiesanzotti, esercente attività di autotrasporto. Il contribuente aveva successivamente trasformato l’impresa nella [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] del debito, il 16.10.2013, a mezzo di modello di pagamento F24 aveva provveduto alla sua compensazione con il credito d’imposta vantato per la spettante riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio da autotrasporto, ai sensi del d.P.R. 9 giugno 2000, n. 277. Nel corso della verifica,eseguita nel 2014 da funzionari dell’Ufficio delle Dogane sulle scritture contabili dell’impresa individuale, era contestata l’omessa presentazione delle dichiarazioni necessarie a fruire dei benefici fiscali previsti dall’art. 1 del d.P.R. n. 277 del 2000, dichiarazioni prescritte a pena di decadenza dall’art. 3 della medesima disciplina. Era pertanto contestata l’indebita compensazione dell’importo di € 10.059,00 con un credito inesistente. Seguiva pertanto l’atto impositivo per il suddetto importo oltre che la comminazione delle sanzioni. Nel contenzioso promosso dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Udine erano riconosciute le ragioni dello Spiensanzotti con sentenza n. 471/02/2015. L’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria era respinto dalla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 133/02/2018, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha ritenuto che l’atto impositivo fosse privo di motivazione in ordine al fondamento del debito fiscale ed alle ragioni per le quali erastata negata la compensazione. Ha rilevato che l’atto indicherebbe solo la circostanza dell’omessapresentazione della dichiarazione prescritta dall’art. 3 del d.P.R. n. 277 del 2000, senza indicare il tributo cui far riferimento, laddove esisteva solo un debito di natura previdenziale. Ha ritenuto che con l’atto non fosse stata contestata l’inesistenza del credito. Con un unico motivo l’Agenzia delle Dogane ha censurato la sentenza, chiedendone la cassazione. Il contribuente, cui pur risulta tempestivamente notificato il ricorso, è rimasto intimato. Nell’adunanza camerale del 23 marzo 202 3 la cau sa è stata trattata e decisa.RGN 836/2019 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che La ricorrente con l’unico motivo si duole della «violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 277/2000, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., letto in combinato disposto all’art. 14 disp. prel. c.c.», quanto all’implicito riconoscimento della maturazione di un credito fiscale in capo al contribuente, pur in assenza dei requisiti di legge. Il motivo è fondato. Deve premettersi che il comma 1 dell’art. 1 del d.P.R. n. 277 del 2000 prevede che «A decorrere dal 16 gennaio 1999, la riduzione degli oneri gravanti sugliesercenti le attivitàdi autotrasporto merci prevista dall' articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , come sostituito dall' articolo 7, com ma 15, della l egge 23 dicembre 1999, n. 488 , èdeterminata in un ammontare pari agli incrementi dell'aliquota di accisa sulgasolio per autotrazione, disposti per effetto dell'articolo 8, commi 5 e 6, della medesima legge n. 448 del 1998, rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento. Il credito derivante da tale riduzione, sempreché di importo non inferiore a 25 euro, puòessere utilizzato dal beneficiario in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma, secondo le modalitàstabilite dal presente regolamento». L’art. 3 della medesima disciplina prevede che «Per ottenere il beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 1, gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano al competente ufficio del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, d'ora in avanti denominato "ufficio", entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell'impresa ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del comma 11 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191» (formulazione ratione temporisvigente). L’art. 4 prescrive poi che «L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di cui all'articolo 3 e la documentazione a corredo, entro trenta giorni dal ricevimento ne controlla la regolarità, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di quarantacinque giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi RGN 836/2019 Consigliere rel. Federici e con la documentazione eventualmente mancanti; inoltre, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti, determina l'importo complessivo del c redito spettante e, nel caso di richiesta dirimborso, emette apposito titolo per il pagamento di tale importo secondo le norme vigenti in materia di contabilità di Stato. In caso di emissione tardiva del titolo di pagamento sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile calcolati sul citato importo dalla scadenza del predetto termine di sessanta giorni alla data di emissione del titolo stesso. Qualora non vi siano i presupposti per il riconoscimento del credito, l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato mediante notifica del provvedimento di diniego ed agli altri uffici interessati secondo ledisposizioni del decreto di cui all'articolo 7. C on lo stesso decreto sono stabilite le modalit à di controllo circa la veridicit à de lla predetta dichiarazione». Dalla lettura delle norme si evince che il legislatore, in tema di accise sui carburanti da autotrazione, abbia inteso riconoscere benefici fiscali agli esercenti attività di autotrasporto. Ciò tuttavia nell’osservanza di specifiche prescrizioni, e tra esse prima di tutto quella della presentazione periodica della dichiarazione prevista dall’art. 3 cit. Si tratta evidentemente di una prescrizione di carattere non formale, poiché strumento di controllo sul corretto utilizzo dei crediti e, prima ancora, sulla verifica della loro esistenza. La sua omissione impedisce dunque l’applicazione d e i benefici fiscali e l’insorgenza del credito d’imposta. Ciò chiarito, nel caso di specie, a seguito del controllo dei funzionari delle Dogane sulla documentazione riconducibile alla vecchia impresa individuale dello Spiesanzotti, emerse che questi aveva omesso di presentare all’Ufficio delle Dogane la dichiarazione. Rilevando inoltre che il controricorrente aveva provveduto a compensare un debito previdenziale con il credito fiscale derivato dai benefici fiscali sulle accise per gasolio, senza che di fatto quel credito fosse mai insorto per l’omesso adempimento agli obblighi di presentazione della dichiarazione, l’Ufficio ha inteso notificare l’avviso d’accertamento per la somma corrispondente all’importo compensato, nonché la conseguente sanzione. A fronte della linearità dei fatti e dell’incontestato omesso adempimento agli obblighi dichiarativi, cui lo Spiesanzotti era tenuto,e a cui la legislazione RGN 836/2019 Consigliere rel. Federici riconduce la spettanza dei benefici fiscali sul gasolio da autotrazione, la sentenza del giudice regionale mostra di non aver compreso l’oggetto della controversia. Non vi era nel caso di specie da identificare un debito fiscale, o da identificare la fonte dell’obbligazione, né assumeva rilievo se il debito compensato con un credito d’imposta avesse natura previdenziale o altra natura. La questione, ben circoscritta dall’atto impositivo, ed inconsapevolmente richiamata dallo stesso giudice regionale, era c he il contribuente, per compensare un debito, aveva utilizzato un credito d’imposta (rispondente alla riduzione delle accise sul gasolio da autotrasporto) mai maturato, in ragione dell’omesso adempimento agli obblighi dichiarativi prescrittidall’art. 3 del d.P.R. n. 277 del 2000, a pena di decadenza dal conseguimento del beneficio. La sentenza va pertanto cassata e il giudizio va rinviato alla Corte di giustizia di II grado del [OSCURATO:PERSONA], che in diversa composizione, oltre che liquidare le spese del processo di legittimità, provvederà al riesame della controversia, tenendo conto del seguente principio di diritto «in tema di accise la presentazione periodica della dichiarazione prescritta dall’art. 3 del d.P.R. n. 277 del 2000 costituisce condizione formale ed essenziale per il riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 1 della medesima disciplina, così che, nel caso di omessa presentazione, la compensazione , eventualmente ed ugualmente operata dal contribuente, di un debito, anche non di natura fiscaleo di altra pubblica amministrazione, con un presunto credito d’imposta non dichiarato, importa l’utilizzo di un beneficio mai maturato». P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia il giudizio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del [OSCURATO:PERSONA]