CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10479/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avversola sentenza resa i l 1 dicembre 2025 dal GIP del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il GIP del Tribunale di Milano , con la sentenza impugnata, ha applica to nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod.proc. p en ., in relazione a l reato di cui all’art. 493 ter cod.pen. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere motivato in ordine all’e v entuale presenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Il ricorso deve essere trattatonelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - , trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, per motivi non consentiti poiché non previsti dall'art. 448, comma2 bis , c od. proc. pen . e comunque generici. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis , c od . p roc . p en ., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. Nel caso in esame, il Giudice ha motivatamente escluso la sussistenza di cause di proscioglimento All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 4 marzo2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]