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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 agosto 1981

Cassazione n. 45153/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 31/08/1981 avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza del 4 giugno 2019 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di contraffazione di un permesso internazionale di guida e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta violazione della legge penale sostanziale e processuale e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità.

Sostiene che, avendo egli provato, mediante attestazione rilasciata dalle autorità albanesi, che egli era titolare di patente di guida, i giudici del merito, per accertare la falsità del documento da lui esibito alle autorità italiane, non avrebbero dovuto basarsi esclusivamente sugli accertamenti effettuati su di esso dalla polizia scientifica, ma avrebbero dovuto richiedere alle autorità albanesi se il documento sequestrato fosse originale.

Non poteva considerarsi quale prova certa della falsità un parere tecnico, sia pure qualificato, non proveniente dall'autorità che aveva emesso il documento.

3. Il ricorso è inammissibile, poiché il ricorrente non si confronta con le ragioni, del tutto logiche e non contraddittorie, poste a fondamento della propria decisione dalla Corte di appello, la quale ha evidenziato che il documento falsificato è un permesso internazionale di guida e non la patente di guida che il Pemaj aveva lasciato a casa.

La Corte territoriale ha segnalato che l'attestazione proveniente dalle autorità albanesi circa l'avvenuto rilascio in favore del Pemaj della patente di guida, riferendosi ad un documento diverso da quello di cui è stata contestata all'imputato la falsificazione, non vale a dimostrare l'autenticità del permesso internazionale di guida e che la circostanza che il ricorrente potesse agevolmente ottenere il rilascio di un permesso internazionale di guida autentico non rileva, potendo il Pemaj essere stato indotto a commettere il reato dalla finalità di risparmiare tempo e denaro.

È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni 7/2 argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 31/08/1981 avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza del 4 giugno 2019 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di contraffazione di un permesso internazionale di guida e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta violazione della legge penale sostanziale e processuale e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità. Sostiene che, avendo egli provato, mediante attestazione rilasciata dalle autorità albanesi, che egli era titolare di patente di guida, i giudici del merito, per accertare la falsità del documento da lui esibito alle autorità italiane, non avrebbero dovuto basarsi esclusivamente sugli accertamenti effettuati su di esso dalla polizia scientifica, ma avrebbero dovuto richiedere alle autorità albanesi se il documento sequestrato fosse originale. Non poteva considerarsi quale prova certa della falsità un parere tecnico, sia pure qualificato, non proveniente dall'autorità che aveva emesso il documento. 3. Il ricorso è inammissibile, poiché il ricorrente non si confronta con le ragioni, del tutto logiche e non contraddittorie, poste a fondamento della propria decisione dalla Corte di appello, la quale ha evidenziato che il documento falsificato è un permesso internazionale di guida e non la patente di guida che il Pemaj aveva lasciato a casa. La Corte territoriale ha segnalato che l'attestazione proveniente dalle autorità albanesi circa l'avvenuto rilascio in favore del Pemaj della patente di guida, riferendosi ad un documento diverso da quello di cui è stata contestata all'imputato la falsificazione, non vale a dimostrare l'autenticità del permesso internazionale di guida e che la circostanza che il ricorrente potesse agevolmente ottenere il rilascio di un permesso internazionale di guida autentico non rileva, potendo il Pemaj essere stato indotto a commettere il reato dalla finalità di risparmiare tempo e denaro. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni 7/2 argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10
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