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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 04766/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 26 luglio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha convalidato il provvedimento del Questore di Brescia del 22 luglio 2023, notificato all'interessato il 24 luglio 2023, alle ore 9.46, che ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], oltre al divieto di accedere, per dieci anni, nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, l'obbligo di presentazione presso la Questura di Brescia per il periodo di anni 5, in occasione di ogni incontro che la squadra del Brescia calcio disputerà in casa e fuori casa, anche amichevole; l'obbligo di presentazione è stato disposto per tre volte (20 minuti dopo l'inizio del primo tempo, 20 minuti dopo l'inizio del secondo tempo e 20 minuti dopo la fine della partita), in occasione delle partite casalinghe del Brescia, anche amichevoli, e delle partite della nazionale di calcio italiana nella provincia di Brescia; per una volta nel caso di partite in trasferta, mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 6, comma 3,

I. n. 401 del 1989, per l'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi, con conseguente violazione del diritto di difesa, in ragione dell'omesso rispetto del termine di 48 ore funzionale all'esercizio del diritto di difesa.

2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di mancanza della motivazione sulla durata quinquennale dell'obbligo di firma.

2.3. Con il terzo motivo si deduce l'omessa motivazione sulla severità dell'obbligo di presentazione, imposto per tre volte in occasione delle partite del [OSCURATO:PERSONA]; mancherebbe la motivazione sulla necessità di disporre l'obbligo di presentazione in occasione delle partite della nazionale italiana.

2.4. Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di mancanza della motivazione sull'estensione dell'obbligo di presentazione anche con riferimento alle partite «amichevoli».

2.5. Con la memoria depositata il 12 dicembre 2023, il difensore ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri motivi.

La giurisprudenza ha riconosciuto al soggetto destinatario della misura dell'obbligo di presentazione ex art. 6 legge 12 dicembre 1989 n. 401, cd. daspo, in sede di convalida, l'esercizio del diritto di difesa, mediante il deposito di memorie, deduzioni e l'esame della documentazione, trasmessa dal Questore, che giustifica l'adozione della misura; ha individuato il termine di 48 ore, in analogia con quello stabilito dalla legge per il pubblico ministero, per poter esercitare effettivamente tale diritto.

1.1. L'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di convalida del provvedimento del Questore che sia stata depositata prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore all'interessato, senza che sia stato concretamente esercitato il diritto di difesa, è di conseguenza affetta da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.

In tal caso, l'ordinanza di convalida deve essere annullata senza rinvio e deve essere dichiarato inefficace l'obbligo di presentazione disposto dal Questore (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341-01).

1.2. La verifica del rispetto del termine a difesa di 48 ore deve essere effettuata in relazione alla data ed all'orario di deposito del provvedimento di convalida emesso dal Giudice per le indagini preliminari.

1.3. L'omessa indicazione dell'orario di deposito dell'ordinanza non comporta la caducazione della misura solo ove sia possibile ricavare dagli atti che il Giudice per le indagini preliminari ha rispettato il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento amministrativo all'interessato, prescritto, a pena di nullità, a tutela dell'effettivo esercizio del diritto dì difesa (Sez. 3, n. 24260 del 28/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284667-01).

L'incertezza, non risolvibile allo stato degli atti, sulla tempestività della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di comparire presso un ufficio di polizia, prevista dall'art. 6, comma 2,

I. 12 dicembre 1989 n. 401, si risolve in senso favorevole al sottoposto in quanto, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari (Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, dep. 2017, Barrasso, Rv. 269244-01, principio da ultimo ribadito da Sez. 3, n. 44463 del 28/10/2022, Marena, non massimata).

1.4. Dagli atti risulta che il provvedimento impositivo del Questore di Brescia è stato notificato all'interessato il 24 luglio 2023 alle ore 9.46, mentre l'ordinanza dì convalida del Giudice per le indagini preliminari è stata depositata il 26 luglio 2023, senza indicazione dell'orario, e trasmessa alla Questura di Brescia nello stesso giorno alle ore

13.50. Pertanto, non è possibile desumere con assoluta certezza che l'ordinanza sia stata depositata dopo le ore 9.46 del 26 luglio 2023, decorso il termine di 48 ore.

1.6. L'assenza di indicazione di orario del deposito e di altri elementi di valutazione, in applicazione dei principi espressi, si risolve in senso favorevole al ricorrente, nel senso che il deposito dell'ordinanza di convalida è antecedente alla scadenza del termine di 48 ore.

2. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente declaratoria di inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione, limitativo della libertà personale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Brescia del 22.7.2023, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 26 luglio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha convalidato il provvedimento del Questore di Brescia del 22 luglio 2023, notificato all'interessato il 24 luglio 2023, alle ore 9.46, che ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], oltre al divieto di accedere, per dieci anni, nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, l'obbligo di presentazione presso la Questura di Brescia per il periodo di anni 5, in occasione di ogni incontro che la squadra del Brescia calcio disputerà in casa e fuori casa, anche amichevole; l'obbligo di presentazione è stato disposto per tre volte (20 minuti dopo l'inizio del primo tempo, 20 minuti dopo l'inizio del secondo tempo e 20 minuti dopo la fine della partita), in occasione delle partite casalinghe del Brescia, anche amichevoli, e delle partite della nazionale di calcio italiana nella provincia di Brescia; per una volta nel caso di partite in trasferta, mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 6, comma 3, I. n. 401 del 1989, per l'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi, con conseguente violazione del diritto di difesa, in ragione dell'omesso rispetto del termine di 48 ore funzionale all'esercizio del diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di mancanza della motivazione sulla durata quinquennale dell'obbligo di firma. 2.3. Con il terzo motivo si deduce l'omessa motivazione sulla severità dell'obbligo di presentazione, imposto per tre volte in occasione delle partite del [OSCURATO:PERSONA]; mancherebbe la motivazione sulla necessità di disporre l'obbligo di presentazione in occasione delle partite della nazionale italiana. 2.4. Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di mancanza della motivazione sull'estensione dell'obbligo di presentazione anche con riferimento alle partite «amichevoli». 2.5. Con la memoria depositata il 12 dicembre 2023, il difensore ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri motivi. La giurisprudenza ha riconosciuto al soggetto destinatario della misura dell'obbligo di presentazione ex art. 6 legge 12 dicembre 1989 n. 401, cd. daspo, in sede di convalida, l'esercizio del diritto di difesa, mediante il deposito di memorie, deduzioni e l'esame della documentazione, trasmessa dal Questore, che giustifica l'adozione della misura; ha individuato il termine di 48 ore, in analogia con quello stabilito dalla legge per il pubblico ministero, per poter esercitare effettivamente tale diritto. 1.1. L'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di convalida del provvedimento del Questore che sia stata depositata prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore all'interessato, senza che sia stato concretamente esercitato il diritto di difesa, è di conseguenza affetta da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. In tal caso, l'ordinanza di convalida deve essere annullata senza rinvio e deve essere dichiarato inefficace l'obbligo di presentazione disposto dal Questore (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341-01). 1.2. La verifica del rispetto del termine a difesa di 48 ore deve essere effettuata in relazione alla data ed all'orario di deposito del provvedimento di convalida emesso dal Giudice per le indagini preliminari. 1.3. L'omessa indicazione dell'orario di deposito dell'ordinanza non comporta la caducazione della misura solo ove sia possibile ricavare dagli atti che il Giudice per le indagini preliminari ha rispettato il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento amministrativo all'interessato, prescritto, a pena di nullità, a tutela dell'effettivo esercizio del diritto dì difesa (Sez. 3, n. 24260 del 28/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284667-01). L'incertezza, non risolvibile allo stato degli atti, sulla tempestività della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di comparire presso un ufficio di polizia, prevista dall'art. 6, comma 2, I. 12 dicembre 1989 n. 401, si risolve in senso favorevole al sottoposto in quanto, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari (Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, dep. 2017, Barrasso, Rv. 269244-01, principio da ultimo ribadito da Sez. 3, n. 44463 del 28/10/2022, Marena, non massimata). 1.4. Dagli atti risulta che il provvedimento impositivo del Questore di Brescia è stato notificato all'interessato il 24 luglio 2023 alle ore 9.46, mentre l'ordinanza dì convalida del Giudice per le indagini preliminari è stata depositata il 26 luglio 2023, senza indicazione dell'orario, e trasmessa alla Questura di Brescia nello stesso giorno alle ore 13.50. Pertanto, non è possibile desumere con assoluta certezza che l'ordinanza sia stata depositata dopo le ore 9.46 del 26 luglio 2023, decorso il termine di 48 ore. 1.6. L'assenza di indicazione di orario del deposito e di altri elementi di valutazione, in applicazione dei principi espressi, si risolve in senso favorevole al ricorrente, nel senso che il deposito dell'ordinanza di convalida è antecedente alla scadenza del termine di 48 ore. 2. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente declaratoria di inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione, limitativo della libertà personale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Brescia del 22.7.2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il p
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