Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04107/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 739/2022 R.G. proposto da MINISTERO DELL'INTERNO e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri p.t., rappresentati e difes i dall ' Avv ocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, viadei Portoghesi, n.12; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] (già Comune di Molvena), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Venezia n. 1659/21, depositata il 7 giugno 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Il Comune di Molvena convenne in giudizio il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze, per sentirli condannare al pagamento della somma di Euro 48.332,45, dovuta a titolo di compensazione per i minori introiti dell'ICI relativi agli anni compresi tra il 2001 e il 2009, ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Si costituirono i Ministeri e resistettero alla domanda, chiedendone il ri- getto.

1.1. Con sentenza del 2 dicembre 2019, il Tribunale di Venezia accolse la domanda.

2. L'impugnazione proposta dai Ministeri è stata rigettata dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza del 7 giugno 2021.

Premesso che la finalità della compensazione prevista dall'art. 64 della legge n. 388 del 2000 consisteva nel tenere indenni i Comuni, fino alla deter- minazione delle rendite catastali definitive, della riduzione del gettito dell'ICI correlata, per gl'immobili di categoria D, alla diminuzione della base imponi- bile derivante dall'assunzione, come riferimento, della rendita catastale prov- visoriamente autodeterminata da parte dei proprietari, in luogo del valore contabile degli stessi, la Corte ha ritenuto che l'art. 2 del d.m. 1° luglio 2002, n. 197, recante il regolamento per l'autodeterminazione delle rendite catastali e i conseguenti trasferimenti, non avesse introdotto alcuna distinzione in re- lazione al momento in cui aveva avuto luogo il passaggio all'autodetermina- zione, escludendo che la previsione del consolidamento per gli anni successivi del contributo stataledeterminato in base alla perdita verificatasi in un certo anno consentisse di considerare rilevanti, ai fini del riconoscimento del con- tributo, isoli immobili di categoria D passati in autodeterminazione in quello anno.

Precisato infatti che il consolidamento era destinato ad operare soltanto se il minor gettito avesse superato le soglie individuate dalla legge, la Corte ha rilevato che la spesa corrente risultante dal bilancio di previsione, indivi- duata dal legislatore come parametro per il riconoscimento del contributo, aveva carattere variabile, escludendo inoltre che l'interpretazione da essa ac- colta comportasse un ingiustificato arricchimento a favore del Comune, dal momento che la perdita di gettito ICI relativa agl'immobili passati in autode- terminazione era destinata a ripetersi negli anni successivi, fino all'individua- zione della rendita catastale definitiva, e ad essa si cumulava quella correlata ai minori introitiderivanti dalle nuove autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati del gruppo D presentate di anno in anno.

Ha aggiunto che ai Comuni veniva richiesto di certificare, nella dichiarazione an- nuale prevista dall'art. 2, comma quarto,del d.m. n. 197 del 2002, l'importo complessivo del minor gettito dell'ICI senza distinguere tra l'anno del passag- gio in autodichiarazione e quelli successivi, rilevando infine che la predetta interpretazione era stata recepita anche dalla circolare del Ministero dell'in- terno n. 6/FL del 2008.

3. Avverso la predetta sentenzai Ministeri ha nno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

Ha resistito con controricorso il Co- mune di Colceresa, istituito con legge della Regione Veneto 18febbraio 2019, n. 10, mediante fusione dei Comuni di Molvena e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo d'impugnazione,iMinisteri denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 64 della legge n. 388 del 2000 e degli artt. 2 e 3 del d.m. n. 197 del 2002, sostenendo che i minori introiti derivanti dall'ICI in conseguenza dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, che costituiscono la sola quantità rilevante ai fini dell'interpretazione dell'art. 64 cit., vannoindividuati esclusivamente in quelli derivanti dai nuovi immobili chenella singola annualità passano, ai fini della determinazione dell'imponibile, dal riferimento al valore contabile a quello alla rendita catastale provvisoria.

Premesso infatti che l'art. 64 cit., nel sostituire il meccanismo di compensazione previsto dall'art. 53, comma quattordice- simo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che teneva conto di tutti i fab- bricati che nel triennio erano passati dal valore contabile allarendita catastale provvisoria, ha previsto innanzitutto il consolidamento delle somme relative al contributo riguardante il triennio 1998-2000, disponendo inoltre che, a de- correre dall'anno 2001, dev'essere versato, oltre al contributo, un aumento calcolato di anno in anno in misura corrispondente ai minori introiti derivanti dall'ICI in conseguenza dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite ca- tastali dei fabbricati di categoria D, afferma che il termine aumento si riferisce esclusivamente al differenziale, che costituisce una perdita per il Comune, e non anche aitrasferimenti statali, già stabilizzatisi come entrate , i quali non possono essere presi nuovamente in considerazione negli anni successivi, al fine di verificare il superamento delle soglie previste dal comma primo dell'art. 64.

Diversamente opinando, non troverebbe giustificazione il comma secondo dell'art. 64, il quale prevede che, qualora la determinazione della rendita ca- tastale definitiva comporti un aumento degli introiti superiore al 30%, i tra- sferimenti erariali di parte corrente in favore del Comune sono ridotti in mi- sura corrispondente.

Aggiunge che tale interpretazione trova conforto nel d.m. n. 197 del 2002, il quale prevede la riduzione dei trasferimenti in misura pari all'eccedenza di gettito ed il consolidamento della stessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui le rendite catastali sono divenute inoppu- gnabili.

Sostiene inoltre che l'interpretazione adottata dalla sentenza impu- gnata, oltre a comportare una moltiplicazione dei valori da accertare rispetto al complesso degl'immobili censiti nella categoria catastale D, implicherebbe necessariamente il superamento dei parametri di legge.Precisato infine che il meccanismo del consolidamento è previsto direttamente dall'art. 64 della legge n. 388 del 2000, alla quale il d.m. n. 197 del 2002 siè limitato a dare attuazione, afferma che il criterio in tal modo adottato costituisce espressione di una scelta non irrazionale compiuta dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità.

1.1. Il ricorso è fondato.

La questione proposta dai ricorrenti ha ad oggetto l'interpretazione dello art. 64 della legge n. 388 del 2000, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2001, i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai Comuni per effetto dei mi- nori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite ca- tastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti ai sensi del d.m. 19 aprile1994, n. 701, dovevano essere compensati con corrispondente au- mento dei trasferimenti statali se di importo superiore a Lire 3.000,00 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno.

La determinazione dei criteri e delle modalità per l'applicazione di tale disposizione era demandata dal comma terzo al Ministro dell'interno, il quale vi ha provveduto, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il d.m. n. 197 del 2002: l'art. 2 di tale decreto, dopo aver ribadito che i trasferimenti erarialidevono essere aumentati in misura pari alla perdita di gettito subìta dal Comune ove quest'ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5% della spesa corrente risultante dal bilancio di previ- sione dello stesso anno in cui si era verificata la perdita, definitivamente as- sestato(comma primo), ha stabilito che i l contributo statale deve essere pari alla differenza tra il gettito dell'ICI che sarebbe derivato dai fabbricati classi- ficabili nel gruppo catastale D considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali effettuata secondo le procedure previste dal d.m. n. 701 del 1994 e quello derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali; l'entitàdel minor gettito deve essere calcolata appli- cando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contri- buenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del predetto decreto ministeriale; il contributo statale deve essere attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'ICI ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei Comuni interessati.

La questione in esame è stata già affrontata dalla giurisprudenza di legit- timità, e risolta mediante l'enunciazione del seguente principiodi diritto, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede: «itrasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art.64 della legge n. 388 del 2000 e del d.m. n. 197 del 2002 e volti a compensare , a decorrere dall ' anno 2001 , i minoriintroiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori im- ponibili derivanti dalla autodeterminazioneprovvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoriaD, eseguita dai contribuenti secondo quanto previ- sto dald.m. n. 701 del 1994 , sono subordinati alla duplice condizione che il minor introito siasuperiore a Euro 1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno; il superamento delle predettesoglie va valutato senza tener conto del minor gettito ICIderivante da autodichiarazioni pre- sentate dai contribuentinegli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati; tuttavia, ai fini della determinazione delminor introito ICI per ciascun anno si tiene conto non solo diquello scaturente dalle autodeter- minazioni provvisorie dellerendite catastali dei fabbricati di categoria D pre- sentate daicontribuenti in quell'anno ma anche di quello scaturente da auto- determinazioni provvisorie presentate negli anniprecedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati» (cfr. Cass., Sez.

I, 3/07/2023, n n. 18701, 18705, 18718; 6/07/2023, nn. 19168, 19895).

A fondamento di tale conclusione, si è osservato che a)la ratio del con- tributo in questione consiste nel neutralizzare le conseguenze sfavorevoli in termini di gettito ICI per i Comuni derivantidall'applicazione del meccanismo provvisorio di determinazione della rendita catastale per autodichiarazione introdotto dall'art. 1, comma terzo, del d.m. n. 701 del 1994, che conferisce rilievo provvisorio ai fini fiscali alla «rendita proposta», b) l'art. 64, comma terzo, della legge n. 388 del 2000 ha introdotto, a decorrere dall'anno 2001, nuove modalità di determinazione del contributo, diverse da quelle previste per gli anni precedenti dall'art. 31, comma terzo, della legge 23 dicembre 1998, n. 488 e dall'art. 53, comma quattordicesimo, della legge n. 388 del 2000, e consistenti da un lato nella stabilizzazione del diritto dei Comuni ai trasferimenti compensativi e dall'altro nell'introduzione di una franchigia, la cui operatività è condizionata al mancato superamento di due soglie quanti- tative, una determinatain misura fissa, e volta a neutralizzare variazioni «ba- gatellari»,l'altra in misura percentuale, e volta a penalizzare i Comuni poco virtuosiche non tengano sotto controllo la spesa, c) la fissazione di tali soglie (soprattutto della prima) verrebbe sostanzialmente vanificata ove si consen- tisse di computare il minor gettito degli anni precedenti (già compensato me- diante trasferimenti erariali consolidati) anche ai fini della verifica in ordine al superamento delle soglie negli anni successivi, d)il consolidamento a regime dei trasferimenti acquisiti negli anni precedenti, previsto dal d.m. n. 197 del 2002,non si pone in contrasto con la disciplina dettata dall'art. 64, il quale, oltre a rimettere al decreto ministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità per l'attuazione, presuppone l'operatività di tale principio, preve- dendola riduzione dei trasferimenti erariali soltanto nel caso in cui, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tec- nici erariali, derivino ai Comuni introiti superiori almeno del 30% rispetto a quelli conseguiti prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite ca- tastali, e)è quindi possibile che, per effetto del consolidamento dei trasferi- menti erariali acquisiti, si determini la sterilizzazione dei minori gettiti dell'ICI maturati con riferimento alle autodichiarazioni relative a fabbricati presentate in un determinato anno,a causa del mancato superamento delle soglie nello anno di riferimento, f) tale sterili zzazione non si estende tuttavia agli anni successivi, ove in riferimento agli stessi immobili si produca un ulteriore man- cato introito, non essendovi alcun elemento testuale, né nella legge, né nel regolamento, che permetta di espungere dal minor gettito dell'ICI di un de- terminato anno anche quello maturato, in quell'anno, per effetto di autodi- chiarazioni presentate nell’anno precedente, o negli anniprecedenti, e non compensate negli anni precedenti per la loromodestia, e quindi non consoli- date.

1.2. Non può dunque condividersi la tesi sostenuta dalla sentenza impu- gnata, secondo cui la previsione del consolidamento per gli anni successivi del contributo statale determinato sulla base del minor gettito dell'ICI verifi- catosi in un determinato anno non costituisce un elemento determinante per considerare rilevanti, ai fini del riconoscimento del contributo, i soli immobili di categoria D passati in autodeterminazione nel medesimo anno, giacché la perdita di gettito è destinata a ripetersi anche negli anni successivi, fino all'in- dividuazione della rendita catastale definitiva, e ad essa si cumula quella cor- relata ai minori introiti derivanti dalle nuove autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati della categoria D presentate dianno in anno.

Nessun rilievo può assumere, in proposito, la circostanza, evidenziata dalla Corte territoriale, che l'art. 2 del d.m. n. 197 del 2002, nel richiedere ai Comuni di attestare, nella dichiarazione da presentare ai fini del consegui- mento del contributo, l'importo complessivo del minor gettito dell'ICI deri- vante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa dell'autode- terminazione provvisoria delle rendite catastali,non introduca alcuna distin- zione a seconda del momento in cui avviene il passaggio all'autodetermina- zione: il riferimento ad un solo anno, contenuto nel modulo allegato al decreto ministeriale in conformità del quale dev'essere redatta la dichiarazione, non risulta infatti di per sé incompatibile con la sterilizzazione del minor gettito relativo agli anni in cui non abbia avuto luogo il superamento delle soglie previste dalla legge, né con il riconoscimento del contributo per l'ulteriore mancato introito relativo agli anni successivi in cui si sia verificato detto su- peramento, neppure alla stregua del diverso orientamento seguito dalla prassi e dalle circolari ministeriali, non aventi efficacia vincolante, in quanto prive di valore normativo.

2. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Venezia, che provvederà, in diversa com- posizione, anche al rego

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 739/2022 R.G. proposto da MINISTERO DELL'INTERNO e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri p.t., rappresentati e difes i dall ' Avv ocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, viadei Portoghesi, n.12; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] (già Comune di Molvena), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Venezia n. 1659/21, depositata il 7 giugno 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Molvena convenne in giudizio il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze, per sentirli condannare al pagamento della somma di Euro 48.332,45, dovuta a titolo di compensazione per i minori introiti dell'ICI relativi agli anni compresi tra il 2001 e il 2009, ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Si costituirono i Ministeri e resistettero alla domanda, chiedendone il ri- getto. 1.1. Con sentenza del 2 dicembre 2019, il Tribunale di Venezia accolse la domanda. 2. L'impugnazione proposta dai Ministeri è stata rigettata dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza del 7 giugno 2021. Premesso che la finalità della compensazione prevista dall'art. 64 della legge n. 388 del 2000 consisteva nel tenere indenni i Comuni, fino alla deter- minazione delle rendite catastali definitive, della riduzione del gettito dell'ICI correlata, per gl'immobili di categoria D, alla diminuzione della base imponi- bile derivante dall'assunzione, come riferimento, della rendita catastale prov- visoriamente autodeterminata da parte dei proprietari, in luogo del valore contabile degli stessi, la Corte ha ritenuto che l'art. 2 del d.m. 1° luglio 2002, n. 197, recante il regolamento per l'autodeterminazione delle rendite catastali e i conseguenti trasferimenti, non avesse introdotto alcuna distinzione in re- lazione al momento in cui aveva avuto luogo il passaggio all'autodetermina- zione, escludendo che la previsione del consolidamento per gli anni successivi del contributo stataledeterminato in base alla perdita verificatasi in un certo anno consentisse di considerare rilevanti, ai fini del riconoscimento del con- tributo, isoli immobili di categoria D passati in autodeterminazione in quello anno. Precisato infatti che il consolidamento era destinato ad operare soltanto se il minor gettito avesse superato le soglie individuate dalla legge, la Corte ha rilevato che la spesa corrente risultante dal bilancio di previsione, indivi- duata dal legislatore come parametro per il riconoscimento del contributo, aveva carattere variabile, escludendo inoltre che l'interpretazione da essa ac- colta comportasse un ingiustificato arricchimento a favore del Comune, dal momento che la perdita di gettito ICI relativa agl'immobili passati in autode- terminazione era destinata a ripetersi negli anni successivi, fino all'individua- zione della rendita catastale definitiva, e ad essa si cumulava quella correlata ai minori introitiderivanti dalle nuove autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati del gruppo D presentate di anno in anno. Ha aggiunto che ai Comuni veniva richiesto di certificare, nella dichiarazione an- nuale prevista dall'art. 2, comma quarto,del d.m. n. 197 del 2002, l'importo complessivo del minor gettito dell'ICI senza distinguere tra l'anno del passag- gio in autodichiarazione e quelli successivi, rilevando infine che la predetta interpretazione era stata recepita anche dalla circolare del Ministero dell'in- terno n. 6/FL del 2008. 3. Avverso la predetta sentenzai Ministeri ha nno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Ha resistito con controricorso il Co- mune di Colceresa, istituito con legge della Regione Veneto 18febbraio 2019, n. 10, mediante fusione dei Comuni di Molvena e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo d'impugnazione,iMinisteri denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 64 della legge n. 388 del 2000 e degli artt. 2 e 3 del d.m. n. 197 del 2002, sostenendo che i minori introiti derivanti dall'ICI in conseguenza dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, che costituiscono la sola quantità rilevante ai fini dell'interpretazione dell'art. 64 cit., vannoindividuati esclusivamente in quelli derivanti dai nuovi immobili chenella singola annualità passano, ai fini della determinazione dell'imponibile, dal riferimento al valore contabile a quello alla rendita catastale provvisoria. Premesso infatti che l'art. 64 cit., nel sostituire il meccanismo di compensazione previsto dall'art. 53, comma quattordice- simo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che teneva conto di tutti i fab- bricati che nel triennio erano passati dal valore contabile allarendita catastale provvisoria, ha previsto innanzitutto il consolidamento delle somme relative al contributo riguardante il triennio 1998-2000, disponendo inoltre che, a de- correre dall'anno 2001, dev'essere versato, oltre al contributo, un aumento calcolato di anno in anno in misura corrispondente ai minori introiti derivanti dall'ICI in conseguenza dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite ca- tastali dei fabbricati di categoria D, afferma che il termine aumento si riferisce esclusivamente al differenziale, che costituisce una perdita per il Comune, e non anche aitrasferimenti statali, già stabilizzatisi come entrate , i quali non possono essere presi nuovamente in considerazione negli anni successivi, al fine di verificare il superamento delle soglie previste dal comma primo dell'art. 64. Diversamente opinando, non troverebbe giustificazione il comma secondo dell'art. 64, il quale prevede che, qualora la determinazione della rendita ca- tastale definitiva comporti un aumento degli introiti superiore al 30%, i tra- sferimenti erariali di parte corrente in favore del Comune sono ridotti in mi- sura corrispondente. Aggiunge che tale interpretazione trova conforto nel d.m. n. 197 del 2002, il quale prevede la riduzione dei trasferimenti in misura pari all'eccedenza di gettito ed il consolidamento della stessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui le rendite catastali sono divenute inoppu- gnabili. Sostiene inoltre che l'interpretazione adottata dalla sentenza impu- gnata, oltre a comportare una moltiplicazione dei valori da accertare rispetto al complesso degl'immobili censiti nella categoria catastale D, implicherebbe necessariamente il superamento dei parametri di legge.Precisato infine che il meccanismo del consolidamento è previsto direttamente dall'art. 64 della legge n. 388 del 2000, alla quale il d.m. n. 197 del 2002 siè limitato a dare attuazione, afferma che il criterio in tal modo adottato costituisce espressione di una scelta non irrazionale compiuta dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità. 1.1. Il ricorso è fondato. La questione proposta dai ricorrenti ha ad oggetto l'interpretazione dello art. 64 della legge n. 388 del 2000, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2001, i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai Comuni per effetto dei mi- nori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite ca- tastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti ai sensi del d.m. 19 aprile1994, n. 701, dovevano essere compensati con corrispondente au- mento dei trasferimenti statali se di importo superiore a Lire 3.000,00 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno. La determinazione dei criteri e delle modalità per l'applicazione di tale disposizione era demandata dal comma terzo al Ministro dell'interno, il quale vi ha provveduto, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il d.m. n. 197 del 2002: l'art. 2 di tale decreto, dopo aver ribadito che i trasferimenti erarialidevono essere aumentati in misura pari alla perdita di gettito subìta dal Comune ove quest'ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5% della spesa corrente risultante dal bilancio di previ- sione dello stesso anno in cui si era verificata la perdita, definitivamente as- sestato(comma primo), ha stabilito che i l contributo statale deve essere pari alla differenza tra il gettito dell'ICI che sarebbe derivato dai fabbricati classi- ficabili nel gruppo catastale D considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali effettuata secondo le procedure previste dal d.m. n. 701 del 1994 e quello derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali; l'entitàdel minor gettito deve essere calcolata appli- cando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contri- buenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del predetto decreto ministeriale; il contributo statale deve essere attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'ICI ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei Comuni interessati. La questione in esame è stata già affrontata dalla giurisprudenza di legit- timità, e risolta mediante l'enunciazione del seguente principiodi diritto, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede: «itrasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art.64 della legge n. 388 del 2000 e del d.m. n. 197 del 2002 e volti a compensare , a decorrere dall ' anno 2001 , i minoriintroiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori im- ponibili derivanti dalla autodeterminazioneprovvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoriaD, eseguita dai contribuenti secondo quanto previ- sto dald.m. n. 701 del 1994 , sono subordinati alla duplice condizione che il minor introito siasuperiore a Euro 1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno; il superamento delle predettesoglie va valutato senza tener conto del minor gettito ICIderivante da autodichiarazioni pre- sentate dai contribuentinegli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati; tuttavia, ai fini della determinazione delminor introito ICI per ciascun anno si tiene conto non solo diquello scaturente dalle autodeter- minazioni provvisorie dellerendite catastali dei fabbricati di categoria D pre- sentate daicontribuenti in quell'anno ma anche di quello scaturente da auto- determinazioni provvisorie presentate negli anniprecedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati» (cfr. Cass., Sez. I, 3/07/2023, n n. 18701, 18705, 18718; 6/07/2023, nn. 19168, 19895). A fondamento di tale conclusione, si è osservato che a)la ratio del con- tributo in questione consiste nel neutralizzare le conseguenze sfavorevoli in termini di gettito ICI per i Comuni derivantidall'applicazione del meccanismo provvisorio di determinazione della rendita catastale per autodichiarazione introdotto dall'art. 1, comma terzo, del d.m. n. 701 del 1994, che conferisce rilievo provvisorio ai fini fiscali alla «rendita proposta», b) l'art. 64, comma terzo, della legge n. 388 del 2000 ha introdotto, a decorrere dall'anno 2001, nuove modalità di determinazione del contributo, diverse da quelle previste per gli anni precedenti dall'art. 31, comma terzo, della legge 23 dicembre 1998, n. 488 e dall'art. 53, comma quattordicesimo, della legge n. 388 del 2000, e consistenti da un lato nella stabilizzazione del diritto dei Comuni ai trasferimenti compensativi e dall'altro nell'introduzione di una franchigia, la cui operatività è condizionata al mancato superamento di due soglie quanti- tative, una determinatain misura fissa, e volta a neutralizzare variazioni «ba- gatellari»,l'altra in misura percentuale, e volta a penalizzare i Comuni poco virtuosiche non tengano sotto controllo la spesa, c) la fissazione di tali soglie (soprattutto della prima) verrebbe sostanzialmente vanificata ove si consen- tisse di computare il minor gettito degli anni precedenti (già compensato me- diante trasferimenti erariali consolidati) anche ai fini della verifica in ordine al superamento delle soglie negli anni successivi, d)il consolidamento a regime dei trasferimenti acquisiti negli anni precedenti, previsto dal d.m. n. 197 del 2002,non si pone in contrasto con la disciplina dettata dall'art. 64, il quale, oltre a rimettere al decreto ministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità per l'attuazione, presuppone l'operatività di tale principio, preve- dendola riduzione dei trasferimenti erariali soltanto nel caso in cui, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tec- nici erariali, derivino ai Comuni introiti superiori almeno del 30% rispetto a quelli conseguiti prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite ca- tastali, e)è quindi possibile che, per effetto del consolidamento dei trasferi- menti erariali acquisiti, si determini la sterilizzazione dei minori gettiti dell'ICI maturati con riferimento alle autodichiarazioni relative a fabbricati presentate in un determinato anno,a causa del mancato superamento delle soglie nello anno di riferimento, f) tale sterili zzazione non si estende tuttavia agli anni successivi, ove in riferimento agli stessi immobili si produca un ulteriore man- cato introito, non essendovi alcun elemento testuale, né nella legge, né nel regolamento, che permetta di espungere dal minor gettito dell'ICI di un de- terminato anno anche quello maturato, in quell'anno, per effetto di autodi- chiarazioni presentate nell’anno precedente, o negli anniprecedenti, e non compensate negli anni precedenti per la loromodestia, e quindi non consoli- date. 1.2. Non può dunque condividersi la tesi sostenuta dalla sentenza impu- gnata, secondo cui la previsione del consolidamento per gli anni successivi del contributo statale determinato sulla base del minor gettito dell'ICI verifi- catosi in un determinato anno non costituisce un elemento determinante per considerare rilevanti, ai fini del riconoscimento del contributo, i soli immobili di categoria D passati in autodeterminazione nel medesimo anno, giacché la perdita di gettito è destinata a ripetersi anche negli anni successivi, fino all'in- dividuazione della rendita catastale definitiva, e ad essa si cumula quella cor- relata ai minori introiti derivanti dalle nuove autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati della categoria D presentate dianno in anno. Nessun rilievo può assumere, in proposito, la circostanza, evidenziata dalla Corte territoriale, che l'art. 2 del d.m. n. 197 del 2002, nel richiedere ai Comuni di attestare, nella dichiarazione da presentare ai fini del consegui- mento del contributo, l'importo complessivo del minor gettito dell'ICI deri- vante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa dell'autode- terminazione provvisoria delle rendite catastali,non introduca alcuna distin- zione a seconda del momento in cui avviene il passaggio all'autodetermina- zione: il riferimento ad un solo anno, contenuto nel modulo allegato al decreto ministeriale in conformità del quale dev'essere redatta la dichiarazione, non risulta infatti di per sé incompatibile con la sterilizzazione del minor gettito relativo agli anni in cui non abbia avuto luogo il superamento delle soglie previste dalla legge, né con il riconoscimento del contributo per l'ulteriore mancato introito relativo agli anni successivi in cui si sia verificato detto su- peramento, neppure alla stregua del diverso orientamento seguito dalla prassi e dalle circolari ministeriali, non aventi efficacia vincolante, in quanto prive di valore normativo. 2. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Venezia, che provvederà, in diversa com- posizione, anche al rego
Sentenza Cassazione n. 04107/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris