CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 agosto 1990
Cassazione n. 20976/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
STANTINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/08/1990 avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; 3--OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen., in quanto l'imputato non avrebbe posto in essere atti di resistenza a pubblico ufficiale, ma . si sarebbe limitato, come risulta dall'istruttoria, ad una fuga sul proprio scooter alla vista degli operanti, e, dunque, ad una mera reazione impulsiva, dettata dallo stato di agitazione e di inquietudine; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia l'inosservanza degli artt. 132 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti ritenute sussistenti, è manifestamente infondato, in quanto, come correttamente ha rilevato la Corte di appello di Salerno la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale accertata, per il disposto dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., non può essere considerata subvalente rispetto alle attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q P.Q.MG I 26