CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 05272/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAi dato avviso alle parti; —1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - così riqualificato l'appello avverso sentenza inappellabile, avendo irrogato la sola pena dell'ammenda - è inammissibile, in quanto il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], non è iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023.