Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 12569/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

enato [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza del 22/10/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione digiudice del riesame,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore dell’indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi aimotivi di ricorso e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 22 ottobre 2025, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha riqualificato il delitto provvisoriamente contestatoa [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 110 e 416 bis cod. pen. e ha sostituito la misuradegli arresti domiciliari alla misura della custodia in carcere originariamenteapplicata con l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] del 1 settembre 2025.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione di legge e ilvizio di motivazione con riferimento agli artt. 110, 416-bis cod. pen., 273 cod.proc. pen., 274 cod. proc. pen., 275 cod. proc. pen., 292, comma 2, lett. c) cod.proc. pen.Si deduce, in particolare, l'erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen.con riferimento alla ritenuta sussistenza in capo all'indagato degli elementi tipicidella condotta associativa; la mancanza, illogicità e contraddittorietà dellamotivazione in ordine alla sussistenza a carico dell'indagato degli indizi integrantila fattispecie del concorso esterno in associazione di stampo mafioso e in ordinealla ritenuta sussistenza di un vincolo consapevolmente stretto tra l’indagato etaluni presunti membri dell'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1dell’imputazione provvisoria, qualificata quale articolazione della cosca calabresePiromalli e, più in generale, dell'associazione di tipo mafioso denominata‘ndrangheta.Si deduce, inoltre, l'omessa disamina dei punti decisivi dedotti con lamemoria difensiva in merito alla sussistenza dei requisiti essenziali per configurarela condotta partecipativa, sia quella del concorrente esterno di un presuntosodalizio mafioso; quanto a quest'ultimo aspetto, si deduce, in particolare, che laposizione dell'indagato sarebbe caratterizzata dall'assenza di un concreto efunzionale collegamento con il Piromalli, dalla assenza di consapevolezza rispettoai programmi delittuosi dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'assenza di rapporti stabilicon soggetti ritenuti partecipi alla ‘ndrangheta; si denuncia, inoltre, lacontraddittorietà della motivazione del Tribunale che afferma la sussistenza acarico dell'indagato dei gravi indizi di colpevolezza per il diritto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, allo stesso tempo, ne rinnega la valenza dimostrativa ritenendoche gli stessi integrano gli estremi del delitto di cui agli artt. 110-416-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va rigettato.2.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il concorso esterno nel delittodi associazione mafiosa presuppone che l'agente, pur non essendo inserito inmaniera stabile e organica nel sodalizio e pur essendo privo dell’affectio societatis,tuttavia fornisca un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, ilquale, valutato ex post, riveli una effettiva incidenza causale sulla conservazione,sull'agevolazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'associazione odi un suo particolare settore, ramo o articolazione territoriale (Sez.

U, n. 33748del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01 e, successivamente, Sez. 5, n. 2653 del13/10/2015, dep. 2016, Paron, Rv. 265926-01; Sez. 6, n. 33885 del 18/06/2014,Marcello, Rv. 260178-01; Sez. 6, n. 8674 del 24/01/2014, Imbalzano, Rv.258807-01; Sez. 6, n. 542 del 10/05/2007, dep. 2008, Contrada, Rv. 238242-01).2.1.

Ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipomafioso, la verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo in direttarelazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione orafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica delconcorrente, attraverso un accertamento postumo dell'idoneità causale diquest'ultima che, in rapporto alla vita e all'operatività del sodalizio criminoso, deveconsistere in un contributo "percepibile" al mantenimento in vita dell'organismostesso (Sez. 1, n. 49790 del 14/09/2023, Amato, Rv. 285654 – 01).2.2.

Nel caso in esame, il Tribunale con l'ordinanza impugnata risulta avereadeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, costituiti dagli esiti diintercettazioni telefoniche e tra presenti, e da elementi di riscontro anchedocumentali acquisiti dalla polizia giudiziaria, e, con motivazione logica, avereritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per il delittodi concorso in associazione di tipo mafioso, e non per quello di partecipazione,come delineati dalla giurisprudenza di legittimità.Il Tribunale, sulla base di una interpretazione degli elementi indiziari, chenon lascia trasparire travisamenti o vizi di illogicità evidenti, e tenendo conto deirilievi della difesa, ai quali viene fatto continuo riferimento nella motivazione, haricostruito le condotte ascrivibili all'indagato, evidenziando il contributo concretoda lui fornito alla cosca, nel fornire alla stessa un luogo sicuro dove i sodalipotessero incontrare i soggetti con cui di volta in volta dovevano rapportarsi, e lapiena consapevolezza della natura riservata di quegli incontri, che si desumeva dallinguaggio criptico utilizzato dallo stesso indagato nel comunicare con [OSCURATO:PERSONA].Nonostante fosse ravvisabile la sua stabile messa a disposizione rispettoall’associazione, per il Tribunale non si ravvisava quella necessaria affectiosocietatis tale da fare giudicare l'indagato un soggetto partecipe al sodalizio;invero, da una lettura complessiva degli elementi acquisiti, sembravacomprendersi come egli, verosimilmente, pur volendo farsi strada all'interno delsodalizio ed essere “arruolato” all'interno della cosca, permaneva ancora in unaposizione di mera contiguità; una vicinanza, dunque, che, pur significativa, nonera sufficiente a qualificarlo come partecipe dell’associazione, in quanto priva deicaratteri di stabile inserimento organico.2.3.

In conclusione, occorre rilevare che il vaglio del Tribunale si presentalogico e puntuale e immune da vizi rilevabili in questa sede.3.

Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 04/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enato [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza del 22/10/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione digiudice del riesame,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore dell’indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi aimotivi di ricorso e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 22 ottobre 2025, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha riqualificato il delitto provvisoriamente contestatoa [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 110 e 416 bis cod. pen. e ha sostituito la misuradegli arresti domiciliari alla misura della custodia in carcere originariamenteapplicata con l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] del 1 settembre 2025.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione di legge e ilvizio di motivazione con riferimento agli artt. 110, 416-bis cod. pen., 273 cod.proc. pen., 274 cod. proc. pen., 275 cod. proc. pen., 292, comma 2, lett. c) cod.proc. pen.Si deduce, in particolare, l'erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen.con riferimento alla ritenuta sussistenza in capo all'indagato degli elementi tipicidella condotta associativa; la mancanza, illogicità e contraddittorietà dellamotivazione in ordine alla sussistenza a carico dell'indagato degli indizi integrantila fattispecie del concorso esterno in associazione di stampo mafioso e in ordinealla ritenuta sussistenza di un vincolo consapevolmente stretto tra l’indagato etaluni presunti membri dell'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1dell’imputazione provvisoria, qualificata quale articolazione della cosca calabresePiromalli e, più in generale, dell'associazione di tipo mafioso denominata‘ndrangheta.Si deduce, inoltre, l'omessa disamina dei punti decisivi dedotti con lamemoria difensiva in merito alla sussistenza dei requisiti essenziali per configurarela condotta partecipativa, sia quella del concorrente esterno di un presuntosodalizio mafioso; quanto a quest'ultimo aspetto, si deduce, in particolare, che laposizione dell'indagato sarebbe caratterizzata dall'assenza di un concreto efunzionale collegamento con il Piromalli, dalla assenza di consapevolezza rispettoai programmi delittuosi dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'assenza di rapporti stabilicon soggetti ritenuti partecipi alla ‘ndrangheta; si denuncia, inoltre, lacontraddittorietà della motivazione del Tribunale che afferma la sussistenza acarico dell'indagato dei gravi indizi di colpevolezza per il diritto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, allo stesso tempo, ne rinnega la valenza dimostrativa ritenendoche gli stessi integrano gli estremi del delitto di cui agli artt. 110-416-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va rigettato.2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il concorso esterno nel delittodi associazione mafiosa presuppone che l'agente, pur non essendo inserito inmaniera stabile e organica nel sodalizio e pur essendo privo dell’affectio societatis,tuttavia fornisca un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, ilquale, valutato ex post, riveli una effettiva incidenza causale sulla conservazione,sull'agevolazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'associazione odi un suo particolare settore, ramo o articolazione territoriale (Sez. U, n. 33748del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01 e, successivamente, Sez. 5, n. 2653 del13/10/2015, dep. 2016, Paron, Rv. 265926-01; Sez. 6, n. 33885 del 18/06/2014,Marcello, Rv. 260178-01; Sez. 6, n. 8674 del 24/01/2014, Imbalzano, Rv.258807-01; Sez. 6, n. 542 del 10/05/2007, dep. 2008, Contrada, Rv. 238242-01).2.1. Ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipomafioso, la verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo in direttarelazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione orafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica delconcorrente, attraverso un accertamento postumo dell'idoneità causale diquest'ultima che, in rapporto alla vita e all'operatività del sodalizio criminoso, deveconsistere in un contributo "percepibile" al mantenimento in vita dell'organismostesso (Sez. 1, n. 49790 del 14/09/2023, Amato, Rv. 285654 – 01).2.2. Nel caso in esame, il Tribunale con l'ordinanza impugnata risulta avereadeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, costituiti dagli esiti diintercettazioni telefoniche e tra presenti, e da elementi di riscontro anchedocumentali acquisiti dalla polizia giudiziaria, e, con motivazione logica, avereritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per il delittodi concorso in associazione di tipo mafioso, e non per quello di partecipazione,come delineati dalla giurisprudenza di legittimità.Il Tribunale, sulla base di una interpretazione degli elementi indiziari, chenon lascia trasparire travisamenti o vizi di illogicità evidenti, e tenendo conto deirilievi della difesa, ai quali viene fatto continuo riferimento nella motivazione, haricostruito le condotte ascrivibili all'indagato, evidenziando il contributo concretoda lui fornito alla cosca, nel fornire alla stessa un luogo sicuro dove i sodalipotessero incontrare i soggetti con cui di volta in volta dovevano rapportarsi, e lapiena consapevolezza della natura riservata di quegli incontri, che si desumeva dallinguaggio criptico utilizzato dallo stesso indagato nel comunicare con [OSCURATO:PERSONA].Nonostante fosse ravvisabile la sua stabile messa a disposizione rispettoall’associazione, per il Tribunale non si ravvisava quella necessaria affectiosocietatis tale da fare giudicare l'indagato un soggetto partecipe al sodalizio;invero, da una lettura complessiva degli elementi acquisiti, sembravacomprendersi come egli, verosimilmente, pur volendo farsi strada all'interno delsodalizio ed essere “arruolato” all'interno della cosca, permaneva ancora in unaposizione di mera contiguità; una vicinanza, dunque, che, pur significativa, nonera sufficiente a qualificarlo come partecipe dell’associazione, in quanto priva deicaratteri di stabile inserimento organico.2.3. In conclusione, occorre rilevare che il vaglio del Tribunale si presentalogico e puntuale e immune da vizi rilevabili in questa sede.3. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 04/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12569/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris