CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2025
Cassazione n. 24154/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27110/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA n.968/2017 depositata i l 12/04/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dalla ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana (hinc: CTR), con la sentenza n. 968/2017 depositata in data 12/04/2017 , ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( hinc: la società contribuente o la contribuente) contro la sentenza n. 167/2016, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Pisa aveva, a sua volta,respinto il ricorso della contribuente contro gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta dal 2006 al 2009. 2. Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con tremotivi. 3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 4. La contribuente, con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ha dichiarato che ha aderito alla definizione agevolata delle lite pendenti ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, depositando le domande relative alle annualità d’imposta interessate dagli avvisi impugnati. 5. L’Agenzia delle Entrate nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ha affermato che: «la [OSCURATO:PERSONA] di Pisa ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.» 5.1. L’Agenzia delle Entrate ha prodotto nota della [OSCURATO:PERSONA] di Pisa, dove si dichiara che, con riferimento alle annualità di imposta interessati dagli avvisi di accertamento impugnati, le domande e i versamentirisultano regolari. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare e assorbente occorre evidenziare che, alla luce della documentazione prodotta dalla società contribuente in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e della dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate in ordine al perfezionamento della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018(unitamente al deposito della nota della [OSCURATO:PERSONA] di Pisa), deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Diventa, quindi, superfluo riferire in ordine ai motivi di ricorso principale e incidentale. 2. Le spese restano a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; dispone che le spese restino a definitivo carico delle parti che