CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 19259/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:PERSONA] STATO2026 AAMS) - [OSCURATO:PERSONA] L'EMILIA-2486 ROMAGNA E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 12/2022 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 24/01/2022 R.G.N. 222/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16451/2022Numero di raccolta generale 19259/20261. La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenzDaat a pubblicazione 11/06/2026del Tribunale di Parma di rigetto delle domande di [OSCURATO:PERSONA],dirigente dell’Agenzia delle Dogane, dirette alla condanna deldatore di lavoro al pagamento di cospicue somme a vari titolirisarcitori, in relazione a nove episodi principali di trattamentoritenuto deteriore e ingiusto in tre uffici di destinazione nelperiodo 2010/2015.2. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre ildirigente con unico motivo prospettato con duplice alternativa,assistito da memoria; resiste l’amministrazione concontroricorso.Ragioni della decisione1. Parte ricorrente denuncia: “Nullità della sentenzaimpugnata per omessa pronuncia su un motivo d’appello: lasentenza impugnata si perde nei contenuti delle valutazioniespresse dall’ente intimato sull’operato del ricorrente, mainvano vi si cercherà una parola circa l’illegittimità a monte,contestata in I grado e in appello, del metodo di valutazione sulquale le intere valutazioni si fondano, in quanto adottatedall’ente convenuto al proprio interno e non dall’organismoindipendente prescritto dall’art.14 D.lgs. 150/09. Motivo I/b –In alternativa: qualora si volesse ritenere configurare un rigettoimplicito del relativo motivo d’appello, nullità della sentenzaimpugnata per inesistenza della motivazione sul suddettorigetto implicito. Motivo I/c – In alternativa: qualora si volesseritenere configurare una mera violazione di legge, violazionedell’art.14 D.lgs. 150/09”.Numero registro generale 16451/20222. Osserva il Collegio che il ricorso per cassazione è limitatoN umero sezionale 2486/2026Numero di raccolta generale 19259/2026a due degli episodi oggetto dei giudizi di merito e dell’analiticDaat a pubblicazione 11/06/2026disamina contenuta nella sentenza impugnata: il secondo, chenella sentenza impugnata è descritto come “valutazioneSI.VA.D. ‘migliorabile’ nonostante il dott. [OSCURATO:PERSONA] abbia raggiuntoin toto gli obiettivi assegnatigli” e il quarto, descritto come“valutazione SI.VA.D. ‘non adeguato’ e/o ‘migliorabile’nonostante il dott. [OSCURATO:PERSONA] abbia raggiunto in toto gli obiettiviassegnatigli”.3. Dato atto del passaggio in giudicato del rigetto delle altredomande, il ricorso risulta inammissibile.4. Esso non si confronta compiutamente con la motivazionecomplessiva della sentenza impugnata, che, nel rigettare ilprimo motivo di appello, ha ritenuto che l’azione propostaavesse come causa petendi la ritorsività e vessatorietà degli attiadottati e non la dedotta illegittimità dei singoli atti. Inquest’ottica sono stati esaminati gli altri motivi e sono statianalizzati i singoli provvedimenti.5. Con tale primo motivo d'appello il dott. [OSCURATO:PERSONA] avevasostenuto che la domanda era stata erroneamente qualificatadal Tribunale, perché egli non aveva agito deducendo di esserestato oggetto di una condotta mobbizzante, bensì aveva fondatole proprie pretese sull’illegittimità ex se dei provvedimentiadottati, a prescindere dalla sussistenza di un intentovessatorio. Tuttavia, la Corte di Bologna ha osservato che, alcontrario, nel ricorso introduttivo era stato espressamentededotto che oggetto della controversia era la “condotta ritorsivae/o punitiva tenuta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” eche, pertanto, correttamente il Tribunale aveva esaminato indettaglio i singoli episodi ed era giunto alla conclusione chedetto intento ritorsivo o vessatorio non era provato. Anche laNumero registro generale 16451/2022violazione del d.lgs. n. 150/2009 è stata ricollegata all’aspettoN umero sezionale 2486/2026Numero di raccolta generale 19259/2026della pretestuosità dei giudizi e della violazione dei principi dDait a pubblicazione 11/06/2026correttezza e buona fede nella complessiva condotta del datoredi lavoro pubblico (o comunque interpretata in questo senso nelmerito).6. Dunque, la questione non si pone, in questa sede, sulpiano della valutazione della eventuale violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2009, ma su quello dell’interpretazione delladomanda e della prova dell’intento ritorsivo/punitivo/vessatoriodel datore di lavoro, aspetti di merito estranei al perimetro delgiudizio di legittimità.7. Va, infatti, ribadito che il giudice di merito, nell'eserciziodel potere di interpretazione e qualificazione della domandadeve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa,quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale deglimedesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso delgiudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i solilimiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divietodi sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta; ilrelativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sulmerito della controversia, è sindacabile in sede di legittimitàunicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio dellamotivazione (Cass. n. 13602/2019, n. 5415/2025)8. È stato da questa Corte anche specificato (Cass. n.27181/2023) che la rilevazione e l'interpretazione del contenutodella domanda è attività riservata al giudice di merito, sicchénon è deducibile la violazione dell'art. 112 c.p.c., quale erroreprocedurale rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., quando il predetto giudice abbia svolto una motivazionesul punto, dimostrando come la questione sia stata ricompresaNumero registro generale 16451/2022tra quelle oggetto di decisione, attenendo, in tal caso, il dedottoN umero sezionale 2486/2026Numero di raccolta generale 19259/2026errore al momento logico relativo all'accertamento in concretDoat a pubblicazione 11/06/2026della volontà della parte.9. Conseguentemente, in tema di ricorso per cassazione,l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non ècensurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perchénon pone in discussione il significato della norma ma la suaconcreta applicazione operata dal giudice di merito, il cuiapprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essereesaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del viziodi motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato èancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.(Cass. n. 31546/2019, n. 13439/2025).10. L’inammissibilità del ricorso per cassazione in forzadell’incensurabilità in questa sede dell’interpretazione delladomanda dell’originario ricorrente e appellante, congruamentee logicamente motivata, con pronuncia di merito doppiaconforme, preclude l’applicazione al caso in esame dei principidi cui a Cass. n. 4177/2024 (richiamata dalla difesa ricorrentenella memoria conclusiva, ma avente ad oggetto domande dinatura diversa).11. In ragione della soccombenza parte ricorrente deve esserecondannata alla rifusione delle spese del presente giudizio infavore dell’amministrazione controricorrente, liquidate come dadispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio in favore di parte controricorrente, che liquida in euro8.000 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotNaumteer oa re gistro generale 16451/2022Numero sezionale 2486/2026debito. Numero di raccolta generale 19259/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002Da,t a pubblicazione 11/06/2026dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 19 maggio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]