Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40306/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 26 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Potenza, che ha confermato la decisione del Tribunale di Matera che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., per essersi impossessati di svariati beni, custoditi all'interno di un magazzino di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].

2. Contro la sentenza della Corte di appello di Potenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deducono il vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ritiene che non sia stata specificamente impugnata l'ordinanza del giudice di primo grado di trasmissione degli atti al Pubblico ministero.

Rappresentano che il reato originariamente contestato era quello di cui all'art.624 cod. pen. e che la modifica dell'imputazione era avvenuta solo a seguito dell'ordinanza con cui il giudice di primo grado aveva disposto, all'udienza del 31 marzo 2015, senza aver svolto alcuna attività istruttoria, la restituzione degli atti al Pubblico ministero affinché riqualificasse il fatto come furto in abitazione.

La presunta irrituale modifica dell'imputazione, sostengono i ricorrenti, era stata oggetto di specifico motivo di impugnazione, ma la Corte di appello erroneamente non l'aveva presa in considerazione, ritenendo che la difesa non avesse specificamente impugnato l'ordinanza di restituzione degli atti al Pubblico ministero. 2.2 Con un secondo motivo, deducono il vizio di motivazione della sentenza impugnata, sempre nella parte relativa alla decisione in ordine al provvedimento di trasmissione degli atti al Pubblico ministero, e in particolare, in quella in cui viene affermato che la riqualificazione del fatto non abbia recato pregiudizio alla strategia difensiva.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

1.1. I due motivi di ricorso sono manifestamente infondati e possono essere trattati congiuntamente, attenendo entrambi alla legittimità dell'ordinanza del giudice di primo grado di trasmissione degli atti al Pubblico ministero.I ricorrenti hanno dedotto, con entrambi i motivi, il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondate le censure mosse dagli appellanti all'ordinanza di restituzione degli atti al Pubblico ministero.

Al riguardo, però, va ricordato che «In tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla.

Ne consegue che non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non motivi le ragioni del rigetto di un motivo afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente" (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iannonte, Rv. 255515; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636).

Ebbene, nel caso in esame, le censure mosse dai ricorrenti all'ordinanza di restituzione degli atti al Pubblico ministero sono manifestamente infondate.

I ricorrenti lamentano il fatto che il giudice di primo grado aveva trasmesso gli atti al Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., non al termine dell'istruttoria dibattimentale, ma prima che venisse aperto il dibattimento, ritenendo il fatto diverso pur non avendo svolto alcuna istruttoria al riguardo.

Va, al riguardo, evidenziato che l'art. 521 cod. proc. pen. non prevede che la restituzione degli atti debba avvenire al termine dell'istruttoria, ma solo quando il giudice accerti la diversità del fatto, né, tantomeno, prevede che, nel caso in cui venga disposta prima del termine dell'istruttoria, si determini una nullità.

Come evidenziato anche dalla Corte di appello, inoltre, alcuna lesione al diritto di difesa è derivata dalla mera ordinanza di trasmissione.

Al riguardo, va posto in rilievo che pacifico è l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «Non è impugnabile, per carenza di interesse, l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la diversità del fatto ritenuto rispetto a quello contestato, trattandosi di provvedimento meramente processuale, non incidente sul merito della regiudicanda, sulla competenza del giudice o sullo "status libertatis" del giudicabile, e tale da non compromettere la possibilità di difendersi nell'instaurando procedimento, in relazione alla diversa ipotesi di reato» (Sez. 6, n. 11624 del 14/05/2019, Benza, Rv. 279142; Sez. 7, n. 50723 del 07/11/2013, Castiello, Rv. 258081; Sez. 3, n. 17197 del 25/03/2010, Mangione, Rv. 246988; Sez. 1, n. 24058 del 26/05/2009, Cacurri, Rv. 244648).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 26 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Potenza, che ha confermato la decisione del Tribunale di Matera che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., per essersi impossessati di svariati beni, custoditi all'interno di un magazzino di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro la sentenza della Corte di appello di Potenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deducono il vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ritiene che non sia stata specificamente impugnata l'ordinanza del giudice di primo grado di trasmissione degli atti al Pubblico ministero. Rappresentano che il reato originariamente contestato era quello di cui all'art.624 cod. pen. e che la modifica dell'imputazione era avvenuta solo a seguito dell'ordinanza con cui il giudice di primo grado aveva disposto, all'udienza del 31 marzo 2015, senza aver svolto alcuna attività istruttoria, la restituzione degli atti al Pubblico ministero affinché riqualificasse il fatto come furto in abitazione. La presunta irrituale modifica dell'imputazione, sostengono i ricorrenti, era stata oggetto di specifico motivo di impugnazione, ma la Corte di appello erroneamente non l'aveva presa in considerazione, ritenendo che la difesa non avesse specificamente impugnato l'ordinanza di restituzione degli atti al Pubblico ministero. 2.2 Con un secondo motivo, deducono il vizio di motivazione della sentenza impugnata, sempre nella parte relativa alla decisione in ordine al provvedimento di trasmissione degli atti al Pubblico ministero, e in particolare, in quella in cui viene affermato che la riqualificazione del fatto non abbia recato pregiudizio alla strategia difensiva. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. I due motivi di ricorso sono manifestamente infondati e possono essere trattati congiuntamente, attenendo entrambi alla legittimità dell'ordinanza del giudice di primo grado di trasmissione degli atti al Pubblico ministero.I ricorrenti hanno dedotto, con entrambi i motivi, il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondate le censure mosse dagli appellanti all'ordinanza di restituzione degli atti al Pubblico ministero. Al riguardo, però, va ricordato che «In tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla. Ne consegue che non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non motivi le ragioni del rigetto di un motivo afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente" (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iannonte, Rv. 255515; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636). Ebbene, nel caso in esame, le censure mosse dai ricorrenti all'ordinanza di restituzione degli atti al Pubblico ministero sono manifestamente infondate. I ricorrenti lamentano il fatto che il giudice di primo grado aveva trasmesso gli atti al Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., non al termine dell'istruttoria dibattimentale, ma prima che venisse aperto il dibattimento, ritenendo il fatto diverso pur non avendo svolto alcuna istruttoria al riguardo. Va, al riguardo, evidenziato che l'art. 521 cod. proc. pen. non prevede che la restituzione degli atti debba avvenire al termine dell'istruttoria, ma solo quando il giudice accerti la diversità del fatto, né, tantomeno, prevede che, nel caso in cui venga disposta prima del termine dell'istruttoria, si determini una nullità. Come evidenziato anche dalla Corte di appello, inoltre, alcuna lesione al diritto di difesa è derivata dalla mera ordinanza di trasmissione. Al riguardo, va posto in rilievo che pacifico è l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «Non è impugnabile, per carenza di interesse, l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la diversità del fatto ritenuto rispetto a quello contestato, trattandosi di provvedimento meramente processuale, non incidente sul merito della regiudicanda, sulla competenza del giudice o sullo "status libertatis" del giudicabile, e tale da non compromettere la possibilità di difendersi nell'instaurando procedimento, in relazione alla diversa ipotesi di reato» (Sez. 6, n. 11624 del 14/05/2019, Benza, Rv. 279142; Sez. 7, n. 50723 del 07/11/2013, Castiello, Rv. 258081; Sez. 3, n. 17197 del 25/03/2010, Mangione, Rv. 246988; Sez. 1, n. 24058 del 26/05/2009, Cacurri, Rv. 244648). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,0
Sentenza Cassazione n. 40306/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris