CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 1956
Cassazione n. 02351/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di M. [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, con riferimento alla condotta del ricorrente (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) affatto riconducibili alla mera espressione di sentimenti ostili verso l'operante (ausiliario del traffico), perché, invece, risoltisi in atteggiamenti minacciosi e ostruzionistici all'operazione di controllo, come risultante dalle dichiarazioni risultanti dalla relazione di servizio redatta in occasione del controllo e dalle dichiarazioni dei testi presenti (in particolare [OSCURATO:PERSONA], sentito in dibattimento) essendo, viceversa, irrilevante la intervenuta remissione di querela proposta dalla persona offesa dal reato; generico e manifestamente infondato anche il motivo di ricorso su presunte carenze della motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, aspetto che, invece, la Corte di merito ha esaminato ritenendo che le precedenti condanne dell'imputato per il medesimo reato, divenute irrevocabili in epoca prossima alla data di commissione del reato, deponessero in senso negativo nel giudizio sulla personalità dell'imputato (anche tenuto conto che non era stato applicato l'aumento per la recidiva specifica e reiterata contestatagli). Il motivo di ricorso sul punto è, dunque, volto a sollecitare al giudice di legittimità l'esercizio di poteri tipicamente discrezionali dei quali la Corte di appello ha dato congrua motivazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] rel