CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 25584/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]/06/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 93 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rapp. p.t., rappresentat a e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso la quale è domiciliata; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avvocatoMarco Machetta; controricorrente avverso la sentenza n. 1954/2020 depositat a il 2 8 luglio 2020 del la Corte di appello di Venezia. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del27 giugno 2023 Sez. I–RG 93/2021 camera di consiglio27.6.2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― il Tribunale di Verona ha respinto la domanda principale proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. d iretta all'accertamento della responsabilità ex art. 2392 c.c. di [OSCURATO:PERSONA] , quale amministratore di fatto dellapredetta società, per danni quantificati in euro 7.519.809,76; il detto Tribunale ha pure rigettato la domanda spiegata in via subordinata dall'attrice,e volta al l'accertamento della responsabilità del convenuto per inadempimento all'incarico di consulenza conferitogli: inadempimento pure posto a fondamentodella domanda risarcitoria per i danni dicui sopra. 2. ― AGSM ha impugnato la pronuncia del Giudice di primo grado e, in esito al giudizio di gravame,in cui si è costituito Pissarello, la Corte di appello di Veneziaha respinto l'impugnazione 3. ― R icorre per c assazione, con due motivi, AGSM. Resiste con controricorsoPissarello. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Con entrambi i motivi di ricorso la ricorrente oppone l'omessa, insufficiente o contraddittoria valutazione della prova testimonialeassunta dal Tribunale di Verona. La ricorrentefa cenno a una deposizione da cui si sarebbe dovuto desumere come il testimoneescusso considerasse Pissarello direttore generale della societàe come lo stesso avesse avuto un ruolo cardine nel rapporto intercorso tra AGSM e Telecom ; deduce, altresì , che l'odierno controricorrente av eva reso, avanti al Tribunale, una dichiarazione da cui avrebbe dovuto desumersiche le decisioni gestorie diAGSM erano a lui riferibili. 2. ― Il ricorso è inammissibile. Si legge nella sentenza impugnata che l'ambito delle mansioni affidatea Pissarello non si discostava da quelle usualmente assegnate ai consulenti esterni; nella pronuncia è operato il richiamo a un Sez. I–RG 93/2021 camera di consiglio27.6.2023 contratto di prestazioned'opera professionale come consulente , ai sensi dell’art. 2222 c.c., a « soggetto che svolgeva attività professionale autonoma quale ingegnere iscritto al relativo ordine professionale».Ha aggiunto la Corte di appello che l e attività d e mandate a Pissarello delineavano « un ambito di operatività del tutto compatibile con un incarico‘a persona munita di particolari conoscenze e capacità tecniche’ e che, pur nell'ampia discrezionalità propria di un rapporto professionale autonomo, [l’odierno controricorrente] era chiamato a operare‘in conformità delle direttive fornite dall'amministratore unico (art. 2)’». Diversamente ― ha proseguito la Corte di merito ― si finirebbe per giungere all'incong r uo risultato di considerare amministratore di fatto qualsiasi professionista esterno al quale venga affidato un incarico di consulenza e a cuisiano commesse prestazioni di indole tecnica collegate allo svolgimento dell'impresa sociale. Queste le parole con cui la sentenza impugnata conclude il proprio ragionamento: «In definitiva, sul punto, il contenuto del contratto in parola non si discosta da quelli che usualmente connotano consimili incarichi aziendali a soggetti di comprovata competenzasettoriale al fine di svolgere attività dall'esterno di collaborazione con l'ente societario». Con riguardo alle risultanze cui fa cenno il ricorrente nei due motivi di censura, la Corte di merito ha osservato che, per un verso, la deposizione testimoniale non consentiva di apprezzarealcuna concreta e specifica circostanza nella quale Pissarello « si sarebbe presentato come gestore di ogni affare inerente alla società»e che, per altro verso, la dichiarazione resa da quest'ultimo era da in te ndere nei seguenti termini: organo decidente era l'amministratore (di diritto) di A GSM, mentre lo steso Pissarello svolgeva una funzione propositiva (era «organo proponente», secondo le precise parole della sentenza). Ciò detto, è noto che, in linea di principio, l a prospettazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta mediante le risultanze Sez. I–RG 93/2021 camera di consiglio27.6.2023 di causa inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass.5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195). In termini generali, infatti, la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467) e dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 31 luglio 2017, n. 19011; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056). Col ricorso per cassazione, dunque, la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. 7 aprile 2017, n. 9097). Ora, laricorrente articola censure che nemmeno rientrano tra i motivi di cui all’art. 360 c.p.c.. Infatti, a seguito della modifica del detto articolo intervenuta con l'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, «purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali». (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).La società istante pretende invece di sottoporre alGiudice di legittimità non già un vizio della motivazione in sé (che si risolva nelle figure, elaborate dalla giurisprudenza, della mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», della «motivazione apparente», del «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e d ella «motivazione perplessa ed obiettivamente Sez. I–RG 93/2021 camera di consiglio27.6.2023 incomprensibile»), ma una p ersonale lettura delle emergenze processuali, dalle quali, a suo avviso, avrebbero dovuto trarsi indicazioni diverse da quelle che da dette emergenze ha ricavato la Corte di merito. Come rimarcato dalle Sezioni Unite di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione chemiri a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987). Tantomeno il ricorrente può dolersi in questasede del fatto che il giudice del merito non abbia conferito valore confessorio a una dichiarazione della controparte che era sprovvista di tale valore (quella per cui le determinazioni societarie erano assunte su proposta di Pissarello). Infatti, a prescindere dal rilievo per cui col ricorso per cassazionenon è stata denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 2730 c.c.,la confessione giudiziale o stragiudiziale richiede una esplicita dichiarazione della parte o del suo rappresentante in ordine alla verità di fatti ad essa sfavorevoli o favorevoli all'altra parte, e, pur potendo desumersi da un comportamento o da fatti concludenti, non può consistere in una dichiarazione solo implicitamente o indirettamente ammissiva dei fatti in discussione, la qualeè utilizzabile quale elemento meramente presuntivo od indiziario (Cass. 6 giugno 2006, n. 13212). N ella circostanza, oltretutto , la Corte di merito ha spiegato il senso della dichiarazione di cui qui si dibatte, escludendo che essa in concretoassurgesse a prova indiretta della controversa qualità di amministratore di fatto. 3. ― Le spese del giudizio di legittimità fanno carico al la parte ricorrente, siccome soccombente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.000,00 per compensi, oltre Sez. I–RG 93/2021 camera di consiglio27.6.2023 alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contr