CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19149/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 8575 /2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec : maurizionucci@ordineavvocati- roma.org); –ricorrente – Oggetto: cartelladi pagamento -interessi - IVA e IRAP contro [OSCURATO:PERSONA] S. P . A ., in persona del legale rappresentante p.t., rap- presentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: gioiavaccari@ordi- neavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,[OSCURATO:PERSONA] 18 ; –controricorrente – nonché AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita ai soli fini della eventuale partecipazioneall’udienza di discussione ex art.370 primo comma cod. proc.civ.; –resistente – avversola sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.3353/2/2015,non notificat a . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 febbraio 202 4 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- niva parzialmente accolt o l’ appell o principale propost o dalla società Asperiences.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a ., ora [OSCURATO:SOCIETA] s. r . l . contro la sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.20018/32/14. 2.Con tale sentenza era stato parzialmente accolto l’atto introduttivo della contribuente proposto contro l’Agenzia delle Entrate e l’agente dellariscossione. Il ricorso ave va ad oggetto la cartella di pagamento emessaex art t . 36 bis d.P.R. n. 600/73 e 54 bis d.P.R. n. 633/72 a seguitodi controllo della [OSCURATO:PERSONA] per IVA ed IRAP relative all'anno di imposta 2009 , del complessivo importo di euro 5.677.972,87. 3.Il giudice di prime cure dichiarava la parziale cessa zione della ma- teriadel contendere in ordine all'ammontare di euro 476.080,18, rela- tivaa d IVA oggetto di sgravio, oltre sanzioni , a ccoglieva la doglianza didecadenza dal diritto al la riscossione dell'IRAP e rigettava nel resto ilricorso. Il giudice d’appello accoglie va il proposto appello, limitata- mente alla richiesta di rideterminazione degli aggi della riscossione, confermandonel resto l'impugnata sentenza. 4.Avverso la decisione propone ricorso la contribuente , affidato a tre motivi,cui resiste l’agente della riscossione con controricorso. l’Agenzia delle Entrate ha depositato comparsa di costituzione ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370 primo commacod. proc. civ. . Consideratoche: 5. Con il primo motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n. 4 cod. proc.civ., la contribuente prospetta la v iolazione e falsa applicazione degliartt. 112, 132, co. 2, n. 4) cod. proc. civ. e dell'art. 36 del d . l g s. n.546/1992. Secondo la società la sentenza resa dalla [OSCURATO:PERSONA] sostanzialmente motivata mediante il seguente la- conico rinvio alla sentenza di primo grado : « [OSCURATO:PERSONA] ritiene chei giudici di prime cure abbiamo valutato correttamente la fattispe- cie dedotta in giudizio ed abbiamo pronunciato una sentenza invero condivisibile»,da considerarsi apparente in quanto si esaurirebbe in un rinvioapodittico alla prima sentenza, senza esplicazione delle ragioni dell’adesionealla decisione . 6.Il mezzo di impugnazione è inammissibile . La società ricorrente non cogliela ratio decidendi dell’adesione alla decisione del giudice di prime cure,argomentata nella sentenza impugnata in modo ben più ampi o di quanto riportato nella censura. La CTR ha infatti tra l’altro statuito all’ultimapag. della sentenza : « Quanto alla richiesta di declaratoria di annullamento dell'intera cartella impugnata, poiché portante un im- portomaggiore rispetto a quello venutosi a determinare a seguito dello sgraviooperato dall'Ufficio, per il parziale versamento effettuato a ti- tolodi rateizzazione IVA , si osserva che il più contiene il meno e quindi, atteso che lo sgravio operato è comprensivo anche degli interessi e dellesanzioni applicate, la stessa cartella deve essere confermata per laresidua somma comunque dovuta e della quale la parte contribuente avevapiena contezza, per l'invio della preventiva comunicazione di ir- regolarità».L’adesione del giudice alla decisione di primo grado, per la parteche qui interessa, è quindi motivata e determinata dalla ritenuta pienaconoscenza del fatto contestato e dei criteri di calcolo da parte della contribuente , giusta preventiva comunicazione di irregolarità , a differenzadi quanto si afferma nella prima censura . 7. Il secondo motivo della ricorrente, sempre in relazione all’art.360 primocomma n.4 cod. proc. civ., deduce la v iolazione e falsa applica- zionedegli artt. 112, 132, co. 2, n. 4 cod. proc. civ. , e dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992 . La censura è declinata sia sotto l’angolo dell’omessa pronuncia sia della motivazione apparente, per quanto attiene al la mancataindicazione del criterio di determinazione degli interessi nella cartellaemessa dall'agente della riscossione . 8.Il motivo è inammissibile . 8.1.In primo luogo , la doglianza contiene in rubrica profili di censura traloro incompatibili come l’omessa pronuncia e la motivazione appa- rente,dal momento che se il giudice in tesi non si è pronunciato sulla domanda, non può certo aver espresso alcuna motivazione, neppure apparente. 8.2. Inoltre, il collegio constata che è intervenuta la pronuncia su lla questionedei criteri di calcolo degli interessi , e che questa non è me- ramenteapparente perché non rinvia affatto genericamente alla deci- sionedi primo grado aderendovi. Al contrario, sulla questione il giudice d’appelloparzialmente diparte dalla decisione della CTP, come si evince dalla lettura del seguente brano di motivazione della sentenza impu- gnata:«Si ritiene invece che l'Agente della Riscossione non abbia ope- rato correttamente, poiché, in considerazione della produzione, nel corsodel giudizio di primo grado, dell'atto di sgravio da parte dell'Ente impositore, avrebbe dovuto costituirsi in questo grado di giudizio, dandoatto della rideterminazione degli aggi della riscossione, correlata inpercentuale (peraltro significativa), al minor importo dovuto. Questo aspetto rileva in primo luogo ai fini della richiesta della liquidazione dellespese, ma ancorpiù rileva nel merito, poiché questa Commissione ponea carico dell'Agente medesimo, di rideterminare gli aggi della ri- scossionein proporzione alle somme effettivamente dovute, così come hafatto l'Agenzia delle Entrate per gli interessi e le sanzioni. » . Ilmotivo di appello relativo alla presunta mancata indicazione del cri- terio di determinazione degli interessi è stato formulato unitamente allaprospettata erronea determinazione del compenso di riscossione , come si evince dal suo contenuto riportato parzialmente alle pp.8 - 10 delricorso, così come integrato da quanto riportato pagg.6 - 8 del con- troricorso dell’agente della riscossione . Orbene, dal confronto tra il mezzodi impugnazione e il contenuto del capo del la decisione suddetta sicoglie che il giudice ha accolto solo in pa rte le ragioni dell’appellante, disponendo la rideterminazione degli aggi , ma non condividendo la censuracirca la base di calcolo degli interessi. 9. Il terzo motivo, sempre in relazione all’art.360 primo comma n. 3 cod.proc. civ., deduce la violazione degli artt.7 della l. n.212/2000 e 3della l. n.241/1990 con riferimento a l capo della sentenza di primo grado,condiviso dalla sentenza impugnata, in cui si è affermato che « il tassodi interesse applicato dall'Agenzia delle Entrate sulle somme ri- chieste per I.V.A. è quello (pari al 3,5%) fissato nel citato art. 3 bis D.Lgs.462/1997 nell'ipotesi di rateazione. Né sul punto la Soc. Aspe- riencecontesta in concreto il calcolo effettuato dall'Ufficio. » . 10.Il motivo non può trovare ingresso , alla luce della costante giuri- sprudenzadi questa Corte . 10.1.La Sezione ha più volte affermato (Cass, Sez. V, 27 marzo 2019, n.8508; Cass., Sez. V, 8 marzo 2019, n. 6812; Cass., Sez. V, 7 giugno 2017,n. 14236) che , in tema di riscossione delle imposte sul reddito, lacartella di pagamento ex art. 36 - bis del d.P.R. n. 600/1973 – quella allabase del presente processo - è congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla qualederiva il debito di imposta ed al conseguente periodo di compe- tenza. Il criterio della loro liquidazione è predeterminato ex lege e la relativaapplicazione si risolve in una mera operazione matematica. 10.2.Inoltre, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.22281 del 14/7/2022 hanno chiarito che la cartella di pagamento, allorché segual’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum deldebito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata– con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati –attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantifica- zionedell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art.7 della l. n.212 del 2000 e dall’art.3 della l. n. 241 del 1990. S e, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligodi motivazione essa deve indicare , oltre all’importo monetario richiesto,la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale puòanche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa av- versodel tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza della qualegli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specifica- zionedei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di cal- colo. 10.3.A ciò si aggiunge che la contribuente, dal momento che la liqui- dazionedell'imposta è avvenuta sulla base dei dati da lei forniti , è in gradodi conoscere presupposti di fatto e ragioni giuridiche dell'impo- sizione. 11.In conclusione , il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite se- guonola soccombenza, liquidate come da dispositivo in favore del solo agentedella riscossione, dal momento che l’Agenzia non ha svolto di- feseeffettive. P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrent e alla rifusione delle spese di lite,liquidate in favore dell’agente della riscossione in e uro 18.000 per compensi,oltre 200 Euro per spese b