CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 06935/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25808/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende, con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) chela rappresenta e difende, con domicilio digitale ex lege-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25808/2024Numero sezionale 3810/2025AMCO-[OSCURATO:PERSONA], elettivamenteNumero di raccolta generale 6935/2026domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ata pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende-ricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5944/2024depositata il 23/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione nei confrontidi AMCO – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e di [OSCURATO:PERSONA] di Siena (già MPS [OSCURATO:PERSONA] per leImprese S.p.A.) avverso la sentenza n. 5944 del 23 settembre2024 della Corte d’Appello di Roma -sezione specializzata inmateria di impresa- di rigetto del gravame interposto dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., con integrale conferma della decisionedel giudice di prime cure.2. AMCO depositava ricorso incidentale condizionato, mentre laBanca MPS proponeva controricorso.3. Il Tribunale di Firenze adito, dichiarava la propria incompetenzain favore del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materiadi imprese, assegnando termine per la riassunzione. Con atto dicitazione ritualmente notificato, [OSCURATO:SOCIETA] riassumeva il giudizio2 di 4Numero registro generale 25808/2024Numero sezionale 3810/2025Numero di raccolta generale 6935/2026davanti al Tribunale di Roma, reiterando le domande giàData pubblicazione 23/03/2026proposte – in parte rinunciate – e chiedendo, tra l’altro,l’accertamento della nullità della fideiussione per contrasto conla normativa antitrust e con la disciplina delle clausolevessatorie, nonché la sua inefficacia o annullabilità per vizi delconsenso, deducendo anche responsabilità della banca perviolazione dei principi di correttezza e buona fede. Si costituivaMPS [OSCURATO:PERSONA] per resistere e successivamenteinterveniva in giudizio AMCO quale avente causa succeduta nelcredito.4. Il Tribunale, rigettata l’istanza di parte attrice di concessione ditermini istruttori, respingeva le domande e condannavaCoramtex alla rifusione delle spese di lite.5. L’appello proposto dalla società veniva rigettato dalla Cortedistrettuale di Roma, che confermava integralmente la decisionedi primo grado e condannava l’appellante alle spese del grado,liquidate in € 11.500,00 per ciascuna parte, oltre accessori dilegge.6. E’ stata formulata proposta di definizione accelerata del giudizio,comunicata il 26 marzo 2025, questa Corte rilevaval’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della sentenzaunitamente all’attestazione della relazione di notifica, essendo ladecisione pubblicata il 23 settembre 2024 e il ricorso notificato il25 novembre 2024.7. La ricorrente si è opposta chiedendo la decisione della causa conistanza del 5 maggio 2025, sostenendo che la sentenza –sebbene formalmente emessa a verbale il 23 settembre 2024 exart. 281 sexies c.p.c. – fosse divenuta conoscibile soltanto il 24settembre 2024, data di attribuzione del numero di repertorio edi effettiva visibilità nel sistema informatico della Corted’appello.3 di 4Numero registro generale 25808/2024Numero sezionale 3810/2025Numero di raccolta generale 6935/20268. Ne deduceva quindi la tempestività del ricorso, da calcolarsi conData pubblicazione 23/03/2026scadenza al 25 novembre 2024, pur senza produrre la relata dinotifica della stessa.9. In data 29 settembre 2025 la ricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, debitamentesottoscritta per accettazione, con separati atti, dai legali dellacontroparte [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] e di AMCO –[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., controricorrente con ricorsoincidentale proposto in via condizionata.Considerato che:10. Attesa la depositata rinunzia al ricorso con compensazionedelle spese del giudizio di cassazione, e la relativa accettazione,il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, concompensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.11. La ricorrente va ex art. 96, 4° co., c.p.c. condannata alpagamento d somma, liquidata come in dispositivo, in favore diCassa delle ammende ( v. Cass., 4/10/2023, n. 27947; Cass.,28/2/2024, n. 5243 ).12. Trattandosi di estinzione del giudizio non sussistono ipresupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25808/2024Numero sezionale 3810/2025Numero di raccolta generale 6935/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCHIARA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]d.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMARILENA [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25808/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende, con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) chela rappresenta e difende, con domicilio digitale ex lege-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25808/2024Numero sezionale 3810/2025AMCO-[OSCURATO:PERSONA], elettivamenteNumero di raccolta generale 6935/2026domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ata pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende-ricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5944/2024depositata il 23/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione nei confrontidi AMCO – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e di [OSCURATO:PERSONA] di Siena (già MPS [OSCURATO:PERSONA] per leImprese S.p.A.) avverso la sentenza n. 5944 del 23 settembre2024 della Corte d’Appello di Roma -sezione specializzata inmateria di impresa- di rigetto del gravame interposto dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., con integrale conferma della decisionedel giudice di prime cure.2. AMCO depositava ricorso incidentale condizionato, mentre laBanca MPS proponeva controricorso.3. Il Tribunale di Firenze adito, dichiarava la propria incompetenzain favore del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materiadi imprese, assegnando termine per la riassunzione. Con atto dicitazione ritualmente notificato, [OSCURATO:SOCIETA] riassumeva il giudizio2 di 4Numero registro generale 25808/2024Numero sezionale 3810/2025Numero di raccolta generale 6935/2026davanti al Tribunale di Roma, reiterando le domande giàData pubblicazione 23/03/2026proposte – in parte rinunciate – e chiedendo, tra l’altro,l’accertamento della nullità della fideiussione per contrasto conla normativa antitrust e con la disciplina delle clausolevessatorie, nonché la sua inefficacia o annullabilità per vizi delconsenso, deducendo anche responsabilità della banca perviolazione dei principi di correttezza e buona fede. Si costituivaMPS [OSCURATO:PERSONA] per resistere e successivamenteinterveniva in giudizio AMCO quale avente causa succeduta nelcredito.4. Il Tribunale, rigettata l’istanza di parte attrice di concessione ditermini istruttori, respingeva le domande e condannavaCoramtex alla rifusione delle spese di lite.5. L’appello proposto dalla società veniva rigettato dalla Cortedistrettuale di Roma, che confermava integralmente la decisionedi primo grado e condannava l’appellante alle spese del grado,liquidate in € 11.500,00 per ciascuna parte, oltre accessori dilegge.6. E’ stata formulata proposta di definizione accelerata del giudizio,comunicata il 26 marzo 2025, questa Corte rilevaval’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della sentenzaunitamente all’attestazione della relazione di notifica, essendo ladecisione pubblicata il 23 settembre 2024 e il ricorso notificato il25 novembre 2024.7. La ricorrente si è opposta chiedendo la decisione della causa conistanza del 5 maggio 2025, sostenendo che la sentenza –sebbene formalmente emessa a verbale il 23 settembre 2024 exart. 281 sexies c.p.c. – fosse divenuta conoscibile soltanto il 24settembre 2024, data di attribuzione del numero di repertorio edi effettiva visibilità nel sistema informatico della Corted’appello.3 di 4Numero registro generale 25808/2024Numero sezionale 3810/2025Numero di raccolta generale 6935/20268. Ne deduceva quindi la tempestività del ricorso, da calcolarsi conData pubblicazione 23/03/2026scadenza al 25 novembre 2024, pur senza produrre la relata dinotifica della stessa.9. In data 29 settembre 2025 la ricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, debitamentesottoscritta per accettazione, con separati atti, dai legali dellacontroparte [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] e di AMCO –[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., controricorrente con ricorsoincidentale proposto in via condizionata.Considerato che:10. Attesa la depositata rinunzia al ricorso con compensazionedelle spese del giudizio di cassazione, e la relativa accettazione,il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, concompensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.11. La ricorrente va ex art. 96, 4° co., c.p.c. condannata alpagamento d somma, liquidata come in dispositivo, in favore diCassa delle ammende ( v. Cass., 4/10/2023, n. 27947; Cass.,28/2/2024, n. 5243 ).12. Trattandosi di estinzione del giudizio non sussistono ipresupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Condannala ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favoredi Cassa delle ammende ex art. 96, 4° comma, c.p.c.Così deciso in Roma, il 30/9/2025.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO4 di 4PDFinvalido *P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Condannala ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favoredi Cassa delle ammende ex art. 96, 4° comma, c.p.c.Così deciso in Roma, il 30/9/2025.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO4 di 4PDFinvalido *