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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 28244/2026

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so.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Forlì, in qualità di giudice dell’esecuzione, conprovvedimento in data 16 gennaio 2026 ha rigettato l’istanza presentatanell’interesse di XXXXXXXXXXX e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolodella continuazione fra i fatti di cui a cinque sentenze di condanna; fra i fatti dicui alle prime tre sentenze, emesse dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Verona il 15 aprile 2003, dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Torino il 6 maggio 20023 e il 28 gennaio 2004, il giudicedell’esecuzione aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge.Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe dato eccesiva enfasi al datocronologico, senza valutare, anche per gruppi di reati, la sussistenza deglielementi rivelatori dell’unicità del disegno criminoso; la disamina condotta ègenerica ed astratta e non ha tenuto in considerazioni tutti gli elementi, nonsussistendo, per contro, in capo all’istante alcun onere probatorio.Il dato cronologico relativo ai fatti di cui alla sentenza sub 4) è spiegabile inragione della detenzione, cessata la quale il ricorrente ha ripreso a delinquere,commettendo resti della stessa specie e con analoghe modalità.Si tratta sempre di episodi di spaccio compiuti in un territorio delimitato;analogamente l’intervallo temporale con fatti di cui alla sentenza n. 5 è spiegatoin ragione di ulteriori periodi trascorsi in carcere e di una espulsione.Stigmatizza il ricorrente come il dato della tossicodipendenza sia statoritenuto inconferente in quanto relativo ad un periodo estraneo a quello cui siriferiscono i fatti in esame, ma tale conclusione sarebbe errata poiché nel 2019 èstato riscontrato un disturbo da uso di sostanze che certamente era preesistentea quel momento.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione.Secondo il ricorrente la motivazione del diniego contenuto nelprovvedimento impugnato sarebbe meramente apparente poiché non avrebbenel concreto vagliato la ricorrenza degli indici indicatori dell’unitarietà del disegnocriminoso.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.I due motivi possono essere trattati congiuntamente.L'ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati non esime ilgiudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta conriferimento a singoli gruppi di reati commessi all'interno di tale periodo, ovecronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dallasimilare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale. (Sez. 1, n.15625 del 10/01/2023, Kriz, Rv. 284532 - 01); il provvedimento impugnato si ètemporale intercorso fra i fatti di cui ai due gruppi dovesse essere ritenutoelemento fortemente ostativo all’individuazione di una iniziale progettualitàcriminosa unitaria.Questa Corte ha altresì precisato che l'esigenza di tale verifica sussiste se enei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegnocriminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indicirivelatori della corrispondente continuazione parziale (Sez. 1, n. 7381 del12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387 - 01).Il Tribunale ha evidenziato come i fatti di cui alla sentenza n. 5 si collochinonel 2021 e siano stati commessi a Cesena, mentre quelli di cui alla sentenza n. 4siano stati commessi tra il 2005 e il 2006 a Milano e Rozzano e quelli rispetto aiquali è già stata riconosciuta la continuazione si collocano nel 2002; con tali datidi base, avendo individuato i criteri utilizzati per la verifica della sussistenza omeno del medesimo disegno criminoso, è evidente che, per quantoimplicitamente, il provvedimento impugnato abbia escluso che fra i due gruppi direati possa essere rinvenibile una qualche unitarietà.Il Tribunale ha dato rilievo, infatti, all’amplissimo arco temporale che divide ifatti di cui alle prime tre sentenze con i fatti di cui alle seconde due, alledifferenti aree geografiche, ai diversi concorrenti, al fatto che nel periodoconsiderato si siano succedute diverse detenzioni e il condannato sia stato ancheespulso.A fronte di tali elementi che sono tutto indicativi, benché non in sensoassoluto, di una non unitarietà della progettazione criminosa, per le ragioniesplicitate nel provvedimento, il ricorrente non ha fornito alcun argomento acontrario con cui superare tale forte presunzione per affermare che, nonostantetali indicatori, i fatti in esame facevano parte della medesima ideazione criminosaab origine, quanto meno nelle loro linee generali.In questa maniera il ricorrente ha contravvenuto ad un insegnamento diquesta Corte che qui di intende ribadire, secondo cui, in tema di esecuzione,grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reatocontinuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, nonessendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebitiovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazionedi un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte divita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n.35806 del 20/04/2016, D'amico, Rv. 267580 - 01).È peraltro evidente che, sebbene nessuno dei dati evidenziati dal Tribunalein senso ostativo alla richiesta del condannato sia risolutivo, perché neppure ladetenzione lo è ex se, è pur vero che maggiori e più pregnanti sono gli elementiche militano contro il riconoscimento di un unico disegno criminoso, maggiore epiù pregnante, correlativamente, è l’onere di deduzione contrario in capoall’istante, onere che in questo caso non è stato minimamente ottemperato.Il dato della tossicodipendenza è sfiorato, ma la motivazione che non lericonnette rilievo non è di fatto scalfita, poiché il ricorrente afferma del tuttogenericamente che è una condizione che preesisteva, in maniera del tuttogenerica; in ogni caso non vi è una vera e propria diagnosi di tossicodipendenza,bensì di disturbo da uso di sostanze e neanche sotto questo aspetto è stataofferta una chiave di lettura della ragione per cui la tossicodipendenza potrebbefungere da collante di tutti i fatti.Il Tribunale si è attenuto sul punto ad un insegnamento di questa Corte chesi intende ribadire, secondo il quale, in tema di riconoscimento dellacontinuazione in fase esecutiva, non viola l'obbligo di motivazione su circostanzarilevante ai fini della decisione il giudice che non prenda in considerazione lostato di tossicodipendenza del condannato, che risulti solo genericamentededotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lo renda plausibile esuscettibile di essere considerato, né emerga altrimenti dalle sentenze acquisiteanche d'ufficio ex art. 186, disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 881 del29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716 – 01: fattispecie nella quale lapretesa tossicodipendenza dell'interessato risultava non certificata e non coeva aifatti giudicati).In ogni caso, in tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art.671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n. 49, lostato di tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente ilriconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardoai reati che siano collegati e dipendenti da tale stato, sempre che ricorrano anchele altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza dellacontinuazione (v., di recente, Sez. 1, n. 2313 del 28/10/2025, dep. 2026, F., Rv.289240 - 01).2.

Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e ilricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.Va disposto l’oscuramento dei dati, come da dispositivo, a norma dell’art. 52d. lgs. n. 196/03.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Forlì, in qualità di giudice dell’esecuzione, conprovvedimento in data 16 gennaio 2026 ha rigettato l’istanza presentatanell’interesse di XXXXXXXXXXX e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolodella continuazione fra i fatti di cui a cinque sentenze di condanna; fra i fatti dicui alle prime tre sentenze, emesse dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Verona il 15 aprile 2003, dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Torino il 6 maggio 20023 e il 28 gennaio 2004, il giudicedell’esecuzione aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge.Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe dato eccesiva enfasi al datocronologico, senza valutare, anche per gruppi di reati, la sussistenza deglielementi rivelatori dell’unicità del disegno criminoso; la disamina condotta ègenerica ed astratta e non ha tenuto in considerazioni tutti gli elementi, nonsussistendo, per contro, in capo all’istante alcun onere probatorio.Il dato cronologico relativo ai fatti di cui alla sentenza sub 4) è spiegabile inragione della detenzione, cessata la quale il ricorrente ha ripreso a delinquere,commettendo resti della stessa specie e con analoghe modalità.Si tratta sempre di episodi di spaccio compiuti in un territorio delimitato;analogamente l’intervallo temporale con fatti di cui alla sentenza n. 5 è spiegatoin ragione di ulteriori periodi trascorsi in carcere e di una espulsione.Stigmatizza il ricorrente come il dato della tossicodipendenza sia statoritenuto inconferente in quanto relativo ad un periodo estraneo a quello cui siriferiscono i fatti in esame, ma tale conclusione sarebbe errata poiché nel 2019 èstato riscontrato un disturbo da uso di sostanze che certamente era preesistentea quel momento.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione.Secondo il ricorrente la motivazione del diniego contenuto nelprovvedimento impugnato sarebbe meramente apparente poiché non avrebbenel concreto vagliato la ricorrenza degli indici indicatori dell’unitarietà del disegnocriminoso.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.I due motivi possono essere trattati congiuntamente.L'ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati non esime ilgiudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta conriferimento a singoli gruppi di reati commessi all'interno di tale periodo, ovecronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dallasimilare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale. (Sez. 1, n.15625 del 10/01/2023, Kriz, Rv. 284532 - 01); il provvedimento impugnato si ètemporale intercorso fra i fatti di cui ai due gruppi dovesse essere ritenutoelemento fortemente ostativo all’individuazione di una iniziale progettualitàcriminosa unitaria.Questa Corte ha altresì precisato che l'esigenza di tale verifica sussiste se enei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegnocriminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indicirivelatori della corrispondente continuazione parziale (Sez. 1, n. 7381 del12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387 - 01).Il Tribunale ha evidenziato come i fatti di cui alla sentenza n. 5 si collochinonel 2021 e siano stati commessi a Cesena, mentre quelli di cui alla sentenza n. 4siano stati commessi tra il 2005 e il 2006 a Milano e Rozzano e quelli rispetto aiquali è già stata riconosciuta la continuazione si collocano nel 2002; con tali datidi base, avendo individuato i criteri utilizzati per la verifica della sussistenza omeno del medesimo disegno criminoso, è evidente che, per quantoimplicitamente, il provvedimento impugnato abbia escluso che fra i due gruppi direati possa essere rinvenibile una qualche unitarietà.Il Tribunale ha dato rilievo, infatti, all’amplissimo arco temporale che divide ifatti di cui alle prime tre sentenze con i fatti di cui alle seconde due, alledifferenti aree geografiche, ai diversi concorrenti, al fatto che nel periodoconsiderato si siano succedute diverse detenzioni e il condannato sia stato ancheespulso.A fronte di tali elementi che sono tutto indicativi, benché non in sensoassoluto, di una non unitarietà della progettazione criminosa, per le ragioniesplicitate nel provvedimento, il ricorrente non ha fornito alcun argomento acontrario con cui superare tale forte presunzione per affermare che, nonostantetali indicatori, i fatti in esame facevano parte della medesima ideazione criminosaab origine, quanto meno nelle loro linee generali.In questa maniera il ricorrente ha contravvenuto ad un insegnamento diquesta Corte che qui di intende ribadire, secondo cui, in tema di esecuzione,grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reatocontinuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, nonessendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebitiovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazionedi un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte divita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n.35806 del 20/04/2016, D'amico, Rv. 267580 - 01).È peraltro evidente che, sebbene nessuno dei dati evidenziati dal Tribunalein senso ostativo alla richiesta del condannato sia risolutivo, perché neppure ladetenzione lo è ex se, è pur vero che maggiori e più pregnanti sono gli elementiche militano contro il riconoscimento di un unico disegno criminoso, maggiore epiù pregnante, correlativamente, è l’onere di deduzione contrario in capoall’istante, onere che in questo caso non è stato minimamente ottemperato.Il dato della tossicodipendenza è sfiorato, ma la motivazione che non lericonnette rilievo non è di fatto scalfita, poiché il ricorrente afferma del tuttogenericamente che è una condizione che preesisteva, in maniera del tuttogenerica; in ogni caso non vi è una vera e propria diagnosi di tossicodipendenza,bensì di disturbo da uso di sostanze e neanche sotto questo aspetto è stataofferta una chiave di lettura della ragione per cui la tossicodipendenza potrebbefungere da collante di tutti i fatti.Il Tribunale si è attenuto sul punto ad un insegnamento di questa Corte chesi intende ribadire, secondo il quale, in tema di riconoscimento dellacontinuazione in fase esecutiva, non viola l'obbligo di motivazione su circostanzarilevante ai fini della decisione il giudice che non prenda in considerazione lostato di tossicodipendenza del condannato, che risulti solo genericamentededotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lo renda plausibile esuscettibile di essere considerato, né emerga altrimenti dalle sentenze acquisiteanche d'ufficio ex art. 186, disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 881 del29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716 – 01: fattispecie nella quale lapretesa tossicodipendenza dell'interessato risultava non certificata e non coeva aifatti giudicati).In ogni caso, in tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art.671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n. 49, lostato di tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente ilriconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardoai reati che siano collegati e dipendenti da tale stato, sempre che ricorrano anchele altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza dellacontinuazione (v., di recente, Sez. 1, n. 2313 del 28/10/2025, dep. 2026, F., Rv.289240 - 01).2. Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e ilricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.Va disposto l’oscuramento dei dati, come da dispositivo, a norma dell’art. 52d. lgs. n. 196/03. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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