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CassazionesentenzaSezione F

Cassazione n. 34530/2023

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la seguente SENTENZA su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03P32X0), nata nella Repubblica Dominicana il 08/09/1965 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03P0CIN), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;mA udito l'[OSCURATO:PERSONA], in difesa di entrambi i ricorrenti, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la condanna in primo grado di entrambi gli imputati, in concorso, per detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente (art. 73, comma 5, d.P.R. 09/10/1990, n. 309) (capo a) e del solo [OSCURATO:PERSONA] per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), perché, al fine di opporsi all'operato degli agenti che stavano eseguendo la perquisizione domiciliare finalizzata al rinvenimento di sostanza stupefacente, usava violenza nei confronti dell'assistente capo Paone, divincolandosi e tentando di colpirlo con una testata (capo b).

2. Avverso la sentenza hanno presentato due distinti ricorsi gli imputati, per il tramite del comune difensore, [OSCURATO:PERSONA].

3. Nell'unico motivo di cui consta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è dedotta erronea applicazione della fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale in virtù del mancato compimento di concreti atti di violenza, nonché vizio di motivazione quanto a un aspetto di fatto decisivo.

In particolare, osserva il ricorrente, dalla sentenza di primo grado emerge che l'imputato diede in escandescenze dopo che gli operanti aprirono il cancello dell'abitazione per effettuare la perquisizione e che, solo a quel punto, spintonò l'assistente capo Guadagnoli, cercando di procurarsi la fuga.

La sentenza di secondo grado integra, tuttavia, la motivazione di quella di primo grado con un aspetto da questa non affrontato, affermando che, una volta a casa e malgrado fosse ammanettato, l'imputato avrebbe tentato di colpire l'assistente capo Paone e venne immobilizzato.

Di conseguenza, il ricorrente esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. come descritto nel capo b) della rubrica.

Ribadito che l'imputato non ha colpito nessuno, infatti, la sua condotta non sarebbe idonea a esercitare una forma di violenza diretta al pubblico ufficiale ma, secondo l'insegnamento di legittimità, avrebbe dovuto configurare una (non punibile) resistenza passiva, la quale ammette un uso moderato di violenza.

Corrispondentemente, la motivazione del provvedimento impugnato appare illogica là dove, integrando la pronuncia di primo grado, afferma che, una volta casa sua malgrado fosse ammanettato, [OSCURATO:PERSONA] tentava di colpire l'operante Paone e veniva immobilizzato, mentre, per contro, l'immobilizzazione era già avvenuta.

4. [OSCURATO:PERSONA], nell'unico motivo di ricorso presentato, eccepisce erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione in ordine all'ipotizzato concorso di persone nel delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente ("fatto lieve"), in luogo di una connivenza non punibile.

I giudici dell'appello avrebbero frainteso le deduzioni difensive, non essendo mai stato sostenuto e non essendo mai emerso nemmeno dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che la sostanza stupefacente ritrovata nella borsa dell'imputata fosse stata messa lì a sua insaputa. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha sempre affermato di detenere la droga per uso personale e che, proprio per provvedere all'occorrenza, ne serbava un po' dalla madre e un po' dalla suocera.

Soprattutto, in capo all'imputata non può configurarsi una responsabilità a titolo di concorso di persone, bensì soltanto connivenza non punibile, come anche ritenuto dal Procuratore generale in appello e come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui chi abita con il soggetto autore di attività di spaccio di sostanze stupefacenti risponde a titolo di concorso soltanto laddove abbia quantomeno agevolato la detenzione della sostanza, e non anche quando semplicemente ne sia a conoscenza, osservando, per il resto, un comportamento meramente passivo.

Nel caso di specie, da nessun indice si desume che l'imputata, suocera di [OSCURATO:PERSONA] e la cui casa questi frequentava, avesse fornito un contributo morale o materiale al reato.

Né la circostanza che le modalità di confezionamento della droga rinvenuta presso la sua abitazione fossero identiche a quelle della droga sequestrata al [OSCURATO:PERSONA] indizia un concorso di persone, bensì, semmai e al contrario, l'appartenenza dello stupefacente al solo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Al di là dell'improprio richiamo compiuto agli artt. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen., il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce un travisamento del fatto, non conoscibile in sede di legittimità.

Peraltro, il motivo sarebbe comunque manifestamente infondato.

Nella sentenza di primo grado (che, trattandosi di c.d.

"doppia conforme" forma con il provvedimento impugnato un unico corpo decisionale: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), la dinamica dei fatti è, infatti, chiaramente scandita, essendo precisato che: i due imputati furono fermati mentre viaggiavano a bordo della macchina; [OSCURATO:PERSONA] diede in escandescenze una prima volta mentre gli operanti cercavano di aprire l'appartamento che era suo domicilio di fatto (in questo frangente spintonava l'operante Guadagnoli e veniva ammanettato); [OSCURATO:PERSONA] diede in escandescenze una seconda volta durante la perquisizione del suo appartamento, quando, «nonostante avesse le manette, si scagliava contro l'assistente capo Paone, cercando di colpirlo con una testata, azione che veniva interrotta unitamente ad altro personale che riusciva, con non poca fatica, a bloccare il giovane facendolo desistere dalla sua condotta»; subito dopo, la polizia giudiziaria si recò presso l'abitazione della suocera e vi rinvenne altra sostanza stupefacente.

La violenza - invero, di entità nemmeno troppo modesta, se si considera che, sebbene l'imputato fosse immobilizzato, dovette intervenire altro personale - venne, quindi, realizzata nel contesto e al fine di impedire la perquisizione - che è sicuramente un atto dell'ufficio -, contrariamente a quanto affermato nel ricorso.

1.2. Per tali ragioni, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile.

1.3. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. 2.1.

Infondato e, dunque, da rigettare è, invece, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. La configurabilità della responsabilità a titolo di concorso di persone in capo all'imputata è, sì, motivata dalla Corte di appello sulla base delle analoghe modalità di confezionamento della droga ritrovata presso la sua abitazione e di quella rinvenuta a casa di [OSCURATO:PERSONA]: dato che - come si rileva nel ricorso - non denota in modo univoco una partecipazione alla condotta di detenzione a fini di spaccio.

Nel provvedimento impugnato, gli estremi dell'art. 110 cod. pen. sono, tuttavia, espressamente desunti anche dal ritrovamento di sostanza stupefacente indosso all'imputata.

Tale elemento, già in sé significativo, si aggiunge ad altri, quali la circostanza - descritta sin dal capo di imputazione e particolarmente valorizzata dalla pronuncia di primo grado (che si è in precedenza ricordato formare con la sentenza impugnata un unico corpo decisionale) - che gli imputati non hanno fornito, nell'immediatezza del ritrovamento, alcuna spiegazione logica del possesso di droga, nonché il rinvenimento di somme di denaro non giustificate dalle condizioni economiche della donna.

Ferma l'impossibilità, per questa Corte, di sovvertire le valutazioni in fatto dei giudici di merito, la motivazione del provvedimento impugnato non risulta, dunque, incompleta e tantomeno incoerente, vieppiù se si considera che i giudici dell'appello precisano come nell'alloggio di [OSCURATO:PERSONA] non risultavano abitare altri occupanti.

Tale precisazione impedisce, infatti, di considerare rilevante, nel caso di specie, la giurisprudenza in materia di sostanze stupefacenti di questa Corte volta a precisare, con riferimento ai conviventi che coabitano con il detentore di droga - e, coerentemente, soltanto ad essi - come non sia ipotizzabile concorso di persone là dove l'agente si limiti a mantenere un comportamento meramente passivo, senza offrire alcun contributo causale - sia esso materiale o morale - alla realizzazione del delitto (tra le altre, Sez. 6, n. 52116 del 15/11/2019, Finizio, Rv. 278064; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167).

Né, si aggiunge in conclusione, appare funzionale alla tesi difensiva la sentenza specificamente richiamata del ricorso, secondo cui la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, sta nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone, è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244).

Infatti, ciò è, appunto, quanto i giudici di merito assumono accaduto nella vicenda concreta.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03P32X0), nata nella Repubblica Dominicana il 08/09/1965 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03P0CIN), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;mA udito l'[OSCURATO:PERSONA], in difesa di entrambi i ricorrenti, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la condanna in primo grado di entrambi gli imputati, in concorso, per detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente (art. 73, comma 5, d.P.R. 09/10/1990, n. 309) (capo a) e del solo [OSCURATO:PERSONA] per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), perché, al fine di opporsi all'operato degli agenti che stavano eseguendo la perquisizione domiciliare finalizzata al rinvenimento di sostanza stupefacente, usava violenza nei confronti dell'assistente capo Paone, divincolandosi e tentando di colpirlo con una testata (capo b). 2. Avverso la sentenza hanno presentato due distinti ricorsi gli imputati, per il tramite del comune difensore, [OSCURATO:PERSONA]. 3. Nell'unico motivo di cui consta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è dedotta erronea applicazione della fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale in virtù del mancato compimento di concreti atti di violenza, nonché vizio di motivazione quanto a un aspetto di fatto decisivo. In particolare, osserva il ricorrente, dalla sentenza di primo grado emerge che l'imputato diede in escandescenze dopo che gli operanti aprirono il cancello dell'abitazione per effettuare la perquisizione e che, solo a quel punto, spintonò l'assistente capo Guadagnoli, cercando di procurarsi la fuga. La sentenza di secondo grado integra, tuttavia, la motivazione di quella di primo grado con un aspetto da questa non affrontato, affermando che, una volta a casa e malgrado fosse ammanettato, l'imputato avrebbe tentato di colpire l'assistente capo Paone e venne immobilizzato. Di conseguenza, il ricorrente esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. come descritto nel capo b) della rubrica. Ribadito che l'imputato non ha colpito nessuno, infatti, la sua condotta non sarebbe idonea a esercitare una forma di violenza diretta al pubblico ufficiale ma, secondo l'insegnamento di legittimità, avrebbe dovuto configurare una (non punibile) resistenza passiva, la quale ammette un uso moderato di violenza. Corrispondentemente, la motivazione del provvedimento impugnato appare illogica là dove, integrando la pronuncia di primo grado, afferma che, una volta casa sua malgrado fosse ammanettato, [OSCURATO:PERSONA] tentava di colpire l'operante Paone e veniva immobilizzato, mentre, per contro, l'immobilizzazione era già avvenuta. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'unico motivo di ricorso presentato, eccepisce erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione in ordine all'ipotizzato concorso di persone nel delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente ("fatto lieve"), in luogo di una connivenza non punibile. I giudici dell'appello avrebbero frainteso le deduzioni difensive, non essendo mai stato sostenuto e non essendo mai emerso nemmeno dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che la sostanza stupefacente ritrovata nella borsa dell'imputata fosse stata messa lì a sua insaputa. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha sempre affermato di detenere la droga per uso personale e che, proprio per provvedere all'occorrenza, ne serbava un po' dalla madre e un po' dalla suocera. Soprattutto, in capo all'imputata non può configurarsi una responsabilità a titolo di concorso di persone, bensì soltanto connivenza non punibile, come anche ritenuto dal Procuratore generale in appello e come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui chi abita con il soggetto autore di attività di spaccio di sostanze stupefacenti risponde a titolo di concorso soltanto laddove abbia quantomeno agevolato la detenzione della sostanza, e non anche quando semplicemente ne sia a conoscenza, osservando, per il resto, un comportamento meramente passivo. Nel caso di specie, da nessun indice si desume che l'imputata, suocera di [OSCURATO:PERSONA] e la cui casa questi frequentava, avesse fornito un contributo morale o materiale al reato. Né la circostanza che le modalità di confezionamento della droga rinvenuta presso la sua abitazione fossero identiche a quelle della droga sequestrata al [OSCURATO:PERSONA] indizia un concorso di persone, bensì, semmai e al contrario, l'appartenenza dello stupefacente al solo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Al di là dell'improprio richiamo compiuto agli artt. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen., il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce un travisamento del fatto, non conoscibile in sede di legittimità. Peraltro, il motivo sarebbe comunque manifestamente infondato. Nella sentenza di primo grado (che, trattandosi di c.d. "doppia conforme" forma con il provvedimento impugnato un unico corpo decisionale: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), la dinamica dei fatti è, infatti, chiaramente scandita, essendo precisato che: i due imputati furono fermati mentre viaggiavano a bordo della macchina; [OSCURATO:PERSONA] diede in escandescenze una prima volta mentre gli operanti cercavano di aprire l'appartamento che era suo domicilio di fatto (in questo frangente spintonava l'operante Guadagnoli e veniva ammanettato); [OSCURATO:PERSONA] diede in escandescenze una seconda volta durante la perquisizione del suo appartamento, quando, «nonostante avesse le manette, si scagliava contro l'assistente capo Paone, cercando di colpirlo con una testata, azione che veniva interrotta unitamente ad altro personale che riusciva, con non poca fatica, a bloccare il giovane facendolo desistere dalla sua condotta»; subito dopo, la polizia giudiziaria si recò presso l'abitazione della suocera e vi rinvenne altra sostanza stupefacente. La violenza - invero, di entità nemmeno troppo modesta, se si considera che, sebbene l'imputato fosse immobilizzato, dovette intervenire altro personale - venne, quindi, realizzata nel contesto e al fine di impedire la perquisizione - che è sicuramente un atto dell'ufficio -, contrariamente a quanto affermato nel ricorso. 1.2. Per tali ragioni, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 1.3. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. 2.1. Infondato e, dunque, da rigettare è, invece, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. La configurabilità della responsabilità a titolo di concorso di persone in capo all'imputata è, sì, motivata dalla Corte di appello sulla base delle analoghe modalità di confezionamento della droga ritrovata presso la sua abitazione e di quella rinvenuta a casa di [OSCURATO:PERSONA]: dato che - come si rileva nel ricorso - non denota in modo univoco una partecipazione alla condotta di detenzione a fini di spaccio. Nel provvedimento impugnato, gli estremi dell'art. 110 cod. pen. sono, tuttavia, espressamente desunti anche dal ritrovamento di sostanza stupefacente indosso all'imputata. Tale elemento, già in sé significativo, si aggiunge ad altri, quali la circostanza - descritta sin dal capo di imputazione e particolarmente valorizzata dalla pronuncia di primo grado (che si è in precedenza ricordato formare con la sentenza impugnata un unico corpo decisionale) - che gli imputati non hanno fornito, nell'immediatezza del ritrovamento, alcuna spiegazione logica del possesso di droga, nonché il rinvenimento di somme di denaro non giustificate dalle condizioni economiche della donna. Ferma l'impossibilità, per questa Corte, di sovvertire le valutazioni in fatto dei giudici di merito, la motivazione del provvedimento impugnato non risulta, dunque, incompleta e tantomeno incoerente, vieppiù se si considera che i giudici dell'appello precisano come nell'alloggio di [OSCURATO:PERSONA] non risultavano abitare altri occupanti. Tale precisazione impedisce, infatti, di considerare rilevante, nel caso di specie, la giurisprudenza in materia di sostanze stupefacenti di questa Corte volta a precisare, con riferimento ai conviventi che coabitano con il detentore di droga - e, coerentemente, soltanto ad essi - come non sia ipotizzabile concorso di persone là dove l'agente si limiti a mantenere un comportamento meramente passivo, senza offrire alcun contributo causale - sia esso materiale o morale - alla realizzazione del delitto (tra le altre, Sez. 6, n. 52116 del 15/11/2019, Finizio, Rv. 278064; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167). Né, si aggiunge in conclusione, appare funzionale alla tesi difensiva la sentenza specificamente richiamata del ricorso, secondo cui la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, sta nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone, è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244). Infatti, ciò è, appunto, quanto i giudici di merito assumono accaduto nella vicenda concreta. P.Q.M. Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], e condanna il ricorrente al pagamento
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