CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 1973
Cassazione n. 03537/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] H 05/03/1973 ,avverso l'ordinanza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIctAb avi >>-, .9i" udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza a mezzo della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'unificazione ex art. 671 cod. proc. pen., fra tre sentenze emesse per violazione degli artt. 73 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, relativamente a fatti commessi in Napoli, rispettivamente "dal 2004 in poi", "a luglio 1998" e il "29/01/2006". 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 81 e 671 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nonché contraddittorietà della motivazione, in ragione del contrasto esistente con le ordinanze applicative della continuazione, emesse a carico di [OSCURATO:PERSONA], coimputato per i medesimi fatti, nonché per omesso dialogo con la motivazione della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Napoli il 30/01/2017. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Secondo le linee interpretative emerse nella presente sede di legittimità, in ordine al tema della compatibilità o meno della continuazione tra reato associativo e singoli reati fine non è, di regola, ravvisabile un vincolo rilevante ai fini della continuazione, posto che, normalmente, al momento della costituzione della associazione, i reati fine sono previsti solo in via del tutto generica, il che contraddice il presupposto della ideazione comune, posto che tale dato richiede una identificazione, sia pure di massima, dei singoli fatti da commettere. Tale vincolo, si è anche precisato, potrà ritenersi sussistente soltanto nella eccezionale ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dalla adesione ad esso, un determinato soggetto - nell'ambito d& generico programma criminoso - abbia già individuato uno o più specifici fatti d reato, da lui poi effettivamente commessi (tra le molte, Sez. 1 n. 6530 dei 18/12/1998, Zagaria, rv 212348). Analogamente, si è affermato che è ipotizzabile la sussistenza della continuazione tra reato associativo e reati fine a condizione che questi ultimi siano già stati programmati al momento della costituzione delld associazione (orientamento, quest'ultimo, ribadito da Sez. 1, n. 12639 del 28/03/2006, Adamo, rv 234100). 3.1. In ogni caso, è stato opportunamente sottolineato, anche ne113 giurisprudenza successiva, che il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine non va impostato in termini di compatibilii à strutturale, in quanto nulla si oppone a che, sin dall'inizio, nel programrr a criminoso dell'associazione, si concepiscano uno o più reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso. Ne consegue che tale problema si risolve in una quaestio facti, la cui soluzione è rimessa, di volta in volta, all'apprezzamento del giudice di merito (tra le altre, Sez. 5 n. 44606 del 18.10.2005, rv 232797). 3.2. Ora, aderendosi a tale ultimo orientamento, va affermato che, nel caso in esame, la quaestio facti di cui sopra è stata risolta - dal giudice del merito - con approfondita analisi dei singoli episodi delittuosi, della loro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui 'ridiscussione' è pertanto preclusa in sede di legittimità. Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità. Da ciò deriva la inammissibilità del proposto ricorso. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de