CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 03148/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21299-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - controrícorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 5481/17/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 26/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'Agenzia delle entrate nel suo controricorso riferisce che: la società contribuente impugnava cartelle di pagamento notificate nel 2018 in merito al mancato o al tardivo pagamento di imposte dovute e non versate ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA], con sentenza depositata in data 26 settembre 2019, ne rigettava l'appello; la parte contribuente proponeva ricorso, affidato a quattro motivi di impugnazione, notificato all'Agenzia delle entrate in data 26 marzo 2021 ma non provvedeva a depositarlo mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che la parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso all'Agenzia delle entrate in data 26 marzo 2021, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti dell'Il agosto 2021; considerato che ciò comporta, ex art. 369, cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27778), in ragione del fatto che Ric. 2021 n. 21299 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- l'Agenzia delle entrate ha apprestato delle difese con controricorso e che al momento in cui gli è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente prevedere che il ricorso non sarebbe stato successivamente depositato nella cancelleria della Cassazione e che quindi tali difese sarebbero successivamente risultate superflue in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27778). PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.300, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] ente Antoni FrT\ i c\s'eU\, —c DE'' T: !N CANCE[