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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 23279/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DOMI EU0 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FROSINONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o per la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio.

Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione sulla impossibilità di pervenire all'assoluzione dell'imputato.

Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce genericamente il vizio della motivazione sull'an della responsabilità.

Dunque, i ricorsi sono stati proposti per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. e sono pertanto inammissibili.

Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 06/05/2022.

Il C li re estensore Il Presidente ca Semeraro kiQ,,Aeto ft t, [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DOMI EU0 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FROSINONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o per la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione sulla impossibilità di pervenire all'assoluzione dell'imputato. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce genericamente il vizio della motivazione sull'an della responsabilità. Dunque, i ricorsi sono stati proposti per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. e sono pertanto inammissibili. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il C li re estensore Il Presidente ca Semeraro kiQ,,Aeto ft t, [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23279/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris