CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13092/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2669 del ruolo generale dell'anno 2017, proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].CE. [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata nel suo studio in Caserta, via Roma, n. 96 -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 3.10.2016, n. 8416/15/16; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 23 novembre 2021. Fatti di causa. Con un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, l'Agenzia recuperava dalla contribuente importi Iva e Ires correlati a contestate operazioni inesistenti. La CTR della Campania ha accolto l'appello della RICE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza della CTP di Napoli, che ne aveva per converso rigettato il ricorso contro l'atto impositivo. L'Agenzia affida il proprio ricorso per cassazione ad un unico motivo; resiste la contribuente con controricorso. Ragioni della decisione. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 e dell'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR "ritenuto assolto l'onere probatorio da parte della contribuente mediante la produzione delle fatture, degli assegni bancari di pagamento della merce nonché dei documenti di trasporto dei beni". Il motivo è fondato e va accolto. Giova porre in apice che, secondo l'orientamento nomofilattico ormai consolidato, in tema di recupero dell'IVA, ove l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una cd. "frode carosello", ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, l'inesistenza del fornitore nonché, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva (o avrebbe potuto sapere, con l'ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta), che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'imposta; una volta fornita tale prova, incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di detta consapevolezza e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (v. Corte di Giustizia UE 3/10/2019, Altic, C-329/18 par. 31; Corte di giustizia 22/10/2015, PPUH Stehcemp, C 277/14, par. 50; Cass. n. 27566 del 2018; Cass. n. 21104 del 2018; Cass. n. 9851 del 2018; Cass. n. 15369 del 2020). Nel caso di specie, la sentenza impugnata si pone in contrasto con i principi compendiati e con le regole sull'onere della prova, come elaborate dalla citata giurisprudenza. In effetti, nella pronuncia d'appello, benché venga posto in rilievo l'aspetto dell'inesistenza soggettiva del fornitore [OSCURATO:PERSONA], la motivazione si incentra sulla sola valorizzazione dell'effettività oggettiva delle operazioni stesse, trascurando di soffermarsi su quella che pur viene indicata come la "fittizietà della [OSCURATO:PERSONA]". In sostanza, vi è un disallineamento fra la contestazione riportata dalla stessa CTR e il nucleo della decisione, mirato a valorizzare, in via esclusiva, la prova della concreta esecuzione delle prestazioni, sorvolando sul profilo dell'inesistenza soggettiva delle operazioni. La connotazione fittizia del fornitore viene evocata e poi messa in disparte, fino a scomparire dalla trama argomentativa della sentenza. Ancorché la CTR stessa assuma che le operazioni erano anche soggettivamente inesistenti, trascura del tutto di soffermarsi sul relativo aspetto. In tal senso, vi è un malgoverno degli oneri probatori, dal momento che la sussistenza di fatture, assegni e documenti di trasporto assurge ad elemento addirittura assorbente, per quanto ontologicamente del tutto inidoneo a dimostrare l'esistenza soggettiva delle operazioni nonché ad escludere il ruolo di "cartiera" dell'ente fornitore. In buona sostanza, la CTR non si concentra sulla verifica dell'assolvimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dell'onere probatorio in ordine alla soggettiva fittizietà della società fornitrice e alla conoscibilità da parte del contribuente che l'operazione si inseriva in una evasione IVA. In ombra rimane, pertanto, l'individuazione e la selezione di elementi probatori e/o indiziari espressivi della fittizietà della interposizione, che viene fatta dipendere da profili - le fatture, gli assegni, i documenti di trasporto - invero palesemente neutri in ordine al profilo soggettivo delle operazioni. In accoglimento della censura erariale, la sentenza va, pertanto, cassata e la causa rimessa alla CTR della Campania per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio. Per questi motivi Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di lite alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in diversa compos