CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2026
Cassazione n. 15981/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa disgiuntamente e congiuntamente invirtù di procura speciale allegata in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; elettivamentedomiciliata in Roma, alla via Alberico II, n. 33, presso lo studio dell'avvocatoAndrea Manzi; gli avvocati hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.RICORRENTEcontroCOMUNE di [OSCURATO:PERSONA]' PECCHI – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del sindacopro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 4,presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indi-rizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglioallegato al controricorso.CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14557/2022Numero sezionale 464/2026Numero di raccolta generale 15981/2026avverso la sentenza n. 3485/2021 della Corte d'Appello di Milano.Data pubblicazione 24/05/2026Udita la relazione nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Comune di Cassina de' Pecchi e la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.sottoscrivevano contratto d'appalto, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori dimanutenzione edile del patrimonio comunale.2. In data 16.9.2015 l'Amministrazione comunale inviava alla “[OSCURATO:PERSONA]”l'ordine di servizio n. 15, avente ad oggetto il rifacimento della guaina del tettodell'edificio di proprietà comunale sito - in Cassina de' Pecchi - alla piazza Eu-ropa, n. 2.3. In data 29.9.2015 la “[OSCURATO:PERSONA]” stipulava con la “CDI Ponteggi” soc. coop.contratto avente ad oggetto “la posa e il noleggio di quattro castelletti di risalita,nonché il noleggio dei necessari parapetti” (cfr. ricorso, pag. 4).4. In data 5.10.2015 l'Ente comunale inoltrava alla “[OSCURATO:PERSONA]” comunica-zione di avvio del procedimento “per la risoluzione del contratto per grave irre-golarità nell'esecuzione dei lavori di cui all'art. 136 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.e dell'art 12.1 del fascicolo I del [OSCURATO:PERSONA] d'Appalto”.In particolare, la stazione appaltante assumeva che l'appaltatrice avesse si-glato con la “CDI Ponteggi” un subappalto non autorizzato e dunque che si fosseresa responsabile di un grave inadempimento (cfr. ricorso, pag. 5).5. Con determinazione n. 745 del 23.11.2015 il Comune di Cassina de' Pecchistabiliva, peraltro, di risolvere il contratto d'appalto stipulato il 23.9.2014 e con-Numero registro generale 14557/2022Numero sezionale 464/2026Numero di raccolta generale 15981/2026Data pubblicazione 24/05/2026testava all'appaltatrice la violazione degli obblighi in materia di sicurezza exd.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.6. Con atto notificato in data 22.3.2016 la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. citava il [OSCURATO:PERSONA] de' Pecchi a comparire dinanzi al Tribunale di Milano.Chiedeva, peraltro, accertare la corretta esecuzione del contratto d'appalto el'illegittimità della risoluzione contrattuale disposta ex adverso nonché condan-nare l'Amministrazione comunale al risarcimento dei danni.7. Si costituiva il Comune di Cassina de' Pecchi.Instava per il rigetto dell'avversa domanda.In via riconvenzionale subordinata chiedeva, peraltro, accertare e dichiararela risoluzione del contratto d'appalto del 23.9.2014 per grave inadempimentodell'appaltatrice.8. Con sentenza n. 10598/2018 il Tribunale rigettava le istanze dell'attrice.Reputava che la “[OSCURATO:PERSONA]”, mercé la conclusione del contratto con la “CDIPonteggi”, aveva fatto luogo alla stipulazione di un subappalto illecito siccomenon autorizzato dall'appaltante (cfr. ricorso, pag. 8).9. Proponeva appello la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.Resisteva il Comune di Cassina de' Pecchi; esperiva appello incidentale su-bordinato.10. Con sentenza n. 3485/2021 la Corte d'Appello di Milano rigettava il gra-vame principale e condannava l'appellante principale alle spese del grado.Evidenziava dapprima la Corte di Milano che l'appello “risultava in buona parteuna riproposizione delle deduzioni attoree di primo grado, alle quali è stata datamotivata risposta, senza che ad esse venga contrapposta un'idonea rielabora-zione critica alternativa (…)” (così sentenza d'appello, pag. 5).Numero registro generale 14557/2022Numero sezionale 464/2026Numero di raccolta generale 15981/2026Data pubblicazione 24/05/2026Evidenziava poi, la Corte, che il primo motivo di gravame - con cui si eralamentata la violazione dell'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 - era nel merito perpiù ragioni infondato.Reputava in primo luogo che le opere, il montaggio e lo smontaggio dei pon-teggi, oggetto del contratto siglato dalla “[OSCURATO:PERSONA]” con la “CDI Ponteggi”,erano qualificate “lavori” nell'elenco di cui all'allegato n. 1 al d.lgs. n. 163/2006,sicché avrebbero richiesto apposita autorizzazione indipendentemente dal supe-ramento o meno delle soglie (cfr. sentenza d'appello, pag. 6).Reputava in secondo luogo che, pur a prescindere da tale rilievo, il contrattosiglato con la “CDI Ponteggi” era comunque da qualificare in guisa di subappaltoe, come tale, soggetto alla disciplina della preventiva autorizzazione di cui all'8°co. dell'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006, in dipendenza del superamento dellesoglie di cui all'11° co. dell'art. 118 cit. a motivo dell'artificioso frazionamentodelle lavorazioni (cfr. sentenza d'appello, pag. 6).Reputava in terzo luogo che, pur a prescindere da ambedue i premessi rilieviovvero pur a considerare insuperate le soglie e ad opinare per “la sufficienza, inluogo dell'autorizzazione, di una mera comunicazione”, l'appellante era in ognicaso incorsa in grave inadempimento, siccome aveva inoltrato la debita comu-nicazione “a lavori iniziati e per di più quando il direttore dei lavori ne avevasospeso l'esecuzione” (così sentenza d'appello, pag. 6).Evidenziava inoltre, la Corte, che il secondo motivo di gravame – con cui siera lamentata la violazione dell'art. 136 del d.lgs. n. 163/2006 ‒ era parimentiinfondato.Reputava invero che, ai fini del riscontro del grave inadempimento, né neces-sitava l'individuazione di un concreto interesse della stazione appaltante, se delcaso compromesso dalla stipula del contratto con la “CDI Ponteggi”, né ostavaNumero registro generale 14557/2022Numero sezionale 464/2026Numero di raccolta generale 15981/2026Data pubblicazione 24/05/2026la circostanza che il Comune fosse stato messo al corrente fin dal 29.7.2015 delproposito di affidare a terzi i lavori di realizzazione dei ponteggi, siccome nonpotevano soccorrere “comunicazioni informali per di più associate a meri pre-ventivi” (così sentenza d'appello, pag. 7).Evidenziava in conclusione che occorreva “convenire col Tribunale sulla ricor-renza dei presupposti legittimanti la risoluzione unilaterale del contratto ex art.136 cit. e quindi sulla gravità dell'inadempimento e sulla sua idoneità a compro-mettere il buon esito dei lavori” (così sentenza d'appello, pag. 7).11. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.; ne hachiesto la cassazione sulla scorta di cinque motivi con ogni conseguente statui-zione anche in ordine alle spese di lite.Il Comune di Cassina de' Pecchi ha depositato controricorso; ha chiesto di-chiarare inammissibile o rigettare il ricorso con il favore delle spese.12. La ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria il controricorrente.CONSIDERATO CHE13. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 118 d.lgs.163/2006 e dell'allegato I d.lgs. n. 163/2006.Deduce che alla stregua del primo rilievo motivazionale sulla cui scorta è statorespinto il primo motivo d'appello, la Corte di Milano ha erroneamente applicatol'11° co. dell'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006.Deduce invero che dall'11° co. cit. si evince che le “forniture con posa in operae i noli a caldo” non costituiscono subappalto ma sono al subappalto equiparatiNumero registro generale 14557/2022Numero sezionale 464/2026Numero di raccolta generale 15981/2026Data pubblicazione 24/05/2026unicamente allorché siano superate le soglie previste nello stesso 11° co. (cfr.ricorso, pag. 11).Deduce quindi che ha errato la Corte d'appello, giacché dalla presenza del“noleggio di ponteggi” nell'elenco di cui all'allegato I ha tratto l'erronea conclu-sione che il contratto stipulato con la “CDI Ponteggi” costituisse un subappaltoanziché un nolo a caldo (cfr. ricorso, pag. 12).14. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione.Premette, con riferimento al secondo rilievo motivazionale sulla cui scorta èstato respinto il primo motivo d'appello, che, affinché un nolo a caldo possaessere considerato subappalto, è necessario che vengano oltrepassati ambeduei limiti di cui all'11° co. dell'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006.Indi deduce che ha fornito prova documentale del mancato superamento dientrambi i limiti ex art. 118, 11° co., cit. (cfr. ricorso, pag. 14).Deduce poi che la Corte d'appello, allorché ha opinato per il frazionamentodelle lavorazioni, non ha enunciato le ragioni per le quali “ha ritenuto credibilela ricostruzione effettuata dal Comune, [e] (…) inattendibili le argomentazioni ei documenti prodotti dalla società Teicos attestanti un valore del contratto sti-pulato con la CDI pari a € 2.250,00, dunque inferiore al 2% del valore comples-sivo dei lavori affidati a Teicos (e 118.020,00)” (così ricorso, pag. 16).Deduce inoltre che immotivato è pur l'aggiuntivo rilievo motivazionale se-condo cui “il calcolo della percentuale dei subcontratti e dell'incidenza della ma-nodopera dovrebbe essere contabilizzato sui prezzi a base di gara” (così ricorso,pag. 17).Numero registro generale 14557/2022Numero sezionale 464/2026Numero di raccolta generale 15981/2026Data pubblicazione 24/05/2026Deduce quindi che le “argomentazioni e prove documentali sono state com-pletamente ignorate” e che si è al cospetto di un'ipotesi di difetto di motivazioneovvero di motivazione “apparente” (cfr. ricorso, pagg. 19 - 20).15. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 118, 11° co.,d.lgs. n. 163/2006.Deduce che il terzo rilievo motivazionale sulla cui scorta è stato respinto ilprimo motivo d'appello, si pone in evidente contrasto con l'art. 118 del d.lgs. n.163/2006, “in quanto tale disposizione non prevede affatto la facoltà in capoalla stazione appaltante di disporre la risoluzione del contratto ove l'appaltatorenon provveda alla comunicazione (…)” (così ricorso, pag. 21).Deduce altresì che la possibilità di disporre la risoluzione neppure è previstadall'art. 21 della legge n. 646/1982 (cfr. ricorso, pag. 21).16. Con il quarto motivo denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod.proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 136 d.lgs. 163/2006.Deduce che i rilievi motivazionali sulla cui scorta la Corte di Milano ha respintoil secondo motivo d'appello contrastano con il dettato dell'art. 136 cit., alla cuistregua la risoluzione unilaterale può essere disposta quando ricorre un graveinadempimento dell'appaltatore e quando sussiste il rischio che l'inadempimentopossa compromettere il buon esito dei lavori (cfr. ricorso, pag. 23).Deduce quindi che la Corte d'appello ha omesso qualsivoglia concreta valuta-zione in ordine alle circostanze addotte a dimostrazione che il suo preteso ina-dempimento non si connotava né come grave né come atto ad impedire la buonariuscita dei lavori (cfr. ricorso, pag. 25).Ovvero in ordine alla circostanza per cui il Comune era stato reso edotto sinda subito – dal 29.7.2015 - del proposito dell'appaltatrice di procedere con ilNumero registro generale 14557/2022Numero sezionale 464/2026Numero di raccolta generale 15981/2026Data pubblicazione 24/05/2026“nolo a caldo del cestello per la posa in opera dei parapetti perimetrali” (cfr.ricorso, pag. 24), ovvero in ordine alla circostanza per cui dalla mail inviata dalComune in data 17.9.2015 emergeva chiaramente la consapevolezza dell'entepubblico circa il coinvolgimento della “CDI Ponteggi” (cfr. ricorso, pag. 24), ov-vero in ordine alla circostanza per cui nella relazione istruttoria del R.U.P. del5.11.2015 mancava qualsivoglia concreta valutazione circa la possibilità che ilcoinvolgimento della “CDI Ponteggi” potesse compromettere “la buona riuscitadei lavori” (cfr. ricorso, pag. 24).17. Con il quinto motivo denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod.proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ.Deduce che, contrariamente all'assunto preliminare della Corte di Milano, ap-parentemente “finalizzato ad una dichiarazione di inammissibilità dell'atto di ap-pello”, ciascun motivo di gravame conteneva “una critica specifica e puntual-mente argomentata sul relativo capo di sentenza”; ciò tanto più in considera-zione della genericità e laconicità della motivazione del primo dictum (cfr. ri-corso, pag. 26).18. Innegabilmente il primo, il secondo ed il terzo mezzo di impugnazioneinvestono, rispettivamente, le tre distinte “rationes decidendi” che concorrono,ciascuna, a sorreggere la reiezione del primo motivo d'appello.Si giustifica perciò, dei primi tre mezzi, la disamina contestuale.In ogni caso, il secondo motivo di ricorso - che attinge la seconda “ratio inparte qua decidendi” – è inammissibile e le ragioni che ne segnano la inammis-sibilità, inducono inesorabilmente alla declaratoria di inammissibilità e del primomezzo e del terzo mezzo.19. Con il secondo motivo la ricorrente, in fondo, censura il giudizio “di fatto”sulla cui scorta la Corte di Milano ha opinato comunque - pur a qualificare “noloNumero registro generale 14557/2022Numero sezionale 464/2026Numero di raccolta generale 15981/2026a caldo” il contratto che la “[OSCURATO:PERSONA]” ebbe a siglare con la “CDI Ponteggi” -Data pubblicazione 24/05/2026per il superamento delle soglie di cui all'11° co. dell'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 (ai sensi dell'11° co. dell'art. 118 cit. “è considerato subappalto qualsiasicontratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiegodi manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolar-mente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidateo di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della ma-nodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contrattoda affidare”. Cfr. Cass. (ord.) 6.4.2018, n. 8481, secondo cui, in tema di appaltodi opere pubbliche, il divieto di subappalto sancito nell'art. 118 del d.lgs. n. 163del 2006, che trova il suo fondamento nel principio già cristallizzato nell'art. 21,1° co., della legge n. 646 del 1982, si estende anche al c.d. nolo a caldo, carat-terizzato dal fatto che il locatore mette a disposizione dell'utilizzatore non soloun macchinario ma anche un proprio dipendente con una specifica competenzain ordine al suo utilizzo, non solo per il chiaro tenore letterale della norma cheimpone a tutti i soggetti affidatari di eseguire in proprio il contratto, ma anchevenendo in rilievo una normativa volta alla tutela preventiva dalla ingerenzadella criminalità anche mafiosa nella esecuzione degli appalti).Del resto, l' “anomalia motivazionale” – denunciata con il secondo motivo -rileva in rapporto al giudizio “di fatto”, non già in rapporto alla denuncia degli“errores in iudicando” ovvero in rapporto alla denuncia degli “errores in proce-dendo” (Cass. 4.8.2017, n. 19567; Cass. (ord.) 2.9.2019, n. 21944).20. In questi termini non può che rimarcarsi quanto segue.Per un verso, nessuna forma di “anomalia motivazionale”, rilevante alla lucedella pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 (Rv. 629830) delle Sezioni Unite di questaCorte, si configura in rapporto alla statuizione della Corte di Milano.Numero registro generale 14557/2022Numero sezionale 464/2026Numero di raccolta generale 15981/2026Invero, la Corte d'appello ha dato conto, seppur attraverso la sostanziale ri-Data pubblicazione 24/05/2026cezione delle ragioni esposte dal Comune di Cassina de' Pecchi, dell'iter logico-giuridico seguito e supportante – in parte qua agitur – la propria statuizione,sicché non si prospetta il vizio di motivazione “apparente”. In pari tempo, inrelazione alla previsione n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., come rifor-mulata dall'art. 54 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83, convertito (con modificazioni) dallalegge 7.8.2012, n. 134, più non rileva il semplice difetto di “sufficienza” dellamotivazione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014 cit.).Per altro verso, l'omesso esame di elementi istruttori – evidentemente purdocumentali ‒ non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto deci-sivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque – è il casodi specie - preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbiadato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n27415; Cass. (ord.) 20.6.2024, n. 17005).Per altro verso ancora, l'art. 360, 1° co., n. 5, cod. pro. civ. (come riformulatodall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012), introducenell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'o-messo esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma nonè inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difen-sive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305).21. Ovviamente, al cospetto della triplice “ratio decidendi” concorrente a sor-reggere il rigetto del primo motivo d'appello, sovviene, a riscontro dell'inammis-sibilità del primo motivo e del terzo motivo di ricorso, l'insegnamento di questaCorte a tenor del quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralitàdi ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sulpiano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad unaNumero registro generale 14557/2022Numero sezionale 464/2026Numero di raccolta generale 15981/2026delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di inte-Data pubblicazione 24/05/2026resse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di do-glianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stantel'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr.Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493).22. Il quarto motivo di ricorso è parimenti inammissibile.23. Da un canto, le censure addotte con il quarto mezzo si risolvono sostan-zialmente nella riproposizione delle medesime doglianze veicolate dal secondomotivo d'appello.Cosicché sovviene l'elaborazione di questa Corte giusta la quale con i motividi ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensivesvolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello,senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si de-termina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizioespresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizionedi un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366, 1° co., n. 4, cod. proc.civ. (cfr. Cass. (ord.) 24.9.2018, n. 22478; Cass. sez. lav. 25.8.2000, n. 11098).E tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo per cui con il ricorso per cassazionela parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa in-terpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione dellafattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamentidi fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass.(ord.) 7.12.2017, n. 29404).24. D'altro canto, questa Corte spiega da tempo che l'art. 21 della legge 646del 1982 (modificata dalle leggi n. 726 del 1982 e n. 936 del 1982), contenenteNumero registro generale 14557/2022Numero sezionale 464/2026Numero di raccolta generale 15981/2026Data pubblicazione 24/05/2026la normativa penale antimafia in materia di appalti pubblici, vieta all'appaltatoredi opere appaltate dalla P.A. di concedere in subappalto o a cottimo, in tutto oin parte, le opere stesse senza l'autorizzazione dell'Amministrazione commit-tente; per cui il subappalto stipulato in violazione di tale norma imperativa ènullo ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., perché in contrasto con una norma impe-rativa, e costituisce nel contempo grave inadempimento dell'appaltatore, chelegittima la stazione appaltante a chiedere la risoluzione del contratto (cfr. Cass.16.7.2003, n. 11131. Si veda altresì Cass. (ord.) n. 8481/2018 in precedenzacitata).In questi termini, ineccepibile è il rilievo della Corte distrettuale secondo cui“non è affatto richiesto alcun concreto interesse dell'appaltante, compromessodal ricorso alla subappaltatrice (…), bastando a tal fine la fuoriuscita della con-dotta dallo schema legale” (cfr. sentenza d'appello, pagg. 6 - 7).25. Il quinto motivo di ricorso è del pari inammissibile.26. Va premesso che, ove il giudice, pur avendo dichiarato il ricorso inam-missibile, anche in dispositivo, abbia proceduto al suo esame nel merito, espri-mendosi, con motivazione preponderante e diffusa, nel senso della infonda-tezza, è ammissibile l'impugnazione della motivazione concernente sia l'inam-missibilità che il merito, dovendosi riconoscere l'interesse della parte soccom-bente all'impugnazione di quello che si configura come un provvedimento dirigetto nel merito; cosicché in sede di legittimità, nonostante l'accoglimentodella doglianza concernente l'inammissibilità, il motivo attinente al merito vacomunque esaminato e non può reputarsi assorbito, avuto anche riguardo alprincipio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. (ord.) 18.3.2025, n.7176; Cass. sez. lav. (ord.) 29.9.2022, n. 28364).Numero registro generale 14557/2022Numero sezionale 464/2026Numero di raccolta generale 15981/2026Data pubblicazione 24/05/202627. Su tale scorta si rimarca comunque che l'inammissibilità dei motivi diricorso esperiti a censura dei rilievi motivazionali – formulati dalla Corte di Mi-lano ed ‒ attinenti al “merito” importa l'inammissibilità del quinto mezzo sullascorta della medesima elaborazione giurisprudenziale menzionata a riscontrodell'inammissibilità del primo e del terzo motivo (il riferimento è a Cass. n.2108/2012 cit. e a Cass. (ord.) n. 11493/2018 cit.).28. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrenteva condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio dilegittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.29. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr.Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibili i motivi tutti di ricorso;condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., a rimborsare al controricorrente,Comune di Cassina de' Pecchi, le spese del presente giudizio di legittimità, chesi liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassacome per legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,Numero registro generale 14557/2022Numero sezionale 464/2026Numero di raccolta generale 15981/2026Data pubblicazione 24/05/2026di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 29 gennaio 2026.Il presidenteGuido Mercolino