CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 agosto 1964
Cassazione n. 27306/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/08/1964 avverso l'ordinanza del 06/02/2023 del Tribunale di Messina letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina ricorre avverso l'ordinanza del 6 febbraio 2023 con la quale il Tribunale di Messina non ha convalidato l'arresto per evasione di [OSCURATO:PERSONA], denunciando la violazione dell'art. 3 d.l. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 91, che consente l'arresto per il reato di evasione anche fuori dei casi di flagranza. Espone che il 4 febbraio 2023 personale della Polizia di Stato era intervenuto presso l'abitazione del Bonanno, ivi in detenzione domiciliare, per la P) segnalazione di una lite tra questi e il fratello Giuseppe, visto provenire dal lato opposto della piazza antistante l'abitazione, sanguinante; questi aveva dichiarato di essere stato ferito dal fratello nel corso di un litigio verificatosi all'esterno dell'abitazione, in quanto il fratello, non appena lo aveva visto raggiungere l'abitazione, ove sarebbe dovuto rimanere in regime di arresti donniciliari concessigli quel giorno stesso dalla Corte di appello di Messina, lo aveva minacciato con un coltello e inseguito all'esterno fino alla piazza. Tale versione dei fatti era stata confermata da un testimone oculare, che aveva visto [OSCURATO:PERSONA] in strada discutere con un altro soggetto, e riscontrata dal rinvenimento del coltello in un mobile della cucina e di tracce ematiche all'esterno dell'abitazione, la prima delle quali sul marciapiede ove [OSCURATO:PERSONA] riferiva di essere stato ferito. Alla luce di tale ricostruzione il ricorrente censura la valutazione del Tribunale, che non ha convalidato l'arresto per difetto di flagranza, in realtà, non necessaria, rimarcando l'illegittimità della decisione per violazione della norma in precedenza indicata, per sussistenza di elementi di elevata valenza indiziaria e dello stato di quasi flagranza nonché per avere il giudice ecceduto i limiti della verifica dei poteri della polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale ha erroneamente considerato consumato il reato di evasione e ritenuto insussistente lo stato di flagranza per essere stato il Bonanno trovato all'interno dell'abitazione, trascurando che espressamente l'art. 3 d.l. 152/91, convertito in I. n.203/91 consente, anche fuori dei casi di flagranza, l'arresto della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale. Peraltro, in base alla ricostruzione dei fatti risultante dal verbale di arresto e riportata nel ricorso, pacificamente sussisteva la condizione di "quasi flagranza", che presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. Sul punto è stato precisato che detta condizione, costituita dalla "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima", non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi, invece, alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato "immediatamente prima" (Sez. 4, n. 38404 del 19/06/2019 Rencricca, Rv. 277187; Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, M. in Il proc. Kukiqi e altro, Rv, 271683; Sez. 2, n. 19948 del 04/04/2017, Rosca, Rv. 270317). Considerato, quindi, che ciò che rileva sotto il profilo temporale è che sia riscontrabile una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso, come si evince dall'avverbio utilizzato, che rimanda alla successione degli eventi senza alcuna frattura temporale, nel caso di specie il personale intervenuto su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] vedeva la vittima all'esterno dell'abitazione, sanguinante da una ferita da arma da taglio; otteneva conferma da un testimone della presenza del [OSCURATO:PERSONA] all'esterno dell'abitazione intento a discutere animatamente con un'altra persona; rinveniva in casa il coltello utilizzato per l'aggressione; repertava tracce ematiche all'esterno dell'abitazione, in tal modo riscontrando, in un breve arco temporale ed in sequenza, la sussistenza di cose e tracce inequivocabilmente riconducibili alla commissione del reato di evasione (nonché ai reati connessi di lesione e porto di coltello indicati nella richiesta di convalida solo ai fini della contestazione). Ne consegue che a fronte di dette circostanze di fatto deve ritenersi legittimamente eseguito l'arresto e sussistente la violazione di legge denunciata in cui è incorso il Tribunale, che ha anche violato i limiti della verifica consentitagli sull'operato della p.g. Infatti, pur dando atto dell'allarme creato dal ferimento con coltello, il Tribunale ha ritenuto insufficiente il quadro indiziario, in quanto dagli elementi disponibili poteva ricavarsi che si era trattato di un allontanamento di pochi metri dall'uscio dell'abitazione ed in una zona che non era ancora certo se fosse o meno di pertinenza dell'abitazione nonché ancora meritevoli di accertamento i luoghi, le modalità della lite o dell'aggressione. In tal modo il Tribunale ha travalicato i limiti del controllo affidatogli ai sensi dell'art. 391 cod. proc. pen., atteso che in sede di convalida il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dagli artt. 386 comma 3 e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve controllare la ricorrenza dei presupposti che consentono l'adozione del provvedimento di arresto e, pertanto, valutare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria sulla base di una verifica, ispirata a criteri di ragionevolezza, che coinvolge lo stato di flagranza o quasi flagranza e la ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381, cod. proc. pen. Secondo i principi ripetutamente affermati da questa Corte in tema di arresto in flagranza, il giudice della convalida deve limitarsi alla verifica della sussistenza dei presupposti legali per l'arresto e dell'uso ragionevole dei poteri da parte della polizia giudiziaria, alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento dei medesimi, in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (trattandosi di valutazione riservata all'applicazione delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito). Principi nella specie violati, per quanto già detto. Per le ragioni esposte l'ordinanza di non convalida dell'arresto deve essere annullata, senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., risultando superfluo un giudizio di rinvio con riferimento ad una fase oramai esauritasi, nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente la correttezza dell'iniziativa a suo tempo assunta dalla polizia giudiziaria e la legittimità dell'arresto- e quindi, l'esistenza dei presupposti che avrebbero giustificato la relativa convalida-, già riconosciute da questa Corte con la presente decisione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza im