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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12738/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] 06QIF3F nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/08/2023 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla quantificazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bergamo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 497-bis commi 1 e 2 c.p. per il possesso e la formazione di un documento d'identità valido per l'espatrio falso.

In particolare il Tribunale, aderendo all'impostazione del titolare dell'azione penale trasfusa nella formulazione del capo d'imputazione, ha qualificato la condotta di formazione del documento falso di cui al secondo comma dell'art. 497-bis c.p. quale aggravante della fattispecie di cui al primo comma dello stesso articolo.

2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia deducendo l'erronea applicazione della legge penale ed eccependo come, per conforme giurisprudenza di legittimità, la condotta prevista dall'art. 497-bis, comma 2 c.p. integra una autonoma fattispecie di reato e non una mera circostanza aggravante di quello previsto dal comma precedente del medesimo articolo, come invece ritenuto dal Tribunale, che, dopo averne neutralizzato l'incidenza ritenendola minusvalente rispetto alle concesse attenuanti generiche, ha dunque applicato una pena inferiore al minimo edittale previsto dal menzionato secondo comma dell'art. 497-bis. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Pregiudizialmente deve rilevarsi che correttamente il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di primo grado proponendo ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 593 comma 1 c.p.p.

Infatti non si ricorre nel caso di specie l'ipotesi in cui il giudice di primo grado, pur condannando l'imputato, abbia modificato il titolo di reato per il quale era stata esercitata l'azione penale, posto che già il pubblico ministero, nel formulare l'imputazione, aveva qualificato il fatto ai sensi dell'art. 497 comma 1 c.p., come poi ritenuto in sentenza, e contestato la condotta di formazione dell'atto falso di cui al successivo comma 2 come mera circostanza aggravante.

3. Ciò premesso va ribadito l'oramai consolidato orientamento di questa Corte per il quale il secondo comma dell'art. 497 bis c.p., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del mero possesso prevista dal primo comma essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie„ essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di mero elemento circostanziale (ex multis Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468).

All'evidenza il Tribunale - che pure ha ritenuto la responsabilità dell'imputato per la condotta integrante la fattispecie di cui al secondo comma del citato art. 497-bis - ha dunque attribuito al fatto una qualificazione giuridica erronea ed ha illegittimamente proceduto al bilanciamento con le attenuanti generiche riconosciute all'imputato, procedendo di conseguenza a determinare la pena facendo altrel:tanto erroneamente riferimento al minimo edittale previsto dal primo comma del suddetto articolo e non a quello più elevato contemplato dal secondo.

Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata in riferimento al punto oggetto dell'impugnazione del Procuratore Generale con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] 06QIF3F nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/08/2023 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla quantificazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bergamo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 497-bis commi 1 e 2 c.p. per il possesso e la formazione di un documento d'identità valido per l'espatrio falso. In particolare il Tribunale, aderendo all'impostazione del titolare dell'azione penale trasfusa nella formulazione del capo d'imputazione, ha qualificato la condotta di formazione del documento falso di cui al secondo comma dell'art. 497-bis c.p. quale aggravante della fattispecie di cui al primo comma dello stesso articolo. 2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia deducendo l'erronea applicazione della legge penale ed eccependo come, per conforme giurisprudenza di legittimità, la condotta prevista dall'art. 497-bis, comma 2 c.p. integra una autonoma fattispecie di reato e non una mera circostanza aggravante di quello previsto dal comma precedente del medesimo articolo, come invece ritenuto dal Tribunale, che, dopo averne neutralizzato l'incidenza ritenendola minusvalente rispetto alle concesse attenuanti generiche, ha dunque applicato una pena inferiore al minimo edittale previsto dal menzionato secondo comma dell'art. 497-bis. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Pregiudizialmente deve rilevarsi che correttamente il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di primo grado proponendo ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 593 comma 1 c.p.p. Infatti non si ricorre nel caso di specie l'ipotesi in cui il giudice di primo grado, pur condannando l'imputato, abbia modificato il titolo di reato per il quale era stata esercitata l'azione penale, posto che già il pubblico ministero, nel formulare l'imputazione, aveva qualificato il fatto ai sensi dell'art. 497 comma 1 c.p., come poi ritenuto in sentenza, e contestato la condotta di formazione dell'atto falso di cui al successivo comma 2 come mera circostanza aggravante. 3. Ciò premesso va ribadito l'oramai consolidato orientamento di questa Corte per il quale il secondo comma dell'art. 497 bis c.p., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del mero possesso prevista dal primo comma essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie„ essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di mero elemento circostanziale (ex multis Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468). All'evidenza il Tribunale - che pure ha ritenuto la responsabilità dell'imputato per la condotta integrante la fattispecie di cui al secondo comma del citato art. 497-bis - ha dunque attribuito al fatto una qualificazione giuridica erronea ed ha illegittimamente proceduto al bilanciamento con le attenuanti generiche riconosciute all'imputato, procedendo di conseguenza a determinare la pena facendo altrel:tanto erroneamente riferimento al minimo edittale previsto dal primo comma del suddetto articolo e non a quello più elevato contemplato dal secondo. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata in riferimento al punto oggetto dell'impugnazione del Procuratore Generale con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tr
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