CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2023
Cassazione n. 23046/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 10275 /201 5 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresen- tantep.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:definizione agevolataex d.l. n. 119/2018- provvedi- mentodi sgravio AGENZIADELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sici- lia,sez. staccata di Catania, n.656 /34/2014 depositata il 26 febbraio 2014,e non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 maggio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez.staccata di Catania, veniva rigettato l’appello principale proposto dallasocietà [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e accolto l’appello inciden- taledell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Catania n.620/8/2010 la quale, a sua volta, avevaparzialmente accolto il ricorso della contribuente avente ad og- gettol’avviso di accertamento per II.DD. (IRPEG e IRAP) e IVA 2001 permaggiori ricavi a ccertati. 2.La CTP riteneva tra l’altro legittimo il diniego opposto dall’Agenzia alladefinizione della questione ex art.15 legge n.289 del 2002, deci- sioneconfermata dal giudice d’appello il quale riteneva anche che la rideterminazionedei maggiori ricavi operata dal giudice di primo grado nontrovasse riscontro nella documentazione versata in giudizio. 3.Avverso la decisione la contribuente propone ricorso, affidato a tre motivi,cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso. La contri- buenteha dep ositato memoria rendendo noto di aver intrapreso la de- finizione agevolata e chiedendo la declaratoria di estinzione del pro- cesso.La Corte ha disposto l’interlocuzione con la controricorrente e, daultimo, parte ricorrente ha depositato comparsa di costitu zione di nuovodifensore e prodotto in uno con la memoria 380 bis 1 cod. proc. civ.il provvedimento di sgravio adottato dall’Agenzia a seguito dell’in- trapresadefinizione agevolata. Consideratoche: 4.La Corte dà atto della documentazione depositata dall a parte contri- buenteai fini della definizione agevolata delle controversie ex art.6 d.l. 23ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2018, n. 136, allegando il versamento della somma dovuta perla prima rata, e ha depos itato memoria confermando l’intervenuto perfezionamentodella procedura di definizione con adozione da parte dell’Amministrazionefinanziaria in data 8.2.2023 del provvedimento di sgravioa seguito della procedura intrapresa ex art.6 cit. (cfr. all.1 alla memoriaex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. datata 27.4.2023) . 5.Pertanto, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 il processo si è estinto e, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art.6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del pr ocesso estinto restano acarico della parte che le ha anticipate. 6. Stante l’estinzione del processo per cessazione della materia del contenderea seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il ver samento, da parte della ricorrente, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass.,Sez. 5, 10 dicembre 2 021, n. 39284; Cass.,