CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 luglio 1955
Cassazione n. 09932/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/07/1955 [OSCURATO:PERSONA]Agostino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/06/1959 avverso l'ordinanza del 19/07/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19/07/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, decidendo in sede di opposizione ex art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., in parziale accoglimento dell'istanza di restituzione di quanto oggetto del sequestro probatorio di cui al verbale di perquisizione locale e sequestro del 14.11.2019, rigettava la richiesta relativa ai monili in oro ed agli orologi ed accoglieva l'istanza con riferimento agli apparati informatici ed agli smartphone. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale deducono la violazione di plurime disposizioni di legge e dei principi di proporzionalità, adeguatezza e residualità della misura reale. Si premette in ricorso che [OSCURATO:PERSONA] era stato indagato per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/200 nel proc. n. 3344/2019 R.G.N.R., nell'ambito del quale, in data 14/11/2019 era stato eseguito un sequestro probatorio emesso in data 28/10/2019, con sottoposizione a vincolo reale di una serie di monili in oro. Veniva, quindi, presentata dal ricorrente una prima istanza di restituzione dei beni in data 18/12/2019, istanza che veniva rigettata dall'Ufficio di Procura, con decreto del 07/01/2020, sul presupposto che il compendio probatorio aveita ricostruito il ruolo di attiva collaborazione all'associazione criminosa e che i monili in sequestro fossero necessari per l'accertamento dei fatti, potendo essere stati oggetto di acquisto presso le case d'asta o i banchipegno in nome e per conto delle società estero-vestite. La posizione del ricorrente era stata, poi, archiviata con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Palermo del 03/04/2024 su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo del 06/12/2023, previa separazione della posizione del ricorrente medesimo confluita nel procedimento di nuova iscrizione n. 11368/2023 R.G.N.R. Trascorsi tre anni dal sequestro, l'istanza di restituzione dei beni veniva rigettata daNiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo con riferimento ai monili in oro e gli orologi in sequestro trattandosi di beni funzionali alla commissione dei reati oggetto dell'originario procedimento iscritto al n. 3344/2019 R.G.N.R.( tra i quali il reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 in relazione al quale è prevista la confisca obbligatoria diretta o per equivalente del profitto o del prezzo del reato) e difettando l'allegazione di elementi concreti comprovanti il diritto alla restituzione. Tanto premesso, i ricorrenti deducono l'insussistenza di esigenze probatorie sottese al sequestro, in ragione della intervenuta archiviazione della posizione del ricorrente medesimo e della assertività della motivazione del provvedimento, non essendo stata spiegata la ragione per la quale sarebbe necessario il mantenimento del sequestro e non avendo il Pubblico Ministero acclarato la provenienza illecita e/o la connessione dei monili con i traffici descritti nelle informative di polizia giudiziaria. Richiamano, poi, giurisprudenza di legittimità in materia con riferimento ai principi di proporzionalità e di adeguatezza sia in relazione alle cose costituenti il corpo del reato, sia soprattutto in relazione alle cose pertinenti al reato e ribadiscono che, nella ordinanza impugnata, non erano stati chiariti: a) la provenienza illecita e/o l'asserita connessione dei monili con i traffici descritti nelle informative di polizia giudiziaria, b) quali gli accertamenti compiuti e/o da compiere, nonostante l'archiviazione della posizione del proprietario dei monili e quali le esigenze probatorie tali da giustificare il mantenimento del sequestro a tempo indeterminato dei monili, c) quali gli ulteriori tempi necessari per tali accertamenti, d) perché la connessione dei monili con i traffici descritti nelle informative dovrebbe essere accertata in dibattimento, e) perché i diritti del terzo non sarebbero limitati in modo ingiustificato rispetto ad un sequestro la cui finalità probatoria era stata prospettata solo genericamente. Ribadiscono, infine che i beni erano oggetti esclusivamente personali non riconducibili in alcun modo al reato ascritto, bensì frutto di donazioni ereditarie dai propri familiari e/o reciproche regalìe in occasione delle normali ricorrenze affettive familiari. L'ordinanza impugnata, inoltre, nel richiamare il reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000, oggetto dell'originario procedimento iscritto al n. 3344/2019 R.G.N.R., e la confiscabilità a norma dell'art. 12-bis d.lgs cit. del profitto e del prezzo del reato, aveva trasformato, unilateralmente e de plano/ il sequestro probatorio in sequestro preventivo, senza considerare che il Tribunale del riesame di Palermo, con provvedimento in data 14.2.2020 emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3344/2019 R.G.N.R., in accoglimento della richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 20/01/2020 e disposto la restituzione dei beni in sequestro ( denaro) all'avente diritto; si era, quindi, formato un giudicato cautelare sulla illegittimità del sequestro preventivo e, comunque, ne era evidente l'illegittimità per violazione del canone della proporzionalità per la prolungata protrazione nel tempo del vincolo cautelare. Chiedono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Va, preliminarmente, evidenziato che, secondo il dictum delle Sezioni Unite (Sez.U, n. 9857 del 30/10/2008, dep.04/03/2009, Rv.242290 - 01), l'ordinanza del G.i.p., che, come nella specie, a norma dell'art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., provvede sull'opposizione degli interessati avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle "cose" in sequestro è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma primo, cod. proc. pen. 2.Tanto premesso, il ricorso è fondato, secondo le argomentazioni che seguono. 2.1. La motivazione dell'ordinanza impugnata risulta assolutamente carente in ordine alla natura del sequestro (se probatorio o preventivo) ed alle concrete finalità probatorie, questioni specificamente poste con i motivi di opposizione ed in ordine alle quali il Tribunale ha espresso argomentazioni meramente assertive. Tale carenza motivazionale si traduce anche in violazione di legge in quanto afferisce ad elementi di diritto non valutati dal Tribunale, nonostante specifiche censure proposte sul punto dai ricorrenti. 2.2. Inoltre, quanto al richiamo all'art. 324, comma settimo, cod.proc.pen. posto a fondamento del diniego di restituzione di quanto in sequestro, deve ricordarsi che secondo il dictum delle Sezioni Unite (Sez.U, n. 40847 del 30/05/2019, Rv.276690 - 02), il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato. Le Sezioni Unite hanno rimarcato, innanzitutto, sul piano letterale, il riferimento alle sole confische di cui all'art. 240, secondo comma, cod. pen., aventi ad oggetto, nella formulazione originaria della norma, le cose intrinsecamente pericolose, per le quali la restituzione è comunque esclusa ben al di là della fase cautelare e indipendentemente dall'esito del giudizio di merito; hanno, poi, sottolineatoT la ratio originaria della disposizione di cui al secondo comma dell'art.240 cod. pen. consente di ritenere comprese nel divieto di restituzione anche quelle confische che, pur previste da disposizioni diverse, riguardino cose intrinsecamente pericolose, perché tali cose rientrerebbero comunque nell'ambito di applicazione dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., se non fossero contemplate da leggi speciali. A tali rilievi, si è osservato, deve aggiungersi la considerazione, di carattere generale, che l'estensione del divieto di cui all'art.324, comma 7, cod. proc. pen. a tutti i casi di confisca obbligatoria, diversi da quelli ricadenti nella previsione dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., costituirebbe un'applicazione analogica della norma, che non appare corretta sul piano ermeneutico, perché, pur trattandosi di disposizione processuale, deve essere considerata la particolare funzione che il divieto di restituzione assolve. Ebbene, il Tribunale si è limitato ad evidenziare che si procede per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 ed a richiamare la confisca obbligatoria di cui all'art. 12-bis d.lgs 74/2000, senza confrontarsi con il principio di diritto summenzionato ed esprimendo, in tal modo, una motivazione apparente ed in contrasto con il dictum delle Sezioni Unite. 3. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio