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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 40110/2022

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guente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, inerente all'erronea applicazione della legge penale in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha posto in luce come la condotta del ricorrente fosse diretta ad impedire l'accesso degli operanti nella camera di sicurezza per impedire atti autolesionistici del predetto, e, dunque, ad impedire il compimento di un atto d'ufficio; Considerato, inoltre, che il motivo di ricorso afferente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è parimenti non consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché la sentenza d'appello risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, fondata sull'assenza di elementi di segno positivo da valorizzare ai fini della concessione, nonché sulla mancata manifestazione di segni di revisione critica della condotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore , I Presid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, inerente all'erronea applicazione della legge penale in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha posto in luce come la condotta del ricorrente fosse diretta ad impedire l'accesso degli operanti nella camera di sicurezza per impedire atti autolesionistici del predetto, e, dunque, ad impedire il compimento di un atto d'ufficio; Considerato, inoltre, che il motivo di ricorso afferente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è parimenti non consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché la sentenza d'appello risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, fondata sull'assenza di elementi di segno positivo da valorizzare ai fini della concessione, nonché sulla mancata manifestazione di segni di revisione critica della condotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore , I Presid
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