CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00059/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni corrette dal punto di vista logico e giuridico, le cloglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede, evidenziando (si veda, in particolare, pag. 2) che il ricorrente non era soltanto il formale proprietario del mezzo utilizzato per il "camuffamento" ma anche colui che lo aveva utilizzato dopo la vendita; ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto la difesa, nel dedurre la inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dal ricorrente nella immediatezza dei fatti, non ha considerato che la decisione riposa su un ben più ampio quadro probatorio delineato dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 della sentenza di appello e pag. 17 del primo grado); che vengono in tal modo proposte deduzioni generiche, prive della puntuale indicazione dell'incidenza dell'eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", degli elementi a carico di cui si lamenta l'inutilizzabilità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 novemb