CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25828/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso si pone in un'ottica di mera confutazione rispetto al provvedimento impugnato, con il quale è stata disposta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca, con effetto ex nunc, della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, con conseguente prosecuzione dell'espiazione della pena in regime ordinario, per avere egli violato, il 6 febbraio 2021, la prescrizione di non allontanarsi, senza autorizzazione, da Atripalda, comune di residenza, per portarsi nella limitrofa località di Manocalzati ed ivi dar manforte al cugino, coinvolto in un litigio con tale [OSCURATO:PERSONA] il quale, sporgendo denunzia, ha riferito di essere stato minacciato da Nappo; che, in proposito, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale discende, per disposto normativo, non già dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma, piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479; Sez. 1., n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789); che, in tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l'uso del potere conferitogli; che tale principio è coerente con il testo della legge, e, in particolare, con la previsione dell'art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, secondo cui l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova ed è altresì correlato all'affermazione, pure ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, che, nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell'affidamento, i fatti storici costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato possono essere valutati senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, ove se ne tragga la coerente e motivata conclusione di una interruzione del percorso di risocializzazione (in questo senso cfr. Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824, nonché, in genere, per la valutazione della meritevolezza dei benefici penitenziari, Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256695; Sez. 1, n. 6989 del , 09/12/1999, Saponaro, Rv. 215125; Sez. 1, n. 2008 del 31/03/1995, Satanassi, Rv. 201368); che il contenuto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglianza è ulteriormente caratterizzato, sul piano della ricostruzione sistematica dell'istituto, dal rilievo che il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell'ulteriore svolgimento dell'esperimento della prova, sul presupposto della sua incompatibilità con la condotta tenuta dal condannato, e dal riflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenuto dei giudizio affidato all'autorità giudiziaria; che il Tribunale di sorveglianza, nella revoca, è, infatti, chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano o mano incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, per stabilirne l'esito, deve procedere a una valutazione globale dell'intero periodo nell'ottica del recupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornerò, Rv. 215706); che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, dato atto della versione difensiva, ha ritenuto che l'allontanamento dal comune di Atripalda ed il coinvolgimento in un diverbio, con l'esplicito ricorso ad espressioni minatorie nei confronti del contraddittore, costituiscano comportamenti gravi e tale da minare la fiducia ed il giudizio di meritevolezza nei suoi confronti e, pertanto, assolutamente incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa; che Nappo deduce, per contro, circostanze che, nella sua prospettiva, circoscrivono la valenza di un fatto che, nelle sue connotazioni essenziali (l'allontanamento dal territorio atripaldese e la tenzone con [OSCURATO:PERSONA]), appare incontestato e lamenta, in sostanza, l'eccessiva severità di una decisione che, nondimeno, il Tribunale di sorveglianza ha adottato muovendosi nell'alveo dei poteri riconosciutigli; che, d'altro canto, il ricorrente, con la più recente memoria del 21 febbraio 2021, richiama un atto, la sentenza del Giudice di pace di Avellino del 16 dicembre 2021, sopravvenuto rispetto al provvedimento impugnato e del quale, quindi, non può, in questa sede, tenersi conto e che, comunque, conferma, per quanto si evince anche dall'essere stato egli assolto per difetto di dolo, la pronunzia di una frase («io sono venuto apposta per te, qua, perché se hai intenzione di picchiare qualcuno, vienitela a prendere con me, così vediamo quanto vali») dall'univoca portata intimidatoria; che il ricorso si palesa, pertanto, inidoneo ad enucleare fratture razionali ovvero profili di contraddittorietà all'interno di un apparato motivazionale che appare, conclusivamente, ineccepibile;ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D ?Ip C, pugo [OSCURATO:PERSONA] andrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio. Il Consigliere estensore Il Consigliere ziano