CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50353/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Z/1" [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 23 novembre 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e sostituzione di persona aggravati e per aver indotto con inganno il pubblico ufficiale a commettere il reato di falsità ideologica in atto pubblico e, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati e non applicato l'aumento per la contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'erronea applicazione della legge penale in relazione, rispettivamente, alla conferma della penale responsabilità e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dai giudici di merito i quali hanno affermato che non si può trattare, nel caso di specie, di un'ipotesi di falso innocuo atteso che l'imputato ha posto in essere un'attività falsificatrice e ingannatoria, sottoponendo l'atto falsificato al pubblico ufficiale e conseguendo gli effetti tipici dell'atto medesimo e, pertanto, considerata la gravità della condotta e i precedenti penali del ricorrente, non vi erano elementi che potessero giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); i due motivi, inoltre, si presentano come caratterizzati da estrema genericità; - che il terzo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole del vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 2 "/1 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.