CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 giugno 2021
Cassazione n. 32423/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29747-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se stessa; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587; - intimato - avverso il decreto n. cronol. 530/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Co? ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] propose domanda d'equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo penale, nel quale aveva rivestito il ruolo d'imputata, definito con sentenza di assoluzione; che la Corte d'appello di Roma, in composizione collegiale, rigettò l'opposizione avanzata dalla richiedente avverso il decreto monocratico che aveva dichiarato inammissibile la domanda per tardività; che avverso quest'ultimo decreto la Natellis propone ricorso sulla base di cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria, e che il Ministero della Giustizia è rimasto intimato; considerato che il primo motivo, con il quale la ricorrente denunzia nullità del decreto impugnato in relazione all'art. 161, n. 1, cod. proc. civ., assumendo che il decreto collegiale avrebbe dovuto essere sottoscritto, oltre che dal Presidente, anche dal Relatore, stante la natura decisoria della pronunzia, è manifestamente destituito di giuridico fondamento, dovendosi osservare quanto segue: - l'art. 132, co. 3, cod. proc. civ., dispone che la sentenza emessa da un giudice collegíale deve essere sottoscritta dal relatore e dal presidente, per contro gli artt. 134 e 135 del medesimo codice dispongono che l'ordinanza e il decreto debbono essere firmati solo dal presidente del collegio; né può assumere rilievo di sorta la circostanza che il provvedimento diverso dalla sentenza abbia carattere decisoti° (come sovente accade) e debba essere sorretto da motivazione (come, peraltro, tutti i provvedimenti del giudice, salvo quelli meramente ordinatori, o la cui motivazione risulti prefigurata dalla legge); considerato che il secondo, terzo e quarto motivo con i quali la ricorrente lamenta apparenza a motivazionale, violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2, 1. n. 89/2001 e all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.; nonché violazione e errata applicazione dell'art. 27 del regolamento d'attuazione del cod. proc. pen. e dell'art. 655 cod. proc. pen., in relazione all'art. 4 1. n. 89/2001 e all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.; nonché degli artt. 2-2bis 1. n. 89/2001, in relazione all'art.360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., assumendo, in sintesi che, la sentenza penale, sulla base delle disposizioni richiamate, avrebbe dovuto intendersi divenuta definitiva non già allo scadere del termine utile per ciascuna delle parti per proporre impugnazione, che nella specie era stato individuato nel 24 marzo 2018, bensì alla data del 31 gennaio 2019 in cui il funzionario addetto aveva proceduto all'annotazione della irrevocabilità, è manifestamente privo di giuridico pregio, valendo quanto segue: - la Corte d'appello con ben ampia motivazione, lungi dall'apparenza, ha puntualmente ripercorso la vicenda penale (la ricorrente in data 28 gennaio 2005 era venuta a conoscenza di essere sottoposta a indagini; dopo declaratoria d'incompetenza del GIP presso il Tribunale di Avellino, il giudizio era proseguito davanti al Tribunale di Roma, che con sentenza del 14 giugno 2011, aveva assolto l'imputata; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione della parte civile e la Cassazione, con sentenza del 6 maggio 2013, accolto il ricorso della parte civile, aveva annullato con rinvio la sentenza d'appello; la Corte d'appello, giudicando in sede di rinvio, aveva con sentenza del 6 novembre 2017, depositata il 5 febbraio 2018, definito il giudizio, rigettando l'impugnazione della parte civile); precisato che la sentenza del 6/11/2017 era divenuta irrevocabile, per assenza d'impugnazioni, il 24 marzo 2018, siccome annotato dal funzionario di cancelleria il 31 gennaio 2019; chiarito che il termine finale, dal quale inizia a decorrere il termine decadenziale di sei mesi per la proposizione della domanda di equa riparazione si identifica con quello in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, perché non più soggetta a impugnazione, spirato il termine di cui all'art. 585 cod. proc.; che, pertanto, la irrevocabilità non dipende affatto dall'annotazione di cancelleria prevista dal regolamento d'esecuzione del cod. proc. pen.; conferma la tardività della domanda, proposta solo in data 9 aprile 2019; - la tesi sulla quale la ricorrente insiste è radicalmente priva di apprezzabile fondamento, essendo evidente che la irrevocabilità della sentenza penale discende esclusivamente dal consumarsí del termine per impugnare (art. 585 cod. proc. civ.) di ciascuna delle parti legittimata all'impugnazione e l'annotazione di cancelleria, avente mera natura ricognitiva (né altrimenti potrebbe essere, non essendo devoluto al funzionario il potere di stabilire il momento dell'intervenuta irrevocabilità), fotografa l'intervenuta irrevocabilità in relazione a ciascuna delle parti (ogni singolo imputato, ciascuna delle parti civili., il pubblico ministero), essendo, peraltro, evidente che la data dell'annotazione in parola non è quella, ovviamente anteriore, dell'irrevocabilità;; considerato che il quinto motivo, con il quale la ricorrente deduce violazione ed errata applicazione dell'art. 5 ter, 1. 89/2001, ín relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. pro. civ., assumendo che la «pronuncia è illegittima poiché l'art. 5 quater 1. 89/ 2001 non prevede il pagamento di una parcella professionale, ma statuisce che "il giudice, quando la domanda per equa ripara.zione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non infèriore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000"», non è meno infondato degli altri, avendo la Natellis confuso la speciale ipotesi di condanna per responsabilità aggravata prevista dalla I. n. 89/2001, con la condanna al rimborso delle spese processuali della parte soccombente, non potendo il costo del processo gravare sulla parte víncitrice (art. 91 cod. proc. cív.); considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare aí fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti"; considerato che essendo la controparte rimasta intimata non vi è luogo a regolamento delle spese; che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.